


Dal 12 giugno 2026 prende il via l’invio domande iperammortamento tramite la piattaforma del GSE, anche se inizialmente limitato alle sole comunicazioni preventive. L’apertura dello sportello rappresenta il passaggio definitivo verso l’operatività della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e regolata dal decreto attuativo interministeriale firmato il 7 maggio 2026.
Per le imprese, però, il vero cambiamento non è l’avvio della piattaforma, ma la trasformazione delle logiche di accesso all’incentivo.
Il nuovo iperammortamento segna una discontinuità netta rispetto ai precedenti strumenti di Transizione 4.0 e 5.0.
L’invio domande iperammortamento non è più un passaggio formale, ma un elemento vincolante dell’intero processo. Infatti:
In particolare, la comunicazione preventiva deve essere inviata prima dell’ordine o dell’avvio dell’investimento, pena la non ammissibilità.
Questo implica che l’invio domande iperammortamento diventa un passaggio strategico e non recuperabile a posteriori.
Scarica la guida dell’iperammortamento, qui.
La piattaforma GSE consente alle imprese di avviare la richiesta attraverso una serie di step strutturati, con un forte focus sul monitoraggio degli investimenti.
Il processo prevede:
Il numero di adempimenti è maggiore rispetto al passato, proprio per garantire il controllo della spesa pubblica.
Un altro elemento chiave da considerare è la natura dell’incentivo.
L’iperammortamento 2026:
Il beneficio si traduce quindi in una maggiore deduzione nel tempo, impattando le imposte (IRES/IRPEF) lungo la vita utile del bene.
Questo cambia radicalmente la logica di valutazione dell’incentivo, rendendo fondamentale una pianificazione fiscale preventiva.
L’iperammortamento 2026 introduce alcune modifiche che incidono direttamente sulle strategie aziendali:
Questi elementi rendono il nuovo incentivo più strutturato, ma anche più complesso da gestire.
In questa fase iniziale, le aziende devono evitare un approccio reattivo. L’invio domande iperammortamento deve essere preparato con attenzione.
È fondamentale definire i progetti ma evitare ordini anticipati prima della comunicazione preventiva.
Non tutti i beni 4.0 sono automaticamente ammissibili: serve un’analisi tecnica preliminare.
Si tratta del passaggio più critico, che determina l’accesso all’incentivo.
La procedura richiede:
L’iperammortamento è particolarmente efficace se combinato con:
Gli investimenti sono agevolabili fino al 30 settembre 2028, ma questo non significa che ci sia tempo per rimandare.
Infatti:
L’anticipo nella pianificazione farà la differenza tra accesso e esclusione.
L’avvio dell’invio domande iperammortamento segna l’inizio di una fase decisiva per le imprese italiane.
Non si tratta più solo di investire in tecnologie, ma di:
In questo nuovo scenario, il vantaggio competitivo appartiene alle aziende che sapranno muoversi con metodo, preparazione e visione integrata.
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L’iperammortamento 2026 introduce un nuovo meccanismo di cumulabilità con altre agevolazioni – come Nuova Sabatini, Credito ZES Unica, SIMEST e bandi nazionali o regionali – che cambia profondamente il modo di calcolare il beneficio fiscale.
La cumulabilità iperammortamento nel 2026 è infatti ammessa solo se la maggiorazione viene calcolata sul costo netto dell’investimento, ossia al netto dei contributi e delle sovvenzioni ricevute sullo stesso bene.
La maggiorazione non si applica più automaticamente al costo lordo, ma solo dopo aver sottratto gli aiuti ottenuti. Questo incide in modo significativo sulla convenienza delle combinazioni di incentivi e richiede ai CFO simulazioni fiscali più sofisticate e consapevoli.
La cumulabilità iperammortamento consente di utilizzare l’iperammortamento insieme ad altri incentivi, ma la maggiorazione si calcola solo sul costo netto dell’investimento, al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
Nel regime 2026, la cumulabilità iperammortamento è ammessa dal legislatore solo, a condizione che la base di calcolo dell’iperammortamento sia ridotta delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso bene.
Il comma 431 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabilisce che:
Con il nuovo iperammortamento la maggiorazione si applica al costo dell’investimento ridotto dei contributi ricevuti, non più al costo lordo.
In pratica, l’iperammortamento non scompare, ma si ridimensiona quando entra in gioco un contributo a fondo perduto o una sovvenzione.
In sintesi, la cumulabilità iperammortamento nel 2026 non è più automatica, ma richiede una valutazione puntuale del costo netto e delle sovvenzioni imputabili allo stesso investimento.
Partiamo da:
Costo netto:
C_netto = C − (K × C) = C × (1 − K)
Maggiorazione iperammortamento:
M = C_netto × α
dove α = 180%, 100% o 50%
Risparmio IRES (24%):
Risparmio = M × 24%
Beneficio totale:
Contributo diretto + risparmio IRES da iperammortamento
Nota: la sovvenzione riduce solo la base dell’iperammortamento, non il diritto alla maggiorazione.
Con la Sabatini la base iperammortamento si riduce del contributo ricevuto, ma il cumulo resta conveniente.
Investimento: 100.000 €
Contributo Sabatini (10%): 10.000 €
Base netta:
100.000 − 10.000 = 90.000 €
Maggiorazione 180%:
90.000 × 180% = 162.000 €
Risparmio IRES (24%):
162.000 × 24% = 38.880 €
Beneficio totale:
10.000 € (Sabatini) + 38.880 € = 48.880 €
Confronto:
Solo iperammortamento: 43.200 €
Iper + Sabatini: 48.880 €
👉 Il cumulo è positivo, ma l’effetto moltiplicatore è attenuato dal costo netto.
Con la ZES la base iperammortamento può ridursi molto, ma il beneficio complessivo resta elevato.
Investimento: 100.000 €
Credito ZES (60%): 60.000 €
Base netta:
100.000 − 60.000 = 40.000 €
Maggiorazione 180%:
40.000 × 180% = 72.000 €
Risparmio IRES:
72.000 × 24% = 17.280 €
Beneficio totale:
60.000 € + 17.280 € = 77.280 € (77,28% dell’investimento)
Fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili alla ZES e alla dimensione d’impresa.
Nel caso di combinazione tra iperammortamento e strumenti SIMEST, il principio applicabile è quello della nettizzazione del costo agevolabile.
In concreto:
L’iperammortamento continua quindi ad applicarsi, ma esclusivamente sul costo effettivamente sostenuto dall’impresa, al netto delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso investimento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e del limite del 100% del costo.
Un’impresa realizza nel 2026 un investimento 4.0 pari a 1.000.000 €.
L’investimento è supportato da:
Ai fini della cumulabilità con l’iperammortamento, la base di calcolo deve essere determinata come segue.
Base netta per iperammortamento:
1.000.000 − 200.000 = 800.000 €
La quota di finanziamento agevolato SIMEST, in quanto forma di debito e non di sovvenzione, non riduce la base di calcolo dell’iperammortamento
Maggiorazione 180%:
800.000 × 180% = 1.440.000 €
Risparmio IRES:
1.440.000 × 24% = 345.600 €
Beneficio totale: 545.600 €, pari a oltre il 54% dell’investimento.
Questo esempio evidenzia come, nonostante la riduzione della base iperammortamento, la combinazione tra contributo diretto e deduzione fiscale possa risultare significativamente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo iperammortamento.
Nota di compliance: Ai fini della cumulabilità, solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base dell’iperammortamento, mentre i finanziamenti agevolati non incidono sul costo netto. Resta fermo il rispetto del regime de minimis, dei massimali SIMEST e del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Il beneficio va sempre simulato confrontando scenari con e senza cumulo.
Formula sintetica:
Beneficio totale = contributo diretto + (base netta × aliquota iper × 24%)
È essenziale simulare più combinazioni prima di aderire a bandi o strumenti finanziari.
Le imprese dovrebbero:
Nel regime 2026, la cumulabilità degli incentivi non dipende solo dalle aliquote, ma anche dalla sequenza con cui vengono pianificati e applicati.
In particolare:
Una pianificazione non coordinata può ridurre sensibilmente il beneficio complessivo o generare criticità in fase di controllo.
