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Novità Allegati A e B nella Legge di Bilancio 2026

Novità Allegati A e B nella Legge di Bilancio 2026

Guida tecnica per CFO, CEO e Direzioni aziendali su:
  • come cambia il quadro con il Nuovo Piano Transizione 5.0,
  • cosa succede alla Transizione 4.0,
  • quali sono le novità negli Allegati A, B e 5,
  • e cosa significa davvero interconnessione a regola d’arte.

Allegati A e B, la base tecnica della Legge di Bilancio 2026

Gli Allegati A e B provengono dall’Industria 4.0, poi Transizione 4.0, e oggi vengono riutilizzati e aggiornati per definire i beni ammissibili nella 5.0. Restano validi come base tecnica anche indipendentemente dalla nuova misura.

  • Allegato A → beni materiali 4.0, ampliati con nuove tecnologie (server GPU, edge, reti 5G private, ecc.);
  • Allegato B → software 4.0, cui si affianca il nuovo Allegato 5 per i software avanzati (AI, Data Spaces, sostenibilità).
    • Due punti chiave:
      • Il MIMIT non riscrive da zero la classificazione dei beni, ma riutilizza gli Allegati A e B come zoccolo tecnico, aggiornandoli per le nuove tecnologie e per i profili energetici e digitali richiesti dal Nuovo Piano Transizione 5.0.
      • Livelli aggiuntivi, non sostitutivi:
        • 4.0 = digitalizzazione del processo
        • 5.0 = digitalizzazione + efficienza energetica + AI + governance dei dati

In conclusione il  Nuovo Piano Transizione 5.0 misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 –  riusa e aggiorna gli allegati senza sostituirli. Anzi, li amplia specialmente in ambito software e piattaforme (Allegato B e 5).
Questa nuova misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

Cosa succederà alla Transizione 4.0 nel 2026?

La Transizione 4.0 non resterà attiva per tutto il 2026: il MIMIT ha prorogato solo i termini per comunicare gli investimenti 4.0 completati al 31 dicembre 2025, fissando il limite al 31 marzo 2026. Dopo questa data, la misura è di fatto chiusa.
Da un punto di vista pratico:
  • gli investimenti 4.0 devono essere terminati entro il 31/12/2025,
  • le comunicazioni al GSE possono essere inviate fino al 31/03/2026,
  • non sono previsti nuovi investimenti 4.0 nel 2026.

Avvio della nuova fase 5.0

Contestualmente, la stessa Legge di Bilancio 2026 e le note MIMIT chiariscono che, dal 2026, la leva principale per la doppia transizione digitale‑green delle imprese sarà il Nuovo Piano Transizione 5.0, con orizzonte pluriennale, in piena continuità con la misura attuale.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 è la nuova fase del piano istituito dall’art. 38 del DL 19/2024, rimodulata dalla Legge di Bilancio 2026 per il triennio 2026‑2028. Riconosce crediti d’imposta a imprese che investono in beni digitali e progetti che comportano una riduzione misurabile dei consumi energetici.

Allegati A e B nel Nuovo Piano Transizione 5.0

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026‑2028) richiama espressamente l’articolo 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 e il relativo DM MIMIT 24 luglio 2024, che hanno istituito il Piano Transizione 5.0 con credito d’imposta per investimenti in strutture produttive in Italia.
Il MIMIT parla oggi di “Nuovo Piano Transizione 5.0” per indicare la nuova fase triennale 2026‑2028, prevista dalla Legge di Bilancio, in continuità con la misura originaria.

Il Nuovo Piano Transizione 5.0:

  • Riconosce crediti d’imposta a imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia;
  • richiede una riduzione certificata dei consumi energetici (livello processo o stabilimento), secondo percentuali definite dal decreto attuativo;
  • si applica a beni materiali (Allegato A), software e piattaforme (Allegato B e 5), interventi di efficientamento energetico e sistemi di monitoraggio.

