


Il Fondo Transizione Industriale sostiene le imprese che investono nella tutela ambientale e nella decarbonizzazione dei processi produttivi, favorendo l’adeguamento del sistema industriale italiano agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione Europea.
Possono accedere all’agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione operanti sull’intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 134 milioni di euro, così ripartita:
I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili comprese tra 3 e 20 milioni di euro.
L’incentivo è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, nel rispetto delle intensità massime previste:
Investimenti finalizzati all’introduzione di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica ai sensi degli articoli 38 e 38-bis del GBER.
Le spese agevolabili di cui all’art. 38-bis non possono superare il 40% delle spese complessive del progetto.
Investimenti destinati alla riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra e dei consumi energetici dei processi industriali ai sensi della Sezione 2.6 del TCTF.
Investimenti finalizzati a un cambiamento fondamentale del processo produttivo, ai sensi degli articoli 14 e 17 del GBER, al fine di conseguire un significativo risparmio energetico.
Interventi finalizzati alla riduzione nell’utilizzo delle risorse e allo sviluppo di modelli produttivi circolari.
Maggiorazioni previste:
Possono essere agevolati investimenti complementari per l’autoproduzione energetica entro il limite del 40% del programma principale A, B o C.
I programmi devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
Non sono ammissibili interventi che comportano un incremento della capacità produttiva superiore al 20% rispetto alla situazione precedente, salvo esigenze tecniche adeguatamente motivate.
Per gli investimenti agevolati ai sensi della Sezione 2.6 del TCTF, l’aumento della capacità produttiva non può superare il 2%.
Sono inoltre ammissibili gli investimenti destinati all’adeguamento a normative europee già adottate ma non ancora entrate in vigore, a condizione che il progetto venga completato almeno 18 mesi prima della data di applicazione delle nuove disposizioni.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e possono essere cumulate con altri incentivi pubblici, anche qualificati come aiuti di Stato, purché siano rispettate le intensità massime di aiuto applicabili e il divieto di doppio finanziamento.
Le modalità operative e le date di apertura e chiusura dello sportello saranno definite con successivo provvedimento ministeriale.