FI Group by EPSA supporta le imprese nella scelta della combinazione più efficiente e conforme.
FI Group by EPSA Italia affianca CFO e direzioni fiscali con:
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Il team FI Group by EPSA può costruire un piano di cumulabilità iperammortamento su misura, allineato al tuo piano industriale.
Sì, ma solo se la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni sugli stessi costi. È vietato il cumulo con il credito beni strumentali 2025 e con Transizione 5.0 sul medesimo investimento.
Il costo netto riduce la base su cui applicare la maggiorazione del 180%, 100% o 50%, ma può aumentare il beneficio complessivo se il contributo diretto è rilevante.
No. In alcuni casi un contributo modesto riduce troppo la base dell’iperammortamento. Per questo la cumulabilità iperammortamento va sempre valutata tramite simulazioni preventive.
Sì. La cumulabilità iperammortamento è ammessa con SIMEST, ma la maggiorazione si applica solo al netto della quota a fondo perduto. La parte di finanziamento agevolato non riduce la base dell’iperammortamento.
No. Il costo netto incide solo sulla base di calcolo fiscale dell’iperammortamento. L’ammortamento civilistico resta calcolato sul costo lordo del bene iscritto in bilancio.
Il costo netto va dimostrato tramite documentazione contabile, certificazione dei contributi ricevuti e corretta imputazione delle sovvenzioni sugli stessi costi agevolati, in coerenza con perizia tecnica e certificazione contabile
No. Solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base di calcolo dell’iperammortamento. I finanziamenti agevolati non incidono sulla base iperammortamento in quanto non rappresentano un contributo diretto sul costo del bene.
Le FAQ iperammortamento 2026 evidenziano come la misura rappresenti un’opportunità concreta per sostenere gli investimenti produttivi, ma anche un incentivo con un elevato livello di complessità operativa e documentale. Chiarimenti MIMIT, procedure GSE, perizia asseverata e regole di cumulo richiedono un approccio strutturato e tempestivo per evitare errori e rischi di revoca.
L’iperammortamento 2026 è operativo ma in attesa del decreto attuativo. La piattaforma GSE è attesa entro maggio 2026, la dotazione è pari a 9,8 miliardi di euro e la perizia asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti.
Il decreto attuativo non è ancora pubblicato, ma secondo il MIMIT lo schema della misura è abbastanza consolidato. Restano in valutazione alcuni aspetti tecnici, in particolare sui software in modalità SaaS.
L’obiettivo dichiarato è rendere operativa la piattaforma GSE entro maggio 2026, consentendo alle imprese di avviare le comunicazioni previste dalla procedura.
Le risorse complessive per il triennio 2026–2028 ammontano a 9,8 miliardi di euro, senza un contatore pubblico, ma con monitoraggio costante delle prenotazioni
Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia.
L’agevolazione è riservata alle imprese che sostengono direttamente il costo dell’investimento. Non sono ammessi soggetti che non risultano proprietari o locatari finanziari del bene.
Sì. L’iperammortamento richiede imponibile fiscale; in assenza di imponibile l’impresa può rinviare la fruizione del beneficio agli esercizi successivi.
La spettanza dell’agevolazione matura con la comunicazione di completamento dell’investimento. La fruizione avviene solo quando l’impresa ha imponibile e dopo l’esito positivo delle verifiche GSE.
La procedura dell’iperammortamento prevede quattro comunicazioni: preventiva, conferma, completamento dell’investimento e monitoraggio annuale.
Serve a indicare gli investimenti programmati e la previsione di entrata in funzione o interconnessione del bene.
Deve essere inviata entro 60 giorni dalla preventiva e richiede il versamento di un acconto del 20% per ciascun bene, salvo il caso del leasing finanziario.
Attesta il completamento dell’investimento. Per i beni 4.0 coincide con l’interconnessione; per gli impianti FER con la fine lavori.
Serve a comunicare la previsione di utilizzo del beneficio negli anni successivi, utile in caso di assenza di imponibile.
Rientrano nell’iperammortamento i beni strumentali materiali e immateriali indicati negli Allegati IV e V, inclusi impianti FER per autoconsumo e sistemi di gestione dell’energia.
I software sono ammessi se funzionali al processo produttivo e interconnessi.
Il MIMIT ha espresso l’intenzione di ammettere anche i software in abbonamento (SaaS), ma la conferma definitiva è attesa nel decreto attuativo.
L’iperammortamento è utilizzabile solo dopo l’esito positivo delle verifiche GSE e l’entrata in funzione del bene.
In caso di dismissione anticipata senza sostituzione conforme, si verifica la revoca totale del beneficio
Sì, è ammesso solo il leasing finanziario; il leasing operativo (noleggio) è escluso.
Nel leasing finanziario, il completamento dell’investimento coincide con la consegna del bene. Non è richiesto il versamento dell’acconto del 20%.
Sì, ma solo a condizioni precise. Gli investimenti in Fonti di Energia Rinnovabile (FER) rientrano nell’iperammortamento 2026 esclusivamente se l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo dell’impresa ed è direttamente asservita al processo produttivo.
Non sono quindi agevolabili gli impianti realizzati per la vendita dell’energia o per finalità non connesse all’attività industriale o produttiva.
Sì. La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dall’importo.
È stata eliminata la possibilità di autodichiarazione per beni sotto i 300.000 euro a causa di criticità riscontrate nei controlli.
Sono richiesti la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile dell’investimento. Non sono richieste diagnosi energetiche, relazioni DNSH o polizze catastrofali.
Sì, salvo divieti specifici. Il cumulo non può superare il 100% del costo e richiede la nettizzazione degli altri benefici.
Il beneficio iperammortamento deve essere calcolato al netto del credito 5.0 eventualmente ottenuto.
L’iperammortamento si applica sul costo al netto dell’ESL della Nuova Sabatini.
Il cumulo tra iperammortamento e SIMEST è pienamente consentito e consente alle imprese di massimizzare il beneficio sugli investimenti in beni 4.0 ed efficientamento energetico, combinando vantaggi fiscali e contributi diretti. La misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica sarà potenziata fino al 30% di contributo a fondo perduto, a partire dal 2026, a favore di PMI e imprese a media capitalizzazione. Un’opportunità strategica per accelerare il ritorno sull’investimento e rafforzare la competitività industriale
FI Group by EPSA supporta le imprese nella valutazione strategica dell’iperammortamento, riducendo il rischio di errori interpretativi e garantendo conformità, velocità e integrazione con la strategia di gruppo.
Il nostro approccio combina Global Reach. Local Expertise, ideale per imprese strutturate e gruppi internazionali.
Fotovoltaico e investimenti energetici rappresentano oggi una leva strategica per le imprese che vogliono ridurre i costi energetici, migliorare la sostenibilità e rafforzare la competitività nel medio‑lungo periodo. Nel contesto normativo del 2026, gli investimenti fotovoltaici per le imprese non riguardano solo la scelta tecnologica, ma anche l’accesso corretto agli incentivi fiscali disponibili.
Tra questi, l’iperammortamento si configura come uno strumento ad alto impatto, ma con regole specifiche e più stringenti rispetto ai beni strumentali ordinari, soprattutto in termini di requisiti tecnici, vincoli di origine UE e adempimenti verso il GSE. Comprendere come funziona è essenziale per pianificare correttamente l’investimento ed evitare errori che possono compromettere il beneficio fiscale.
L’iperammortamento 2026 consente una maggiorazione del costo ammortizzabile per investimenti fotovoltaici destinati all’autoproduzione e autoconsumo, nel rispetto di requisiti tecnici stringenti e del vincolo di origine UE dei moduli.
L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è distinto dal regime dei beni strumentali 4.0 “generali” perché, per il fotovoltaico, il legislatore ha mantenuto condizioni più selettive.
Il fotovoltaico agevolato rientra nell’art. 1, comma 429, L. 199/2025, non modificato dal DL 38/2026, con rinvio al Decreto Energia e al registro ENEA.
