


La certificazione dei crediti d’imposta per Ricerca & Sviluppo (R&S) è uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono investire in innovazione in modo sicuro e conforme alla normativa. Il webinar FI Group ha illustrato come evitare sanzioni fiscali, garantire la terzietà e ottimizzare l’accesso agli incentivi R&S.
Certificare i crediti d’imposta consente di:
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FAQ
Cos’è la certificazione dei crediti R&S?
È una procedura che garantisce la conformità normativa dei crediti d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo, riducendo il rischio di contestazioni fiscali.
Perché è importante certificare i crediti R&S?
Per evitare sanzioni fiscali e tutelare l’impresa, dimostrando la correttezza delle spese e delle attività dichiarate.
Chi può richiedere la certificazione?
Tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in Ricerca & Sviluppo e vogliono accedere agli incentivi fiscali in modo sicuro.
Quali sono i rischi in caso di crediti non certificati?
Sanzioni per crediti non spettanti o inesistenti, con conseguenze economiche e legali.
Quali alternative esistono alla certificazione?
Il riversamento spontaneo è una soluzione per regolarizzare crediti non conformi, evitando sanzioni più gravi.
Come si ottiene la certificazione?
Tramite un iter che prevede la verifica da parte di un soggetto terzo indipendente e la predisposizione della documentazione tecnica.
Proteggi la tua impresa e accedi agli incentivi in modo sicuro!
FI Group ti supporta nella certificazione dei crediti R&S per ridurre il rischio fiscale e garantire la conformità normativa. Contattaci oggi per una consulenza dedicata.
Pubblicate le linee guida per l’applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il decreto direttoriale del 4 luglio 2024, consente alle imprese di individuare le attività, sia passate che future, ai fini dell’applicazione dell’incentivo.
Punti salienti da ricordare:
Le linee guida forniscono indicazioni generali e trasversali sui criteri da seguire nella certificazione dei crediti d’imposta. Si evidenzia che la parte relativa a ricerca e sviluppo è suddivisa in due parti:
Ricerca e Sviluppo – per attività di ricerca e sviluppo dal 2020 in poi. Tali attività devono rispettare i cinque criteri del Manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità.
Credito d’imposta ricerca e Sviluppo periodo 2015-2019 – conferma l’applicazione dei principi del Manuale di Frascati anche a questo periodo.
Innovazione tecnologica – utilizza i quattro requisiti del Manuale di Oslo: conoscenza, novità, implementazione ed uso effettivo, creazione di valore.
Design e ideazione estetica – inquadra le attività ammissibili di design e ideazione estetica per la sola fase precompetitiva, suddividendole in: ideazione, progettazione, materializzazione e preserie/marketing e distribuzione.
Uno degli aspetti più attesi delle nuove Linee Guida approvate riguarda l’applicazione dei principi del Manuale di Frascati al periodo 2015-2019. Infatti, viene espressamente previsto: “per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell’OCSE”.
Il decreto direttoriale emesso il 5 giugno 2024 approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica tramite l’apposita piattaforma MIMIT.
Quali strumenti hanno a disposizione le imprese per non incorrere nei controlli dell’Agenzia delle Entrate? I procedimenti sono due:
Quali informazioni sono richieste all’impresa da parte del certificatore per poter poter presentare la dovuta documentazione? Vediamo insieme i principali passaggi.
I certificatori devono descrivere capacità organizzative e competenze tecniche dell’azienda richiedente la certificazione. Dovranno quindi fornire dati quantitativi e qualitativi che attestano la propensione alla ricerca dell’impresa. Questi dati includono, tra gli altri:
Il modello richiede una descrizione dettagliata di progetto o sottoprogetto realizzato, in corso di realizzazione o da iniziare. Le informazioni di base da fornire sono:
Questa sezione è utile per fornire ulteriori informazioni e altri elementi quantitativi. Sono infatti riportate: le spese del progetto,
La quarta sezione del modello è dedicata alle motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al beneficio del credito d’imposta. Suddivisa per tipologia di credito, la sezione richiede la sistematizzazione delle caratteristiche di ciascun credito d’imposta, quali:
Punti in linea con i principi del Manuale di Frascati ed il Manuale di Oslo.
Gli allegati sono schede differenti a seconda dell’attività da certificare:
Per ciascuna di queste attività sono presenti schede da compilare in relazione alle spese ammissibili, anche qui, ripartite per tipologia e per anno di imposta.
I benefici della certificazione sono incommensurabili: grazie a questo documento, i vostri crediti saranno al sicuro dai controlli sui relativi aspetti tecnici dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa sicurezza e stabilità finanziaria per la vostra azienda.
FI Group è organizzata per affrontare la complessità del processo certificativo. I nostri consulenti sono pronti ad assistervi in ogni fase di questa nuova procedura. Contattateci oggi stesso per iniziare il vostro cammino verso l’innovazione certificata.