Allegato A — Beni materiali

Nel 2026 l’Allegato A viene aggiornato con un nuovo gruppo di beni digitali ed energetici: server GPU e cluster HPC, sistemi di edge computing, reti 5G private, firewall OT, revamping meccatronico, tecnologie retail connesse e fotovoltaico ad alta efficienza (solo categorie b e c).

Nuovo Gruppo IV: infrastrutture digitali e cyber‑fisiche

  • Server GPU e cluster HPC per calcolo intensivo, AI, simulazioni e digital twin.
  • Sistemi di edge computing industriale per elaborare dati a bordo macchina con bassa latenza.
  • Reti 5G private e Wi‑Fi industriale per connettere sensori, robot, AGV e sistemi IoT su larga scala.
  • Firewall OT, backup e sistemi di disaster recovery per proteggere la fabbrica connessa da attacchi e incidenti.

Revamping meccatronico

Sono agevolabili componenti per l’ammodernamento di impianti esistenti:
  • motori e drive ad alta efficienza;
  • sensoristica evoluta (vibrazioni, energia, qualità);
  • attuatori digitali e componentistica meccatronica integrata.
Obiettivo: aumentare efficienza energetica e livello di digitalizzazione senza sostituire l’intero macchinario. [mimit.gov.it]

Retail & servizi

Nuove soluzioni ammissibili:
  • Totem interattivi e camerini digitali integrati con CRM, e‑commerce e sistemi di analisi flussi.
  • Self‑checkout e vetrine interconnesse con analytics, pricing dinamico e monitoraggio consumi dei punti vendita. [mimit.gov.it]

Fotovoltaico: solo categorie b) e c)

Secondo il Decreto Energia, nel perimetro 5.0 rientrano solo:
  • pannelli fotovoltaici ad alta efficienza (categoria b);
  • pannelli con specifici requisiti ambientali/tracciabilità (categoria c).
Sono esclusi i moduli della lettera a), meno performanti.

Allegato B — Software

Macro‑categorie software dell’Allegato B:

  • Software per progettazione e ingegnerizzazione (CAD/CAE/CAM, PLM, PDM)
    Utili per progettazione prodotto, simulazioni, gestione ciclo di vita.
  • Software di gestione della produzione (MES)
    Avanzamento ordini, tracciabilità, scheduling, pianificazione.
  • Sistemi di monitoraggio e controllo (SCADA, HMI)
    Supervisione linee, controllo in tempo reale, qualità, allarmi.
  • Software logistici e supply chain
    Magazzino automatizzato, movimentazione, tracciabilità lotti, integrazione fornitori.
  • Piattaforme di integrazione OT/IT
    Middleware, IoT gateway, interfacce macchina per dati energivori e produttivi.

Allegato B vs Allegato 5 — cosa cambia davvero nel 2026

Nel 5.0, l’Allegato B continua a identificare i software industriali 4.0, mentre gli allegati tecnici del DM 24 luglio 2024 (“Allegato 5”) introducono i nuovi software avanzati: AI, Data Spaces, piattaforme energetiche e sostenibilità. Sono livelli complementari, non sostitutivi.

Software 4.0 “storico” (Legge 232/2016)

Funzione: Digitalizzazione e automazione del processo produttivo.
Base normativa: richiamato integralmente dalla Legge di Bilancio 2026.
Include:
  • MES, SCADA, HMI
  • CAD/CAE/CAM, PLM
  • Logistica e supply chain
  • System integration OT/IT
  • Tracciabilità, manutenzione, qualità
Questi software rimangono pienamente ammissibili anche nei progetti 5.0 con requisiti energetici.

Allegato 5 — Software 4.0

Il nuovo Allegato 5 amplia il perimetro dei software 4.0: AI avanzata, LLM, piattaforme MLOps, software per Carbon Footprint e LCA, Data Spaces europei, low/no‑code e soluzioni XR industriali diventano beni immateriali agevolabili nel Nuovo Piano Transizione 5.0

AI avanzata, LLM e MLOps

  • Large Language Models (LLM) a supporto di documentazione tecnica, manutenzione, supply chain, customer service.
  • Agentic AI per ottimizzare parametri di processo, pianificazione e manutenzione predittiva.
  • Piattaforme MLOps per deployment, monitoraggio e governance dei modelli AI.