Norme chiave:
Il vincolo Made in UE NON è stato eliminato per il fotovoltaico. Questo impianto normativo definisce il perimetro entro cui le imprese possono strutturare investimenti fotovoltaici agevolabili tramite iperammortamento.
Il DL 38/2026 ha eliminato il vincolo UE per i beni strumentali in generale, ma non per gli impianti FV, disciplinati da una norma distinta.
L’art. 7 del DL 38/2026 interviene solo sul comma 427 (beni strumentali “generali”).
Gli impianti fotovoltaici sono regolati dal comma 429, che rinvia al registro ENEA: per questo il requisito di origine UE resta pienamente operativo. Per le imprese che pianificano investimenti fotovoltaici, questa distinzione normativa è cruciale, perché incide direttamente sulla scelta dei fornitori e sulla struttura dell’investimento.
Sono agevolabili solo investimenti fotovoltaici che prevedono impianti con moduli UE iscritti alle sezioni b) o c) del registro ENEA e con soglie minime di efficienza.
Requisiti principali:
La maggiorazione segue tre scaglioni: 180%, 100% e 50% in base all’investimento complessivo.
| Fascia investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 mln € | +180% |
| 2,5 – 10 mln € | +100% |
| 10 – 20 mln € | +50% |
| Oltre 20 mln € | 0% |
Queste aliquote rendono particolarmente interessanti gli investimenti fotovoltaici per imprese energivore e realtà manifatturiere con elevati consumi elettrici. Le aliquote si applicano anche agli investimenti fotovoltaici che rispettano i requisiti del comma 429.
L’accesso avviene tramite tre comunicazioni telematiche al GSE, con perizia tecnica e controlli formali.
Step operativi:
Il GSE effettua verifiche formali e può richiedere integrazioni. La corretta gestione della procedura GSE è un passaggio chiave per chi realizza investimenti fotovoltaici e vuole evitare la decadenza dal beneficio.
La perizia asseverata è obbligatoria sopra i 300.000 €; sotto tale soglia è ammessa dichiarazione del legale rappresentante.
Documenti principali:
La producibilità non può superare il 105% del fabbisogno e i costi devono rientrare nei parametri €/kW del DM.
Il DM attuativo definisce:
Nella pratica, molti investimenti fotovoltaici perdono l’accesso all’iperammortamento a causa di errori evitabili in fase di progettazione o documentazione. Gli errori più frequenti riguardano moduli non ENEA, sovradimensionamento e documentazione incompleta.
Rischi principali:
Può accedere all’iperammortamento l’impresa che:
Sono agevolabili:
Non è necessario “trainare” l’impianto a beni 4.0: il fotovoltaico è autonomamente agevolabile.
Per gli impianti fotovoltaici restano vincoli tecnici obbligatori:
Questi NON aumentano la maggiorazione, ma sono condizione di ammissibilità del bene.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
Conta la data di effettuazione ex art. 109 TUIR:
Non esiste:
L’iperammortamento FV riduce il costo fiscale dell’investimento e accelera la transizione energetica.
Benefici:
FI Group by EPSA Italia supporta l’intero ciclo: analisi, compliance, perizie e gestione GSE.
Con Global Reach. Local Expertise., supportiamo:
L’iperammortamento applicato al fotovoltaico non è una misura generalista: è selettiva, tecnica e richiede una gestione rigorosa. Per questo, pianificare correttamente investimenti fotovoltaici per le imprese nel 2026 significa integrare valutazioni fiscali, tecniche e normative fin dalle prime fasi del progetto.
No. Per gli impianti FV il vincolo resta ed è legato al registro ENEA (sezioni b e c).
Solo moduli UE con celle ≥23,5% o moduli bifacciali/tandem ≥24% iscritti al registro ENEA.
Sì sopra i 300.000 €; sotto tale soglia è ammessa dichiarazione del legale rappresentante.
Sì, l’impianto deve essere destinato all’autoproduzione e autoconsumo.
Parla con gli esperti FI Group by EPSA Italia e richiedi una consulenza dedicata.
Un sistema di contributi cumulabili insieme all’iperammortamento e alle soluzioni BESS
Un appuntamento con la partecipazione di SIMEST, pensato per imprenditori, CFO e decision maker che vogliono leggere la Transizione Digitale ed Ecologica come una scelta industriale, non come un semplice incentivo.
Nel webinar del 5 maggio 2026, FI Group by EPSA, ORA Energy Solutions e SIMEST hanno proposto una lettura integrata della misura:
Non un webinar informativo, ma un momento di riflessione operativa su come digitale, energia e capitale possano lavorare insieme nelle decisioni di investimento.
La transizione digitale ed ecologica non è più una questione di singoli incentivi, ma di scelte industriali consapevoli.
In un contesto in cui competitività, marginalità e sostenibilità sono sempre più interconnesse, la finanza agevolata diventa uno strumento strategico per accompagnare le imprese italiane verso modelli produttivi più efficienti, resilienti e orientati al futuro.
Oggi innovare significa mettere a sistema tecnologia, energia e capitale. Le aziende che vogliono rafforzare la propria posizione sul mercato possono contare su strumenti dedicati alla transizione digitale ed ecologica, sempre più centrali nelle politiche industriali nazionali e internazionali.
Tra le opportunità più rilevanti del 2026 si distingue la misura Simest “Transizione Digitale ed Ecologica”, una leva concreta per sostenere investimenti in beni 4.0, efficienza energetica e soluzioni digitali integrate nei processi aziendali.
La misura consente alle imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato, includendo una quota di contributo a fondo perduto, rendendola particolarmente attrattiva per PMI e aziende di medie dimensioni.
Un ulteriore elemento distintivo è la possibilità di integrare la diagnosi energetica nel progetto di investimento. Questo approccio consente di:
Quando il 50% diventa strategia, non incentivo 👉Guarda la registrazione del webinar
Tra le novità più rilevanti, la misura apre in modo concreto al finanziamento dei sistemi di accumulo energetico (BESS – Battery Energy Storage System).
I sistemi BESS rappresentano oggi una componente strategica per:
Per le imprese in possesso dei requisiti adeguati, questi investimenti consentono anche di accedere ai mercati della flessibilità elettrica, con la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo fino a 105.000 euro, rafforzando la sostenibilità economica complessiva del progetto.
Uno dei principali punti di forza della misura Simest è la possibilità di cumularla con l’iperammortamento, generando un impatto positivo sia sul piano finanziario sia su quello fiscale.
Attraverso un approccio integrato, le imprese possono costruire scenari di investimento più efficienti, riducendo il rischio e accelerando il ritorno economico.
Tutti questi temi sono stati approfonditi nel webinar del 5 maggio 2026, organizzato da FI Group by EPSA insieme a Simest S.p.A. e ORA Energy Solutions Srl.
L’incontro offrirà una lettura integrata e strategica della misura:
FI Group by EPSA, leader nella finanza agevolata, e ORA, specializzata in efficienza energetica e demand response, guideranno — insieme ai referenti Simest — un dialogo operativo dedicato alle imprese che vogliono ripensare oggi i propri investimenti di domani.
La transizione non si finanzia. Si progetta 👉 Guarda ora la registrazione del webinar
Un’azienda manifatturiera rinnova una linea produttiva con macchinari 4.0 interconnessi e un sistema BESS a supporto dell’impianto fotovoltaico esistente.
Grazie a Simest Transizione Digitale ed Ecologica:
Risultato: maggiore produttività, riduzione dei costi energetici e ROI accelerato.
Un’azienda con consumi elettrici rilevanti investe in un sistema BESS per aumentare la sicurezza dello stabilimento e accedere ai nuovi servizi legati al mondo della flessibilità elettrica.
Il progetto consente:
Risultato: l’energia diventa una variabile strategica, non solo un costo.
Combinando:
l’impresa può avvicinarsi a un livello di supporto complessivo intorno al 60%, con benefici su cash flow, marginalità e sostenibilità.
Richiedi una consulenza dedicata e parlane con i nostri esperti.
È un finanziamento agevolato dedicato a investimenti in digitalizzazione 4.0, efficienza energetica e sostenibilità, con contributo a fondo perduto.
Sì, la misura include i sistemi BESS, con contributi aggiuntivi fino a 105.000 euro per le imprese idonee.
