


Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 introduce una modifica normativa rilevante: la soppressione del vincolo Made in UE/SEE per l’accesso alla maggiorazione dell’ammortamento dei beni strumentali nuovi (ex “iperammortamento”).
L’intervento elimina la parte del comma 427 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che richiedeva che i beni fossero prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
La soppressione del requisito Made in UE amplia le opportunità di investimento, riduce la complessità documentale e rende l’incentivo più competitivo anche per imprese con catene di fornitura globali.
Il vincolo Made in UE era il requisito normativo che imponeva l’acquisto di beni prodotti in UE/SEE per accedere alla maggiorazione dell’ammortamento. Dal 2026 viene eliminato dal Decreto Fiscale, consentendo l’acquisto di beni 4.0 da qualsiasi Paese senza limitazioni geografiche.
Dal 2026 i beni 4.0 extra-UE sono ammessi all’incentivo. Le imprese possono acquistare macchinari e software da qualsiasi Paese, mantenendo l’accesso alla maggiorazione. L’origine non ha più alcun ruolo nell’accesso all’incentivo.
Nel Decreto Fiscale, l’articolo dedicato alla “maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali” sopprime le parole:
“in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”
Applicazione: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
L’eliminazione del vincolo Made in UE non modifica l’elenco dei beni ammissibili.
La normativa continua a fare riferimento agli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che identificano i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Principali categorie di beni ammissibili:
Include software, sistemi e applicazioni come:
La procedura per accedere all’agevolazione è definita dal DM Iperammortamento (bozza), che disciplina comunicazioni, perizie, verifiche GSE e documentazione tecnica.
Per una panoramica completa dei requisiti, dei beni ammissibili e delle procedure operative, consulta la nostra Guida completa all’iperammortamento.
L’intero processo, inclusa la gestione della fine del vincolo Made in UE, è tracciato tramite piattaforma digitale GSE. L’accesso all’agevolazione richiede tre comunicazioni al GSE (preventiva, conferma, completamento) e una perizia asseverata per beni sopra i 300.000 euro. Il processo è totalmente digitale.
L’abolizione del requisito Made in UE permette alle imprese di acquistare beni da qualsiasi Paese, ampliando la scelta dei fornitori, riducendo costi e rischi documentali e accelerando l’adozione di tecnologie avanzate.
Impatti strategici
| Elemento | Fino al 2025 | Dal 2026 |
| Origine bene | Solo UE/SEE | Nessun limite geografico |
| Documentazione di origine | Obbligatoria | Eliminata |
| Beni extra-UE | Non ammessi | Ammessi |
| Perizia tecnica | >300k € | Invariata |
| Procedure | Agenzia Entrate | GSE + DM attuativo |
Il Decreto Fiscale quantifica gli oneri della riforma in:
FI Group by EPSA Italia, grazie alla combinazione Global Reach. Local Expertise., supporta le imprese nella gestione completa dell’agevolazione, incluso:
Vuoi sfruttare la nuova disciplina senza il vincolo Made in UE?
Parla con i nostri esperti FI Group by EPSA Italia.
Siamo il partner strategico per CFO, CEO e Direzioni Operative che vogliono ridurre il rischio, accelerare i progetti e valorizzare ogni investimento.
Richiedi una consulenza: fi-group.it/contatti
Sì, il Decreto Fiscale elimina completamente il requisito.
Sì, senza restrizioni geografiche.
Sì, sono confermati dalla normativa.
Sì, per beni sopra i 300.000 €.
Gli Allegati A e B provengono dall’Industria 4.0, poi Transizione 4.0, e oggi vengono riutilizzati e aggiornati per definire i beni ammissibili nella 5.0. Restano validi come base tecnica anche indipendentemente dalla nuova misura.
In conclusione il Nuovo Piano Transizione 5.0 – misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – riusa e aggiorna gli allegati senza sostituirli. Anzi, li amplia specialmente in ambito software e piattaforme (Allegato B e 5).
Questa nuova misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0:
Macro‑categorie software dell’Allegato B:
Il nuovo Allegato 5 amplia il perimetro dei software 4.0: AI avanzata, LLM, piattaforme MLOps, software per Carbon Footprint e LCA, Data Spaces europei, low/no‑code e soluzioni XR industriali diventano beni immateriali agevolabili nel Nuovo Piano Transizione 5.0
Con la Legge di Bilancio 2026, gli storici Allegati A e B vengono aggiornati con i nuovi Allegati IV e V. L’Allegato IV ridefinisce i beni materiali 4.0 agevolabili, ampliando il perimetro rispetto al passato.
