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FI Group Expertise
Nel panorama della finanza agevolata, la compliance nella Ricerca e Sviluppo (R&S) non è più un’opzione, ma una necessità strategica. Rispettare normative, standard etici e regolamenti interni non solo tutela l’impresa da sanzioni, ma rappresenta un vero e proprio asset competitivo.
Vuoi maggiori informazioni sul tema? Partecipa al webinar firmato FI Group e PVM Avvocati.
Compliance nella Ricerca & Sviluppo, perché la compliance è fondamentale?
- Conformità normativa e legale
La compliance garantisce l’aderenza a riferimenti fondamentali come il Manuale di Frascati e quello di Oslo, evitando sanzioni e danni reputazionali. - Controllo delle responsabilità
Protegge i manager e il personale strategico da rischi legali, definendo chiaramente ruoli e obblighi. - Tutela della proprietà intellettuale
Un sistema di compliance efficace salvaguarda brevetti, marchi e know-how, valorizzando l’innovazione aziendale. - Accesso ai finanziamenti
Le imprese compliant sono più credibili per investitori e enti pubblici, facilitando l’ottenimento di fondi e bandi. - Reputazione e fiducia
Un’impresa che rispetta le regole si distingue sul mercato, rafforzando la propria immagine e la fiducia degli stakeholder.
Compliance nella Ricerca & Sviluppo, il perimetro del rischio e il ruolo del risk assessment
Ogni impresa opera entro un “perimetro soggettivo di rischio”, che varia in base all’attività svolta. Definire questo confine – attraverso il risk assessment – consente di distinguere tra condotte lecite e potenzialmente illecite. Agire all’interno di questo perimetro significa operare in piena legalità, proteggendo i margini di profitto da rischi imprevisti.
Il rischio dell’over-compliance
Essere compliant non significa appesantire l’organizzazione con burocrazia inutile. Un sistema di controllo eccessivo può rendere l’impresa inefficiente. L’equilibrio tra controllo e flessibilità è la chiave per una compliance efficace e sostenibile.
Compliance come leva di sviluppo
La compliance non è solo un obbligo, ma un’opportunità per ripensare l’impresa. Conoscere i propri rischi, adattarsi alle normative e comunicare i propri valori rafforza la competitività. In un mercato sempre più attento al “come” oltre che al “cosa”, la compliance diventa un volano di crescita e innovazione.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è uno strumento fondamentale per le imprese innovative, ma può essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo articolo approfondiamo come gestire il Processo Verbale di Constatazione (PVC) e quali strategie adottare per difendere il tuo credito.
Come affrontare un controllo sul credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
- Notifica di avvio del controllo
- Presentazione delle osservazioni
- Opzioni in caso di avviso di accertamento
Relatori del webinar:
- Nicola Strangis, Sales Leader Italia, FI Group
- Veronica Peretti, Esperta di Crediti R&S, FI Group
Guarda la registrazione del webinar
FAQ – Credito d’imposta R&S e PVC
Cos’è il Processo Verbale di Constatazione (PVC)?
È il documento che l’Agenzia delle Entrate redige al termine di un controllo, indicando le contestazioni relative al credito d’imposta.
Come posso difendermi dopo aver ricevuto un PVC?
Presentando osservazioni entro i termini previsti e predisponendo una documentazione tecnica completa.
Quali sono le opzioni in caso di avviso di accertamento?
Si può valutare il riversamento spontaneo o altre procedure per ridurre sanzioni e interessi.
Cos’è la procedura di riversamento spontaneo?
Una misura che consente di regolarizzare il credito indebitamente fruito, evitando contenziosi e riducendo le sanzioni.
Qual è stata la scadenza per il riversamento spontaneo?
Il 3 giugno 2025.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che apporta una revisione del sistema sanzionatorio tributario (c.d Decreto Sanzioni), il Decreto modifica la disciplina relativa alla distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti al fine di garantire una più rigorosa distinzione normativa tra le due fattispecie, visto che finora ha generato diversi dubbi interpretativi.
Nuove definizioni di credito del Decreto Sanzioni
L’articolo 1 introduce una nuova distinzione di credito inesistente e credito non spettante.
Per “crediti inesistenti” si intendono:
- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
I “crediti non spettanti” sono:
- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Sanzioni tributarie del Decreto Sanzioni
L’articolo 2 modifica le sanzioni tributarie:
- per crediti non spettanti la sanzione sarà del 25% del credito utilizzato in compensazione. Nel caso in cui il credito sia stato utilizzato in difetto degli adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza la sanzione sarà di 250 euro sempreché la violazione venga rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa alla violazione o dentro un anno dalla commissione della violazione.
- per i crediti inesistenti la sanzione è pari al 70% del credito utilizzato in compensazione, tale sanzione può essere aumentata dalla metà al doppio in caso vi siano comportamenti fraudolenti.
Restano ferme le sanzioni penali di cui all’art. 10 quater del DL n.74 del 10 marzo 2000, che punisce in modo differenziato l’utilizzo in compensazione sopra la soglia di euro 50.000, dei crediti non spettanti rispetto ai crediti inesistenti.
Non punibilità del contribuente
L’Art.3 stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegui alle indicazioni rese dall’Agenzia attraverso documenti di prassi quali circolari interpretative e applicative e consulenza giuridica, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e che si proceda a presentare una dichiarazione integrativa e pagare l’imposta dovuta.
Entrata in vigore
In base all’articolo 5 le disposizioni riportate si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.