Sì, ed è proprio il cumulo a generare il maggiore valore economico e fiscale.
No, è particolarmente efficace per PMI e aziende di medie dimensioni.
Sì. Il webinar “Simest Transizione Digitale ed Ecologica”, svolto il 5 maggio 2026 con la partecipazione di SIMEST, FI Group by EPSA e ORA Energy Solutions, è disponibile in versione on demand. È possibile accedere alla registrazione per rivedere tutti i contenuti operativi, gli esempi di investimento e il confronto diretto con gli esperti. Guarda qui la registrazione del webinar
Il recupero fiscale sugli investimenti consente alle imprese di ridurre in modo significativo il carico IRES grazie a deduzioni fiscali che si affiancano all’ammortamento ordinario dei beni strumentali.
Il nuovo iperammortamento 2026-2028 non è un semplice “bonus” ma un potente moltiplicatore delle deduzioni fiscali: alla classica quota di ammortamento civilistico si aggiunge una deduzione extracontabile che abbatte la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF per le imprese individuali).
L’effetto reale? Su 1.000 € di investimento la sola maggiorazione può generare circa 432 € di risparmio IRES nel primo scaglione, cioè un recupero pari al 43,2% dell’investimento.
Il recupero dell’iperammortamento è il risparmio di imposte che un’impresa ottiene grazie alla maggiorazione del costo fiscale del bene rispetto al costo civilistico. Si traduce in una deduzione aggiuntiva (extracontabile) che si somma all’ammortamento ordinario, riducendo la base imponibile.
La Legge 199/2025 reintroduce l’iperammortamento come maggiorazione del costo di acquisizione, con deduzione extracontabile calcolata lungo il piano di ammortamento fiscale del bene.
In pratica:
È questo “doppio binario” che fa sì che il recupero iperammortamento sia molto più alto di una semplice aliquota percentuale sul costo.
L’iperammortamento non sostituisce l’ammortamento ordinario: si aggiunge. L’impresa continua a dedurre le quote civilistiche del bene e, in più, deduce una quota extra pari alla maggiorazione (180%, 100% o 50%) spalmata sugli anni di ammortamento fiscale.
La Guida Operativa sintetizza così gli scaglioni:
| Scaglione investimento | Maggiorazione | Costo fiscale riconosciuto |
| Fino a 2,5 mln € | 180% | 280% del costo |
| 2,5 – 10 mln € | 100% | 200% del costo |
| 10 – 20 mln € | 50% | 150% del costo |
| Oltre 20 mln € | 0% | 100% (nessuna maggiorazione) |
Questo significa che, nel primo scaglione, per 1.000 € di costo reale, il fisco ne considera 2.800 € ai fini della deduzione complessiva (100% ordinario + 180% extra).
Per ogni 1.000 € investiti nel primo scaglione, la sola maggiorazione (180%) genera un risparmio IRES di 432 €, pari al 43,2% dell’investimento, oltre alla deduzione ordinaria.
Quindi, solo la parte “iper” (non considerando l’ammortamento ordinario) vale già un recupero del 43,2% dell’investimento.
Se consideriamo anche l’ammortamento ordinario (1.000 € × 24% = 240 € di risparmio IRES lungo la vita utile), il risparmio complessivo IRES legato a quel bene arriva a:
Su un investimento di 100.000 € nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% consente di dedurre 180.000 € extra. Con IRES al 24%, il solo iperammortamento genera 43.200 € di risparmio fiscale.
Si consideri un investimento pari a 100.000 €, con piano di ammortamento al 20% annuo e maggiorazione del 180%.
Riassunto:
Applicando l’aliquota IRES del 24% alla sola parte “iper”:
L’ammortamento ordinario genera invece:
Totale IRES risparmiata sull’intera vita del bene:
43.200 + 24.000 = 67.200 €, cioè 67,2% del costo, distribuiti nel tempo.
Il recupero avviene lungo tutta la vita utile fiscale del bene, secondo i coefficienti di ammortamento del D.M. 31.12.1988. Nel primo anno la quota è dimezzata, poi si procede a piena aliquota, fino a completare il piano.
Il recupero iperammortamento decorre dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’esito positivo della comunicazione di completamento. La messa in funzione e l’interconnessione del bene sono requisiti tecnici necessari, ma la rilevanza fiscale è subordinata alla validazione formale da parte del GSE.
Il primo anno di deduzione può risultare inferiore rispetto agli esercizi successivi sia per l’applicazione della quota dimezzata sia per eventuali tempistiche di validazione della comunicazione di completamento da parte del GSE.
Nei materiali ufficiali, il focus del beneficio è chiaramente sull’abbattimento della base imponibile IRES (o IRPEF) tramite variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda l’IRAP, il trattamento può variare in base:
È prudente quindi valutare caso per caso con il supporto del consulente fiscale, evitando di considerare automaticamente l’iperammortamento come pienamente “replicato” anche a fini IRAP.
FI Group by EPSA Italia supporta CFO, responsabili fiscali e direzioni industriali nel:
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FI Group by EPSA Italia può costruire un business case dettagliato integrando scenari fiscali e cumuli. Contattaci.
Nel primo scaglione (180%), la sola maggiorazione può valere un risparmio IRES del 43,2% del costo. Sommando la deduzione ordinaria, il beneficio complessivo può arrivare al 67,2% sul ciclo di vita fiscale.
Sì. L’iperammortamento è una deduzione: serve reddito imponibile per trasformarlo in risparmio effettivo. In caso di perdita, aumenta la perdita riportabile.
Il recupero fiscale inizia dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica l’esito positivo della comunicazione di completamento.
No. Il vantaggio fiscale si realizza progressivamente, attraverso le quote di ammortamento dedotte nei diversi esercizi, in funzione della vita utile del bene e della redditività aziendale.
Sì. In caso di mancata interconnessione, documentazione incompleta, cessione anticipata del bene o controlli fiscali negativi, l’Amministrazione può recuperare l’agevolazione fruita.
FI Group by EPSA Italia supporta le imprese nell’accesso e nella gestione degli incentivi fiscali, affiancandole nell’analisi di ammissibilità, nella corretta applicazione dell’iperammortamento e nella gestione documentale, riducendo i rischi fiscali e massimizzando il beneficio nel rispetto della normativa.
I sistemi HVAC – impianti di climatizzazione industriale, ventilazione, umidificazione/deumidificazione – diventano uno dei beni materiali agevolati più interessanti nell’iperammortamento 2026-2028.
La nuova normativa li colloca infatti tra i beni del primo gruppo dell’Allegato IV, ampliato e aggiornato, e li rende molto più facilmente agevolabili rispetto alle precedenti discipline.
Per CFO, direttori di produzione e responsabili tecnici, questa è una novità di grande rilevanza: gli HVAC non sono più considerati “impianti accessori”, ma beni funzionali, integrati e strutturalmente necessari al processo produttivo secondo logiche Industria 4.0.
I sistemi HVAC rientrano nel primo gruppo dell’Allegato IV, cioè tra gli “impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi”. Sono beni materiali 4.0 con requisiti chiari di interconnessione, integrazione e automazione, quindi oggi pienamente ammissibili.
I sistemi HVAC sono espressamente indicati nel primo gruppo come:
“Impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione)”.
Questa voce è nuova rispetto alle versioni precedenti dell’Allegato A della legge 232/2016, dove gli HVAC non comparivano in modo esplicito o erano molto più difficili da ricondurre ai requisiti 4.0.
Perché i sistemi HVAC sono stati formalmente inseriti tra i beni materiali 4.0 ammissibili, con requisiti tecnici chiari e coerenti. Non serve più “forzare” la loro inclusione: la norma li riconosce ora come beni funzionali al processo produttivo.
Nelle norme precedenti (IPEA 2017 2022) i sistemi HVAC non erano citati. Ora invece sì, in modo diretto e inequivocabile.
La normativa li riconosce come beni necessari alla qualità del processo, non come impianti accessori.
Gli HVAC moderni supportano nativamente:
Queste funzionalità rispondono ai requisiti del secondo e terzo gruppo dell’Allegato IV (interconnessione e capacità cyberfisiche).