FI Group è lieta di annunciare l’iscrizione all’Albo dei certificatori del credito d’imposta.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta le imprese dovranno fornire una certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione dovranno farne richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo dei certificatori, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
La certificazione è un documento fondamentale per tutte le imprese che hanno fruito del credito d’imposta: tramite questa procedura, infatti, il credito sarà al sicuro da eventuali contestazioni da parte degli enti controllanti.
È attiva la piattaforma del Ministero delle Imprese e del made in Italy per i professionisti che intendo iscriversi all’Albo dei certificatori del crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.
Pubblicato anche il decreto direttoriale che definisce la modalità tecnica per formalizzare l’iscrizione all’albo. Si rimane in attesa di:
In prima battuta, il meccanismo era stato definito dal Decreto Semplificazioni dell’estate 2022 nell’ottica di assicurare la correttezza dei progetti di ricerca e sviluppo facendo così legittimamente ambire al credito d’imposta. Il problema nasce dalle contestazioni del Fisco che in alcuni casi sono sfociate nel sostenere l’inesistenza del credito d’imposta. Per questo motivo è stata prevista una sanatoria che consente la restituzione spontanea dei bonus relativi al periodo 2015-2019 senza corrispondere sanzioni e interessi. Procedura prorogata fino al 30 luglio 2024 proprio per i ritardi con cui si è materializzato il sistema della certificazione.
Si tratta di un albo con requisiti ben definiti. Ad esempio, la necessaria presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti in tre anni da indicare nella domanda di iscrizione.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori:
Questa opportunità permette alle imprese di certificare i loro crediti d’imposta, anche passati, offrendo una sicurezza giuridica concordata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
FI Group con il suo team di tecnici specializzati è a supporto di imprese con progetti in ambito di ricerca e sviluppo e innovazione da oltre vent’anni.
Rivolgiti subito ai nostri consulenti per beneficiare dei crediti d’imposta o verificare che questi non possano essere soggetti a controlli.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15 settembre 2023. Il DPCM regola la procedura di certificazione per attività di R&S. Tale decreto entrerà in vigore il 19 novembre, con completamento della disciplina a 90 giorni richiesti dal MIMIT per curare gli ultimi aspetti procedurali.
I crediti di imposta per cui sarà necessaria la certificazione sono quelli in vigore per gli investimenti in:
Previsto, inoltre, l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni richiesta di certificazione.
Il MIMIT elaborerà le Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S, con le quali potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività, nonché ai diversi settori e comparti economici.
Il MIMIT potrà procedere all’esame delle certificazioni, verificando correttezza formale e la rispondenza alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori l‘invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. La richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa. I certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al MIMIT spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo.
La certificazione può esser richiesta da coloro che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili ai crediti d’imposta, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo di tali crediti non siano state già constatate con PVC o atto impositivo.
Le imprese interessate devono inoltrare una specifica richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’apposito modello, che sarà approvato con il richiamato decreto direttoriale. Nel modulo dovranno essere indicati:
La certificazione attesterà la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio. La certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, saranno previste eccezioni.
Il sistema di certificazione degli investimenti ammissibili al credito di imposta focus articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nell’ambito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo a farmaci si elimina la parola nuovi (riferibile ai farmaci) chiarendo che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico. Quindi, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali. Citando il decreto: “Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione”.
Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualifica degli investimenti effettuati o da effettuare per definirne la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. Tale certificazione porterà alla maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
La certificazione può essere richiesta se:
La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati dal Ministero dello sviluppo economico. FI Group può supportarti nella certificazione dei tuoi crediti, richiedi subito un audit gratuito.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design: certificazione preventiva dei progetti. Come si presenta e chi può farlo?
E’ in fase di registrazione alla Corte dei Conti il DPCM che espone le regole che le imprese dovranno seguire per richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Un ulteriore attenzione è rivolta verso la possibilità di maggiorazione del credito dei progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.
Oltre al decreto direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, le imprese dovranno inoltre attendere anche la pubblicazione delle Linee Guida ufficiali del MIMIT, che saranno emanate entro il il 31 dicembre 2023.
Si tratta di un documento integrativo che dovrebbe aiutare imprese e certificatori nella corretta applicazione del credito d’imposta. Le linee guida potranno prevedere “schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici”.
Il decreto istituisce l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni. Bisognerà attendere novanta giorni per un ulteriore decreto direttoriale che disciplini dettagliatamente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo.
Per poter richiedere la certificazione le imprese non devono aver traccia di violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta. La richiesta va presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy utilizzando il modello specifico e le modalità informatiche stabilite dal decreto. L’azienda deve fornire nella richiesta i dettagli del certificatore e includere una dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore stesso.
L’articolo 4 del decreto tratta il tema della vigilanza sulle attività di certificazione. I certificatori dovranno inviare una copia della certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa, informandola di tale invio.
Il Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e confrontando il loro contenuto con le disposizioni agevolative e le Linee Guida.
Per l’esame delle certificazioni, il Ministero può richiedere al certificatore, entro novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio di documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante. Il certificatore deve inviare questa documentazione entro quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici in situazioni straordinarie.