Sostenibilità: Carbon Footprint, LCA, DPP

Software dedicati a:
  • calcolo Carbon Footprint (Scope 1, 2, 3);
  • LCA (Life Cycle Assessment) di prodotto e processo;
  • gestione del Digital Product Passport (DPP);
  • integrazione con dati real‑time da impianti, sensori e sistemi energetici.

Low‑code/No‑code e Data Spaces

  • Piattaforme low‑code/no‑code per modellare processi, orchestrare workflow 5.0, integrare OT/IT senza sviluppi complessi.
  • Data Spaces conformi agli standard europei (Gaia‑X, ecc.) per condividere dati in modo sicuro e tracciabile, con controllo dei diritti di accesso e uso.

Realtà estesa (XR/MR) e metaverso industriale

Soluzioni che abilitano:
  • formazione immersiva e onboarding del personale;
  • manutenzione assistita in realtà mista;
  • sale controllo virtuali e simulazioni collaborative;
  • integrazione con digital twin di linea o stabilimento.

Allegati A e B: interconnessione beni strumentali a regola d’arte 

Nel Nuovo Piano Transizione 5.0, un bene è correttamente interconnesso se genera dati strutturati, li trasmette a sistemi aziendali che li governano e riceve, tramite software, comandi o parametri che chiudono il ciclo di controllo digitale del processo.
Deve esserci un ciclo chiuso dati → governance → software che consenta tracciabilità, controllo e automazione.

Modello a 3 livelli: Dati → Governance → Software

1) Dati acquisiti

  • sensori, log macchina, telemetria energetica;
  • protocolli industriali (OPC‑UA, MQTT, Profinet…);
  • identificazione univoca del bene e tracciamento eventi.

2) Dati gestiti e governati

  • convergenza in sistemi ERP, MES, PLM, SCADA, Data Lake;
  • catalogazione, qualità del dato, ruoli e permessi;
  • log di audit e cybersecurity

3) Software (analytics, AI, automazione)

  • calcolo KPI (OEE, consumi, CO₂, costi)
  • algoritmi di ottimizzazione e AI
  • invio di set‑point, ricette, piani di produzione al bene

Allegati A e B: tabella riepilogativa novità 2026

Ambito Novità chiave Obiettivo principale
Allegato A GPU/HPC, edge, 5G, revamping Digitalizzazione e efficienza
Fotovoltaico Solo categorie b) e c) Energia rinnovabile ad alta resa
Allegato B / 5 AI, MLOps, Data Spaces, XR Uso avanzato dei dati
Sostenibilità Carbon Footprint, LCA, DPP Compliance ESG
Interconnessione Dati → governance → software Controllo digitale del processo
Fine 4.0 Comunicazioni fino al 31/03/2026 Chiusura ciclo 4.0, passaggio al 5.0

FAQ – Allegati A e B

La Transizione 4.0 è ancora attiva nel 2026?

No. Sono ammessi solo gli adempimenti di comunicazione al GSE fino al 31 marzo 2026 per investimenti ultimati al 31 dicembre 2025; oltre tale data la misura è chiusa.

Che cosa si intende per Nuovo Piano Transizione 5.0?

È la nuova fase 2026‑2028 del piano istituito dall’art. 38 DL 19/2024, rimodulata dalla Legge 199/2025, che riconosce crediti d’imposta per investimenti digitali ed energetici con riduzione misurabile dei consumi.

Gli Allegati A e B sono nativi della 5.0?

No. Nascono con Industria/Transizione 4.0 e vengono ora riutilizzati e aggiornati nel Nuovo Piano Transizione 5.0, insieme a un nuovo Allegato 5 per i software avanzati.

Che ruolo ha l’interconnessione nella 5.0?

È centrale: i beni devono essere interconnessi ai sistemi aziendali, generare e ricevere dati governati da software, abilitando controllo digitale, misurazione e ottimizzazione energetica.