Il DM attuativo semplifica l’accesso e chiarisce documentazione e perizie, riducendo incertezza interpretativa.
Il sistema HVAC deve essere interconnesso ai sistemi informativi aziendali, integrato nel processo produttivo, dotato di monitoraggio e controlli automatici e conforme ai requisiti del primo gruppo dell’Allegato IV.
Per i sistemi HVAC è richiesta una perizia asseverata quando il costo supera i 300.000 euro. Deve attestare: requisiti tecnici, interconnessione, funzionalità operativa e classificazione nell’Allegato IV.
Secondo il DM, il certificatore deve attestare:
È inoltre tenuto a verificare la documentazione che deve essere conservata per 10 anni, come previsto dal DM per i controlli GSE.
Il costo si recupera lungo la vita utile del bene tramite maggiorazione delle quote di ammortamento. Le aliquote sono +180% fino a 2,5M€,+100% fino a 10M€, +50% fino a 20M€.Il beneficio si spalma su 5 10 anni a seconda del coefficiente.
Il sistema HVAC viene contabilmente ammortizzato con il coefficiente civilistico del settore (solitamente 10–12 anni), ma ai fini fiscali si applica una maggiorazione della base ammortizzabile:
Se un HVAC costa 100.000 €:
Totale dedotto annualmente → 28.000 € (10.000 + 18.000)
L’IRES al 24% genera un risparmio:
→ 28.000 × 24% = 6.720 € all’anno
→ 33.600 € in 5 anni
→ 67.200 € in 10 anni
Il beneficio reale dipende quindi dal coefficiente di ammortamento del cespite.
L’accesso richiede comunicazione preventiva, conferma al 20% dei costi e comunicazione finale di completamento. Gli HVAC diventano agevolabili solo al momento della messa in funzione e interconnessione.
| Aspetto | Prima | Oggi |
| Riconoscimento normativo | Non esplicito | Espliciti nell’Allegato IV |
| Requisiti tecnici | Ambigui | Chiari e definiti (interconnessione, controllo) |
| Complessità perizia | Alta | Standardizzata dal DM GSE |
| Integrazione software | Limitata | Nativa (SCADA, EMS, IoT) |
| Accesso al beneficio | Difficile | Agevolato e più lineare se correttamente interconnessi |
FI Group by EPSA Italia è il partner strategico ideale per CFO e direttori industriali che vogliono accedere correttamente all’iperammortamento HVAC, garantendo:
Solo gli impianti industriali che rispettano i requisiti 4.0 e sono interconnessi ai sistemi aziendali.
Sono trainati: diventano agevolabili in quanto parte del sistema produttivo 4.0.
Sì, sopra 300.000 €.
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’esito positivo della comunicazione di completamento. La messa in funzione e l’interconnessione del sistema HVAC sono requisiti tecnici necessari, ma la rilevanza fiscale è subordinata alla validazione formale da parte del GSE.
Con il nuovo quadro normativo 2026 2028, l’iperammortamento non riguarda più soltanto macchinari tradizionali e software, ma anche server e reti WiFi di fabbrica, inseriti tra i “nuovi cespiti” del quarto gruppo dell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2026.
Per CFO, CIO e Direzioni Industriali questo significa poter far rientrare nell’agevolazione una quota crescente di infrastruttura digitale, a condizione però di rispettare requisiti tecnici precisi e di gestire correttamente perizia, documentazione e classificazione “trainante/trainato”.
I “nuovi cespiti” 2026 2028 sono i beni materiali del quarto gruppo dell’Allegato IV (infrastrutture di calcolo, connettività e sicurezza OT/IT) che diventano agevolabili se interconnessi e funzionalmente destinati a supportare software 4.0 e beni materiali 4.0 già previsti nella normativa.
Il termine “nuovi cespiti” non introduce una nuova categoria contabile, ma indica beni materiali già ammortizzabili che, dal 2026, rientrano esplicitamente nel perimetro agevolabile dell’Allegato IV ai fini dell’iperammortamento. La novità riguarda quindi l’ammissibilità fiscale ai fini dell’iperammortamento, non la natura contabile del bene.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce, ai commi 427 436, la nuova maggiorazione del costo di acquisizione per i beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, richiamando gli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali).
Nell’Allegato IV, oltre ai classici beni 4.0 (macchine utensili, sistemi di qualità, dispositivi uomo macchina), viene introdotto un quarto gruppo dedicato a:
È qui che entrano in gioco server e reti WiFi come nuovi cespiti 4.0.
La più recente bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 ha inoltre confermato che l’agevolazione opera senza più vincoli di origine geografica dei beni e ha chiarito le modalità di accesso tramite leasing finanziario e procedura GSE, rafforzando il ruolo delle infrastrutture digitali come server e reti industriali nel perimetro dell’iperammortamento.
Sì. Server, sistemi di edge computing, reti WiFi industriali e infrastrutture di sicurezza OT/IT rientrano nel quarto gruppo dell’Allegato IV, purché interconnessi ai sistemi aziendali e funzionalmente destinati a supportare software 4.0 o altri beni 4.0.
L’Allegato IV parla di “infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione”, che comprendono:
Rientrano tra le “infrastrutture di connettività industriale”:
L’Allegato IV e la presentazione interna chiariscono che sono esclusi:
Nella logica normativa, server e reti WiFi sono beni “trainati”: diventano agevolabili se funzionali all’esecuzione di software 4.0 (Allegato V) o al supporto/interconnessione di altri beni 4.0. I veri “trainanti” restano i software e i macchinari core del processo produttivo.
In altre parole, non basta acquistare un server o una rete WiFi: devono essere parte integrante di un sistema 4.0 in cui software e macchinari costituiscono il cuore del processo.
Devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali, integrati con i processi produttivi e rispondere ai requisiti di sicurezza, monitoraggio e automazione previsti per i beni 4.0. L’infrastruttura non può essere “isolata” o solo a uso ufficio.
In coerenza con i requisiti 4.0 dei beni materiali (5+2 requisiti), i nuovi cespiti devono:
Il certificatore deve attestare che i server e le reti WiFi rientrano nell’Allegato IV, che sono effettivamente interconnessi e funzionali al sistema 4.0, e che la documentazione tecnica e contabile è completa. Per beni oltre 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata.
Il DM attuativo richiede una perizia asseverata per:
Per beni il cui costo unitario non supera una certa soglia (nei testi: 300.000 euro per i beni Allegati IV e V), la perizia può essere sostituita da dichiarazione del legale rappresentante.
Tipicamente:
Bisogna definire un progetto 4.0 in cui server e reti WiFi siano parte dell’architettura digitale, capitalizzare correttamente i costi, ottenere perizia asseverata e seguire la procedura GSE (comunicazione preventiva, conferma e completamento).
In un progetto 4.0, i software MES/SCADA e AI del perimetro Allegato V fungono da beni trainanti, mentre server, edge, storage e reti WiFi industriali sono beni trainati, agevolabili quando integrati e interconnessi all’architettura digitale di fabbrica.
Un’azienda investe nel 2026 in:
La perizia attesta che:
In questa configurazione, l’intero stack infrastrutturale (server, edge, reti WiFi) può accedere alla maggiorazione in quanto “trainato” da software e beni “core”.
Non sono agevolabili i beni generici d’ufficio (PC, notebook, router SOHO), le reti non integrate nei processi produttivi e le infrastrutture non collegate a software 4.0. Anche una perizia incompleta o generica può compromettere il beneficio.
FI Group by EPSA Italia supporta i clienti nel trasformare i progetti di infrastruttura digitale in progetti 4.0 pienamente compliant, grazie a:
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No. Sono agevolabili i server rientranti nelle infrastrutture di calcolo del quarto gruppo e funzionalmente destinati a software 4.0 o ad altri beni 4.0, non quelli di uso generico d’ufficio.
Le reti WiFi industriali di classe enterprise, progettate per ambienti produttivi e integrate con il sistema di fabbrica. Non rientrano le reti domestiche o SOHO.