Grande novità del nuovo Allegato IV è l’inclusione, come beni autonomamente agevolabili, delle infrastrutture IT necessarie all’Intelligenza Artificiale e ai processi data-driven:
Vengono confermati e ampliati i beni già presenti nel precedente Allegato A:
Restano inclusi i sistemi per:
Per evitare fraintendimenti, la norma specifica che non sono agevolabili:
1) Dati acquisiti
2) Dati gestiti e governati
3) Software (analytics, AI, automazione)
| Allegato | Periodo | Tipo beni | Cosa contiene |
|---|---|---|---|
| A | fino al 2025 | Materiali 4.0 | Macchine, robot, automazione |
| B | fino al 2025 | Immateriali 4.0 | Software gestionali, simulazione, IoT |
| IV (4) | dal 2026 | Materiali 4.0 modernizzati | Infrastrutture AI, HPC, reti 5G, robotica avanzata |
| V (5) | dal 2026 | Immateriali 4.0 modernizzati | AI generativa, digital twin, ESG, cybersecurity evoluta |
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato, con il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025, l’apertura della piattaforma informatica per accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.
Attraverso questa piattaforma le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.
A partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, le imprese possono inviare la comunicazione per prenotare le risorse disponibili.
La comunicazione va inviata esclusivamente online, tramite:
Il plafond complessivo per il 2025 è pari a 2,2 miliardi di euro, destinati a investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Il nuovo decreto aggiorna e integra il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, introducendo:
L’assegnazione delle risorse segue l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni. Per non perdere l’opportunità:
Se sei un’impresa che investe in tecnologie 4.0 e vuoi:
Gli investimenti in beni strumentali rappresentano una leva fondamentale per le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta 4.0.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tramite risposta ad interpello n. 260/2024 , in merito alla sanatoria per il mancato invio della comunicazione preventiva per il Credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.
L’impianto normativo alla base dell’agevolazione non prevede alcun termine perentorio di presentazione a “pena di decadenza” del diritto al beneficio fiscale. Questo significa che le società che hanno effettuato investimenti agevolati in beni strumentali nuovi nel 2024 non devono preoccuparsi di scadenze rigide per la comunicazione preventiva.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le società che hanno dimenticato di presentare la comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non devono ricorrere alla remissione in bonis per correggere l’errore. Questo è stato chiarito nella risposta 260 del 16 dicembre 2024, dove si specifica che è sufficiente trasmettere una dichiarazione tardiva e pagare una sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
L’Amministrazione ha delineato due regimi distinti a seconda del momento di realizzazione degli investimenti:
Le norme non stabiliscono che le comunicazioni debbano essere effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza del diritto di credito. La comunicazione preventiva è un adempimento preliminare alla presentazione di una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe sono necessarie per la fruizione in compensazione dei crediti.
Per fruire del credito, la società richiedente deve presentare la comunicazione preventiva senza necessità di remissione in bonis e successivamente trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
La normativa sui beni strumentali 4.0 è complessa e in continua evoluzione. Errori nella comunicazione preventiva o di completamento possono comportare ritardi o perdita del beneficio fiscale. FI Group supporta le imprese in tutte le fasi:
Affidarsi a un partner esperto significa ridurre il rischio di errori e ottimizzare l’accesso agli incentivi.
Macchinari, attrezzature e tecnologie interconnesse.
Sì, se fattura e interconnessione sono successive.
FI Group è il partner ideale per supportarti nella compilazione e nell’accesso agli incentivi. Contattaci per assistenza nella gestione delle comunicazioni e nell’accesso al credito d’imposta beni strumentali.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce (attraverso il principio di diritto n. 7/2023) che i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Questo per le imprese, operanti in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque e della raccolta dei rifiuti.
L’esclusione avviene nel caso in cui gli investimenti siano:
Per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori sopra elencati, è necessario dunque distinguere tra investimenti in:
Consulta in testo ufficiale qui.
L’esclusione dei beni “gratuitamente devolvibili” rientranti nel periodo concessorio, opera indipendentemente dalla circostanza che la concessione preveda o meno un indennizzo al gestore uscente, a carico del gestore subentrante o dell’ente concedente, in relazione al costo dei beni non interamente ammortizzato.
In fine, anche in presenza di un indennizzo corrisposto dal soggetto subentrante al soggetto uscente, i beni risultano pur sempre qualificabili come “gratuitamente devolvibili” e restano esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.