Come FI Group by EPSA supporta le imprese nel Nuovo Piano Transizione 5.0

Affianchiamo CFO, Direzioni fiscali e Operations in tutte le fasi:
  • mappatura degli investimenti rispetto ad Allegati A, B e 5;
  • analisi tecnica di interconnessione, misurazione energetica e requisiti 5.0;
  • perizie asseverate e supporto documentale per controlli;
  • ottimizzazione della strategia fiscale, anche in cumulo con altre misure (bandi nazionali, regionali, fondi UE);
  • coordinamento per gruppi internazionali secondo il principio “Global Reach. Local Expertise.”
Vuoi capire se i tuoi investimenti 2026 rientrano negli Allegati A, B o 5 del Nuovo Piano Transizione 5.0? Contattaci per una valutazione preliminare gratuita e una simulazione del beneficio fiscale potenziale.
Beni strumentali 2025: attiva la piattaforma GSE per prenotare 2,2 miliardi di euro

Novità beni strumentali 2025: pubblicato il Decreto Direttoriale 16 giugno 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato, con il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025, l’apertura della piattaforma informatica per accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Attraverso questa piattaforma le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Beni strumentali 2025 – Quando si può presentare la comunicazione?

A partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, le imprese possono inviare la comunicazione per prenotare le risorse disponibili.

Dove si presenta la domanda?

La comunicazione va inviata esclusivamente online, tramite:

Quante risorse sono disponibili?

Il plafond complessivo per il 2025 è pari a 2,2 miliardi di euro, destinati a investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Cosa cambia rispetto ai decreti precedenti?

Il nuovo decreto aggiorna e integra il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, introducendo:

  • Nuove modalità di compilazione per investimenti in leasing finanziario
  • 30 giorni di tempo per adeguarsi per chi ha già inviato comunicazioni con il modello del 24 aprile 2024
  • Priorità garantita in base all’ordine cronologico di prenotazione

Beni strumentali 2025 – Perché è importante agire subito?

L’assegnazione delle risorse segue l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni. Per non perdere l’opportunità:

  • Accedi subito alla piattaforma
  • Verifica la documentazione
  • Adeguati alle nuove modalità se hai già inviato una comunicazione

Beni strumentali 2025 – Hai bisogno di supporto?

Se sei un’impresa che investe in tecnologie 4.0 e vuoi:

  • Verificare l’ammissibilità dei tuoi investimenti
  • Compilare correttamente la comunicazione
  • Pianificare una strategia fiscale efficace

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Beni strumentali: guida agli obblighi di comunicazione e credito d’imposta 4.0

Gli investimenti in beni strumentali rappresentano una leva fondamentale per le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta 4.0.

Questo incentivo fiscale sostiene la digitalizzazione dei processi produttivi e l’adozione di tecnologie avanzate.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tramite risposta ad interpello n. 260/2024 , in merito alla sanatoria per il mancato invio della comunicazione preventiva per il Credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’impianto normativo alla base dell’agevolazione non prevede alcun termine perentorio di presentazione a “pena di decadenza” del diritto al beneficio fiscale. Questo significa che le società che hanno effettuato investimenti agevolati in beni strumentali nuovi nel 2024 non devono preoccuparsi di scadenze rigide per la comunicazione preventiva.

Cosa sono i beni strumentali e perché sono importanti

I beni strumentali sono macchinari, attrezzature e tecnologie utilizzate nel ciclo produttivo. Nell’ambito dell’Industria 4.0, rientrano:
  • Macchinari CNC interconnessi
  • Robot collaborativi
  • Software gestionali integrati
  • Sistemi di automazione e sensoristica
Investire in beni strumentali 4.0 consente alle imprese di migliorare efficienza, ridurre costi e beneficiare di incentivi fiscali per la trasformazione digitale.

Nessuna necessità di remissione in bonis

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le società che hanno dimenticato di presentare la comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non devono ricorrere alla remissione in bonis per correggere l’errore. Questo è stato chiarito nella risposta 260 del 16 dicembre 2024, dove si specifica che è sufficiente trasmettere una dichiarazione tardiva e pagare una sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

Due regimi diversi per gli investimenti

L’Amministrazione ha delineato due regimi distinti a seconda del momento di realizzazione degli investimenti:

  1. Investimenti dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024: È richiesta solo la comunicazione di completamento degli investimenti.
  2. Investimenti dal 30 marzo 2024 in poi: È necessaria sia la comunicazione preventiva che quella di completamento, entrambe da trasmettere telematicamente al Mimit tramite il Gestore dei Servizi Energetici (Gse).