Sono beni trainati: l’agevolazione è giustificata dal loro ruolo di supporto a software e macchinari 4.0 (beni trainanti) previsti negli Allegati IV e V.
Verificare la corretta classificazione del bene, la conformità ai requisiti 4.0, l’effettiva interconnessione e la completezza della documentazione tecnica e contabile, redigendo perizia asseverata quando richiesta.
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’esito positivo della comunicazione di completamento. La messa in funzione e l’interconnessione del bene sono presupposti tecnici necessari, ma la rilevanza fiscale è subordinata alla validazione formale da parte del GSE.
Negli ultimi mesi il sistema degli incentivi alle imprese è stato interessato da una serie di interventi istituzionali ravvicinati che hanno inciso direttamente sul Nuovo Piano Transizione 5.0: l’approvazione di un decreto‑legge fiscale di natura emergenziale, il confronto con le associazioni di categoria al Tavolo MIMIT e successivi chiarimenti istituzionali sul quadro finanziario e applicativo della misura.
Per le imprese, tuttavia, il punto centrale non è la cronaca dei singoli eventi, ma come questi passaggi si tengono insieme e quale direzione stia assumendo il Nuovo Piano Transizione 5.0 all’interno della strategia di politica industriale nazionale.
Questo articolo offre una lettura di scenario aggiornata, utile a orientarsi prima di entrare negli approfondimenti tecnici e operativi sulla misura.
In un contesto segnato da incertezza normativa e riallineamenti di bilancio, comprendere la direzione della Transizione 5.0 è oggi più importante che conoscerne i dettagli tecnici.
Il decreto‑legge fiscale approvato a fine marzo 2026 nasce come provvedimento di emergenza economica, finalizzato a gestire una fase economica complessa sul piano macroeconomico e finanziario e a garantire continuità al sistema produttivo.
Dalle dichiarazioni ufficiali del Governo e del MIMIT emerge che il decreto:
Non si tratta quindi di un intervento concepito per ridisegnare la politica industriale, ma di un atto che ha inevitabilmente prodotto effetti indiretti sul sistema degli incentivi, inclusa la Transizione 5.0.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 si colloca oggi in una fase di progressivo consolidamento, caratterizzata da:
In questa fase è fondamentale distinguere tra:
Questo articolo rientra nel primo ambito.
L’impatto del decreto sul Nuovo Piano Transizione 5.0 deriva principalmente dal riallineamento delle risorse disponibili rispetto a una domanda superiore alle attese, in particolare per progetti già giudicati tecnicamente ammissibili.
Nella fase iniziale:
È in questo contesto che nasce il confronto istituzionale con il sistema produttivo.
Il Tavolo MIMIT ha rappresentato il momento di ricomposizione tra esigenze di finanza pubblica e necessità delle imprese, riportando il Nuovo Piano Transizione 5.0 dentro una visione di politica industriale.
Dal confronto emergono alcuni messaggi chiari:
Questo passaggio segna il vero punto di svolta rispetto allo scenario iniziale generato dal decreto emergenziale.
I dati di consuntivo presentati dal MIMIT in sede istituzionale confermano l’elevata partecipazione delle imprese, la forte concentrazione territoriale nel Nord del Paese e una netta prevalenza di progetti collocati nelle classi più elevate di risparmio energetico.
I dati istituzionali disponibili indicano che la Transizione 5.0 ha attivato investimenti per un valore complessivo prossimo ai 10 miliardi di euro.
Il dato non rappresenta un consuntivo finale, ma:
Il dato è rilevante perché evidenzia che la Transizione 5.0 ha funzionato come leva di politica industriale, con una domanda superiore alle previsioni iniziali.
Le informazioni di monitoraggio evidenziano che la misura ha coinvolto migliaia di progetti di innovazione, presentati da una platea ampia e trasversale di imprese.
Un elemento strutturale emerge con chiarezza: la netta prevalenza di progetti orientati all’elevato risparmio energetico.
Le indicazioni condivise in sede istituzionale mostrano che la larga maggioranza delle imprese ha conseguito le classi di efficienza energetica più elevate previste dal meccanismo Transizione 5.0.
A ciò si aggiungono due evidenze di sistema:
Il tema degli “esodati 5.0” nasce dal disallineamento temporaneo tra risorse disponibili e numero di progetti tecnicamente ammissibili.
È importante chiarire che:
Dal confronto istituzionale emerge la volontà di non lasciare scoperti progetti validi e di ricondurre la misura a una logica di continuità.
Il tema degli esodati 5.0 è stato oggetto di specifico approfondimento istituzionale, con una quantificazione delle risorse coinvolte e l’individuazione delle principali tipologie di spesa interessate, in particolare su FER, certificazioni e formazione.
Dalle indicazioni istituzionali successive al Tavolo MIMIT emergono segnali chiari di stabilizzazione:
La Transizione 5.0 viene così confermata come strumento centrale della strategia industriale nazionale, non come misura transitoria.
Dopo il decreto‑legge fiscale e il confronto istituzionale, il quadro risulta più chiaro sul piano strategico, ma non modificato nei suoi elementi strutturali.
I prossimi passaggi chiave riguardano:
Fino a nuovi atti ufficiali, la misura va letta in continuità con l’impianto attuale.
In questo contesto, strumenti come l’Iperammortamento si collocano come misure complementari, utili a rafforzare gli investimenti in beni strumentali e tecnologie avanzate, senza sostituire la Transizione 5.0.
I chiarimenti forniti in sede tecnica consentono oggi alle imprese di valutare con maggiore precisione il raccordo tra Transizione 5.0, iperammortamento e investimenti avviati tra il 2025 e il 2026.
Il messaggio istituzionale è chiaro:
FI Group by EPSA Italia affianca le imprese nella lettura del contesto normativo e istituzionale, trasformando decreti e tavoli tecnici in strategie di investimento consapevoli.
La Transizione 5.0 non può essere letta guardando un singolo decreto: solo una visione integrata consente una pianificazione efficace e sostenibile.
FI Group by EPSA affianca le imprese nella costruzione di strategie di investimento integrate tra Transizione 5.0, Iperammortamento, R&S e altri incentivi.
La Transizione 5.0 è il programma di incentivi che sostiene investimenti in digitalizzazione ed efficienza energetica delle imprese. Nel 2026 è centrale perché coinvolge risorse rilevanti e rappresenta uno dei pilastri della strategia industriale nazionale.
No. Il decreto‑legge fiscale approvato nel 2026 ha avuto natura emergenziale e non ha ridisegnato la Transizione 5.0. Gli interventi hanno inciso sul contesto finanziario, ma non sull’impianto strutturale della misura.
No. Allo stato attuale non sono state annunciate modifiche alle aliquote previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0. Eventuali variazioni potranno avvenire solo tramite successivi provvedimenti normativi o decreti attuativi.
Il tema degli esodati nasce dal disallineamento temporaneo tra risorse disponibili e numero di domande tecnicamente ammissibili. Non deriva da criticità tecniche della misura, ma da vincoli di bilancio in una fase emergenziale.
Il Tavolo MIMIT è stato il momento di confronto tra Governo e associazioni di categoria. Ha permesso di riallineare le esigenze di bilancio con quelle delle imprese e di rafforzare la continuità e la prevedibilità della Transizione 5.0.
Sì. Dal confronto istituzionale emerge che il Nuovo Piano Transizione 5.0 resta una misura centrale della politica industriale, con l’obiettivo di evitare che progetti validi restino scoperti e di garantire maggiore stabilità applicativa.
I prossimi passaggi sul Nuovo Piano Transizione 5.0 riguardano il consolidamento delle risorse, eventuali chiarimenti operativi e una maggiore stabilità applicativa. Fino a nuovi atti ufficiali, la misura va considerata in continuità con l’impianto attuale.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 e l’Iperammortamento sono misure complementari. La prima incentiva progetti integrati digitale‑energia, mentre l’Iperammortamento rafforza la leva fiscale sugli investimenti in beni strumentali.
Le imprese dovrebbero continuare a pianificare i progetti, valutare l’ammissibilità tecnica ed energetica, monitorare i chiarimenti attuativi e adottare un approccio flessibile per adattarsi a eventuali aggiornamenti normativi.
Perché il Nuovo Piano Transizione 5.0 si inserisce in un contesto normativo ed economico complesso. Comprendere il quadro complessivo consente alle imprese di prendere decisioni consapevoli senza basarsi su singoli decreti o annunci isolati.
La cespitizzazione è uno degli snodi centrali per accedere correttamente all’iperammortamento sui software 4.0.
FI Group by EPSA Italia offre un supporto end to end:
Richiedi ora un’analisi preliminare
Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 introduce una modifica normativa rilevante: la soppressione del vincolo Made in UE/SEE per l’accesso alla maggiorazione dell’ammortamento dei beni strumentali nuovi (ex “iperammortamento”)
L’intervento elimina la parte del comma 427 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che richiedeva che i beni fossero prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
La soppressione del requisito Made in UE amplia le opportunità di investimento, riduce la complessità documentale e rende l’incentivo più competitivo anche per imprese con catene di fornitura globali.
Restano escluse da tale eliminazione alcune fattispecie specifiche, tra cui gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione, disciplinati da una norma distinta.
Il vincolo Made in UE era il requisito normativo che imponeva l’acquisto di beni prodotti in UE/SEE per accedere alla maggiorazione dell’ammortamento. Dal 2026 viene eliminato dal Decreto Fiscale, consentendo l’acquisto di beni 4.0 da qualsiasi Paese senza limitazioni geografiche.
Dal 2026 i beni 4.0 extra-UE sono ammessi all’incentivo. Le imprese possono acquistare macchinari e software da qualsiasi Paese, mantenendo l’accesso alla maggiorazione. L’origine geografica del bene non rileva più ai fini dell’ammissibilità, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici e di interconnessione.
Nel Decreto Fiscale, l’articolo dedicato alla “maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali” sopprime le parole:
“in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”
Applicazione: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
L’eliminazione del vincolo Made in UE non modifica l’elenco dei beni ammissibili.
La normativa continua a fare riferimento agli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che identificano i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Principali categorie di beni ammissibili:
Include software, sistemi e applicazioni come:
La procedura per accedere all’agevolazione è definita dal DM Iperammortamento (bozza), che disciplina comunicazioni, perizie, verifiche GSE e documentazione tecnica.
Per una panoramica completa dei requisiti, dei beni ammissibili e delle procedure operative, consulta la nostra Guida completa all’iperammortamento.
L’intero processo, inclusa la gestione della fine del vincolo Made in UE, è tracciato tramite piattaforma digitale GSE. L’accesso all’agevolazione richiede tre comunicazioni al GSE (preventiva, conferma, completamento) e una perizia asseverata per beni sopra i 300.000 euro. Il processo è totalmente digitale.
L’abolizione del requisito Made in UE permette alle imprese di acquistare beni da qualsiasi Paese, ampliando la scelta dei fornitori, riducendo costi e rischi documentali e accelerando l’adozione di tecnologie avanzate.
Impatti strategici
| Elemento | Fino al 2025 | Dal 2026 |
| Origine bene | Solo UE/SEE | Nessun limite geografico (ad eccezione del fotovoltaico) |
| Documentazione di origine | Obbligatoria | Eliminata |
| Beni extra-UE | Non ammessi | Ammessi |
| Perizia tecnica | >300k € | Invariata |
| Procedure | Agenzia Entrate
(fruizione fiscale + controlli AE) |
GSE per l’istruttoria
+ Agenzia Entrate per i controlli fiscali |
Per gli impianti fotovoltaici restano in vigore i requisiti di origine UE e iscrizione al registro ENEA.
Il Decreto Fiscale quantifica gli oneri della riforma in:
FI Group by EPSA Italia, grazie alla combinazione Global Reach. Local Expertise., supporta le imprese nella gestione completa dell’agevolazione, incluso:
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No, non in via assoluta. Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 elimina il requisito Made in UE/SEE per la generalità dei beni strumentali agevolabili.
Per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione il vincolo resta, in quanto disciplinato dall’art. 1, comma 429, della Legge 199/2025, con obbligo di moduli conformi al registro ENEA.
Sì, senza restrizioni geografiche.
Sì, sono confermati dalla normativa.
Sì, per beni sopra i 300.000 €.
Webinar gratuito dedicato alla deduzione fiscale software e alle opportunità dell’iperammortamento 2026. Una guida pratica per PMI che investono in soluzioni digitali.
L’evoluzione dei processi digitali sta accelerando in tutte le imprese, e con essa cresce l’attenzione verso strumenti fiscali in grado di rendere più sostenibili gli investimenti tecnologici.
Tra questi, un ruolo rilevante lo gioca la deduzione fiscale software, un’opportunità che permette di ridurre l’impatto economico dell’acquisto di soluzioni digitali, migliorando il ritorno dell’investimento.
Durante il webinar approfondiremo come funziona la deduzione fiscale software all’interno del quadro dell’iperammortamento, analizzando in modo pratico requisiti, vantaggi e condizioni necessarie per accedere al beneficio.
Un incontro pensato per aiutare le PMI a prendere decisioni di investimento più consapevoli, evitando errori e valorizzando al massimo le agevolazioni disponibili.
19 marzo 2026, ore 10:00 | Webinar gratuito
L’obiettivo è offrire una panoramica pratica, utile e immediatamente applicabile.
Il webinar è pensato per tutte le realtà che stanno investendo in soluzioni digitali e vogliono capire come sfruttare in modo corretto e vantaggioso la deduzione fiscale software, anche in relazione ai requisiti dell’iperammortamento 2026.
È particolarmente utile per:
L’incontro è costruito per offrire risposte pratiche a chi vuole comprendere non solo cosa è agevolabile, ma come strutturare gli investimenti per accedere correttamente al beneficio.
A guidare il webinar saranno due professionisti con competenze complementari nel mondo della digitalizzazione e delle agevolazioni fiscali.
Grazie alla loro esperienza diretta accanto alle imprese, offriranno una visione chiara e pratica su come applicare correttamente la deduzione fiscale software e interpretare i requisiti dell’iperammortamento, collegandoli a casi concreti e alle esigenze delle PMI.
Il webinar offre una visione chiara e aggiornata su come trasformare gli investimenti digitali in un reale vantaggio competitivo. Oltre a capire come funziona la deduzione fiscale software, imparerai a interpretare correttamente il quadro dell’iperammortamento e a valutare quali progetti tecnologici portano un beneficio misurabile, non solo fiscale ma anche operativo.
Partecipare ti permetterà di:
Una guida pratica pensata per aiutare PMI e figure amministrative a prendere decisioni più consapevoli e sostenibili.
L’iperammortamento è un’agevolazione fiscale collegata agli investimenti in tecnologie 4.0. Consente di ottenere un beneficio maggiore rispetto all’ammortamento ordinario per beni materiali e immateriali innovativi, come i software interconnessi.
Nel webinar spiegheremo come questo strumento si collega alla deduzione fiscale software e quali requisiti devono essere rispettati per accedervi.
La deduzione fiscale software è la possibilità di dedurre il costo del software con criteri agevolati rispetto alle regole standard. Alcune tipologie di software possono inoltre beneficiare di ammortamento accelerato o rientrare nelle agevolazioni dell’iperammortamento, se integrati nei processi aziendali.
Il webinar si terrà martedì 19 marzo 2026, dalle 10:00 alle 11:00, in diretta online. La partecipazione è gratuita e aperta alle PMI e ai professionisti interessati.
Il webinar è pensato per:
No, il webinar è costruito in modo chiaro e pratico. Gli aspetti tecnici sono spiegati con esempi e casi concreti.
Il decreto attuativo sull’iperammortamento 2026 è l’atto del MIMIT che definirà criteri, procedure, requisiti tecnici e modalità di fruizione degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali innovativi effettuati tra il 2026 e il 2028. Ad oggi non è ancora pubblicato, ma atteso nei prossimi mesi.
Tale decreto è al centro dell’attenzione delle aziende che puntano su Industria 4.0 e transizione energetica. In questo articolo scoprirai le novità più importanti, le procedure di accesso e come prepararti per sfruttare al meglio questa opportunità.