Comunicazioni Senza Termine Perentorio

Le norme non stabiliscono che le comunicazioni debbano essere effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza del diritto di credito. La comunicazione preventiva è un adempimento preliminare alla presentazione di una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe sono necessarie per la fruizione in compensazione dei crediti.

Per fruire del credito, la società richiedente deve presentare la comunicazione preventiva senza necessità di remissione in bonis e successivamente trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Perché affidarsi a un partner esperto per la gestione delle comunicazioni

La normativa sui beni strumentali 4.0 è complessa e in continua evoluzione. Errori nella comunicazione preventiva o di completamento possono comportare ritardi o perdita del beneficio fiscale. FI Group supporta le imprese in tutte le fasi:

  • Analisi degli investimenti e verifica dei requisiti
    Compilazione e invio delle comunicazioni tramite GSE
    Monitoraggio delle scadenze e gestione delle eventuali rettifiche

Affidarsi a un partner esperto significa ridurre il rischio di errori e ottimizzare l’accesso agli incentivi.

FAQ sui beni strumentali e credito d’imposta

Quali beni strumentali rientrano nel credito d’imposta 4.0?

Macchinari, attrezzature e tecnologie interconnesse.

Serve la comunicazione preventiva se l’ordine è stato firmato prima del 30 marzo 2024?

Sì, se fattura e interconnessione sono successive.

Serve la comunicazione preventiva se l’ordine è stato firmato prima del 30 marzo 2024?

Sì, se fattura e interconnessione sono successive a tale data.

Quali sono le sanzioni per comunicazione tardiva?

Una sanzione fissa di 250 euro, da pagare entro il termine della dichiarazione dei redditi.

Come funziona la piattaforma GSE per beni strumentali?

Permette di inviare comunicazioni preventive e di completamento e monitorare lo stato delle risorse.

Chi può aiutarmi a gestire le comunicazioni per beni strumentali?

FI Group è il partner ideale per supportarti nella compilazione e nell’accesso agli incentivi. Contattaci per assistenza nella gestione delle comunicazioni e nell’accesso al credito d’imposta beni strumentali.

 

Credito d’imposta beni strumentali: concessione e a tariffa

L’Agenzia delle Entrate chiarisce (attraverso il principio di diritto n. 7/2023) che i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Questo per le imprese, operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque e della raccolta dei rifiuti.

L’esclusione avviene nel caso in cui gli investimenti siano:

  • di non spontanea realizzazione dell’impresa, che rappresentano adempimenti di obblighi assunti nell’ambito della gestione in concessione di attività regolate;
  • la cui “remunerazione” trova diretta corrispondenza nel piano economico-finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa;
  • in relazione ai quali, al termine della concessione, sussiste un obbligo di devoluzione finale all’ente concedente o al soggetto subentrante.

Per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori sopra elencati, è necessario dunque distinguere tra investimenti in:

  • beni nuovi rientranti nel perimetro concessorio, esclusi quindi dal credito d’imposta;
  • beni nuovi non rientranti nel perimetro concessorio. Per questi beni non sussiste obbligo di devoluzione finale, al termine della concessione, all’ente concedente o al soggetto subentrante.

Consulta in testo ufficiale qui.

L’esclusione dei beni “gratuitamente devolvibili” rientranti nel periodo concessorio, opera indipendentemente dalla circostanza che la concessione preveda o meno un indennizzo al gestore uscente, a carico del gestore subentrante o dell’ente concedente, in relazione al costo dei beni non interamente ammortizzato.

In fine, anche in presenza di un indennizzo corrisposto dal soggetto subentrante al soggetto uscente, i beni risultano pur sempre qualificabili come “gratuitamente devolvibili” e restano esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

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