Secondo le anticipazioni, il decreto attuativo definirà:
Tra i punti più discussi del decreto attuativo sull’iperammortamento 2026 emergono alcune anticipazioni significative:
Le bozze e il quadro normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2026 indicano un sistema di maggiorazione su tre scaglioni:
| Fascia investimento | Maggiorazione prevista |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | +180% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | +100% |
| Da 10 a 20 milioni € | +50% |
| Oltre 20 milioni € | 0% |
Queste aliquote rispondono all’esigenza di:
Il Decreto Fiscale 27 marzo 2026, n. 38 (art. 7) ha eliminato il vincolo di provenienza UE/SEE per la generalità dei beni agevolabili, intervenendo sull’art. 1, comma 427, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).
A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, la maggiorazione del costo di ammortamento non è più subordinata all’origine geografica dei beni materiali e immateriali rientranti negli Allegati IV e V.
Questo cambiamento rappresenta una svolta rilevante per le imprese e amplia significativamente il perimetro degli investimenti ammissibili. L’evoluzione normativa e i suoi effetti sono approfonditi nell’articolo dedicato all’eliminazione del vincolo Made in UE.
L’eliminazione del vincolo generale “Made in UE/SEE” non si applica agli investimenti in impianti fotovoltaici, che restano disciplinati da una norma distinta e non modificata dal DL 38/2026.
Per il fotovoltaico, l’accesso all’iperammortamento 2026 è infatti subordinato alle condizioni previste dall’art. 1, comma 429, lettera b), della L. 199/2025, che rinvia all’art. 12 del DL 9 dicembre 2023, n. 181 (Decreto Energia) e al relativo registro ENEA dei moduli fotovoltaici.
Sono considerati agevolabili esclusivamente impianti fotovoltaici caratterizzati da:
– moduli con celle prodotte nell’Unione europea con efficienza pari o superiore al 23,5% (registro ENEA-sezione b);
– moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem, prodotti nell’Unione europea, con efficienza pari o superiore al 24% (registro ENEA – sezione c).
Tali moduli devono inoltre essere conformi ai requisiti tecnici previsti e, ove richiesto, risultare iscritti nei registri ENEA.
Pertanto, per il fotovoltaico il vincolo di origine UE non è venuto meno e si accompagna a una soglia tecnologica di efficienza più elevata rispetto alla baseline normativa.
L’Iperammortamento 2026 include investimenti in:
Per il solo fotovoltaico, sono richiesti requisiti tecnici e di origine stringenti, tra cui:
Per accedere correttamente all’iperammortamento, sulla base della bozza di decreto attuativo attualmente disponibile, l’impresa deve dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e procedurali attraverso un set documentale adeguato.
La procedura di accesso all’iperammortamento 2026 prevede una sequenza strutturata di comunicazioni, più articolata rispetto alle misure precedenti.
Questo meccanismo offre maggiore tempo per pianificare l’investimento, ma richiede una gestione attenta delle scadenze per evitare la perdita del beneficio.
Sulla base del testo di decreto attualmente disponibile, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le tecnologie di gestione e monitoraggio dell’energia (EMS) risultano agevolabili nell’ambito dell’iperammortamento 2026 se destinati all’autoproduzione e autoconsumo, nel rispetto dei limiti di dimensionamento e dei costi massimi previsti dal decreto attuativo.
L’Allegato V, secondo la versione attuale del quadro normativo, individua i beni immateriali agevolabili costituiti da software, piattaforme e applicazioni digitali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, tra cui:
L’Iperammortamento 2026 consente alle imprese di applicare una maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni 4.0, con aliquote fino al 180%, 100% e 50% in funzione degli scaglioni di investimento.
La fruizione del beneficio avviene in dichiarazione dei redditi e richiede il rispetto dei requisiti di interconnessione e una documentazione tecnica strutturata.
L’iperammortamento 2026 rappresenta un’opportunità strategica per:
Le imprese che pianificano investimenti in beni strumentali devono strutturare correttamente i progetti e rispettare le procedure previste per non perdere il beneficio.
La comunicazione preventiva è trasmessa in via telematica tramite la piattaforma informatica gestita dal GSE, secondo quanto previsto dal decreto attuativo.
A seguito dell’esito positivo della verifica formale da parte del GSE:
I controlli possono riguardare anche gli investimenti in ambito energetico e rinnovabili, in relazione alla conformità ai requisiti di autoproduzione e autoconsumo.
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Dopo il concerto tra MEF e MIMIT e il vaglio della Corte dei Conti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa nei prossimi mesi, ma non è disponibile una data ufficiale.
Saranno ammessi beni materiali e immateriali nuovi rientranti negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, purché funzionali alla trasformazione digitale e interconnessi.
Sono inclusi, tra gli altri, AI, HPC, edge computing, cybersecurity, software avanzati e investimenti in impianti per autoproduzione e autoconsumo di energia.
No, non in via generale. Il vincolo Made in UE/SEE è stato eliminato dal Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 per la generalità dei beni agevolabili.
Per il fotovoltaico il vincolo resta, in quanto disciplinato dall’art. 1, comma 429, L. 199/2025, con obbligo di utilizzo di moduli iscritti alle sezioni b) o c) del registro ENEA e rispetto delle soglie di efficienza previste.
Rispetto alla Transizione 4.0, l’iperammortamento 2026 introduce:
Secondo la bozza attualmente disponibile, la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per investimenti superiori a 300.000 €.
Per importi pari o inferiori a 300.000 € è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di conservare la documentazione.
Iperammortamento: il ritorno della 4.0
Interconnettere per incentivare: il legame tra investimenti (capex) e digitalizzazione dei dati di processo
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| Categoria | Esempi di beni |
|---|---|
| Macchinari 4.0 | Robot collaborativi, CNC interconnessi |
| Software MES | Soluzioni come NET@PRO per gestione produzione |
| Energia rinnovabile | Impianti fotovoltaici integrati |
Nel 2026, il panorama degli incentivi fiscali per le imprese italiane cambierà radicalmente. Il Governo sta progettando un nuovo incentivo unico che accorperà le misure di Transizione 4.0 e 5.0, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai benefici e sostenere la doppia transizione: digitale e green.
Questa nuova misura, finanziata con risorse nazionali, nasce dalla necessità di superare le complessità del Piano Transizione 5.0 e di offrire alle imprese uno strumento più snello, efficace e inclusivo.
Nel 2025 il Piano Transizione 5.0 aveva già unificato digitale e green in un unico incentivo. Il nuovo incentivo 2026 si differenzia per semplificazione normativa, assenza di vincoli DNSH, aliquote ridotte a due binari e accesso più inclusivo. L’obiettivo è rendere la doppia transizione più rapida e meno burocratica.
Il nuovo incentivo è legato alla Legge di Bilancio 2026 e alla rinegoziazione del PNRR. Il Piano 5.0 scade il 31 dicembre 2025: senza proroga, le imprese rischiano un vuoto normativo.
Ipotesi in corso:
Entrambe le soluzioni richiedono chiarezza normativa e strumenti operativi rapidi.
Il nuovo incentivo sarà finanziato con risorse PNRR e PNC. Dei 6,3 miliardi previsti per il Piano 5.0, circa 2,1 miliardi sono già prenotati. Si stima che 3,8-4 miliardi possano essere riallocati per il nuovo piano.
Nota strategica: la disponibilità dipenderà dalla capacità di spesa entro il 2025 e dalla rinegoziazione con la Commissione UE.
Il nuovo incentivo dovrebbe prevedere due sole aliquote:
Non è ancora chiaro se le due aliquote saranno indipendenti o se, come nel modello attuale, l’investimento digitale sarà prerequisito per accedere all’incentivo green. In ogni caso, l’eliminazione di soglie e scaglioni dovrebbe semplificare notevolmente l’accesso.
I tecnici del MIMIT stanno lavorando alla revisione degli allegati A e B:
Possibili inclusioni: motori elettrici, server industriali, tecnologie per autoproduzione da rinnovabili. È fondamentale che questa apertura non si trasformi in un “assalto alla diligenza”, ma in una valorizzazione mirata dell’innovazione industriale.