


Il software è oggi uno degli asset più rilevanti per la competitività delle imprese. Quando è originale e tutelato dal diritto d’autore, non rappresenta un semplice strumento IT, ma un bene immateriale che concentra investimenti, know‑how e valore economico.
Sì. Il software, quando è originale e tutelato dal diritto d’autore, è un bene immateriale dell’impresa che genera valore economico e vantaggio competitivo.
Il valore aziendale risiede sempre più in:
Questi elementi incorporano investimenti e competenze che incidono direttamente su produttività e margini.
Il software è qualificato come opera dell’ingegno dalla normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941). Questa qualificazione giuridica è ciò che consente di trattarlo come asset di proprietà intellettuale, e non come semplice costo operativo.
Un programma è protetto da copyright quando è una creazione originale frutto di un apporto intellettuale autonomo.
No. Non tutto ciò che viene sviluppato o utilizzato dall’impresa è automaticamente valorizzabile come bene immateriale. È valorizzabile solo ciò su cui l’impresa detiene i diritti di sfruttamento economico.
Per essere considerata un asset:
La trasformazione digitale ha spostato il valore industriale dai beni fisici agli asset immateriali, rendendo il software un fattore chiave di competitività.
In molti settori il valore non è più:
ma nel software che lo governa: automazione, sistemi di controllo, piattaforme digitali, AI.
Il software consente:
Ed è per questo che oggi è considerato un asset strategico.
Sì. Il software protetto da copyright rientra tra i beni immateriali agevolabili dal Patent Box.
Il nuovo Patent Box include espressamente il software protetto da copyright tra i beni immateriali agevolabili (art. 6, DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021).
Questo significa che, quando il software è tutelato dal diritto d’autore, i costi sostenuti per:
possono essere valorizzati fiscalmente.
Capire che il software rientra nel Patent Box è solo il primo passo. Il vero tema, per le imprese, è comprendere come applicare correttamente il regime: quali beni sono agevolabili, quali attività rilevano, come funziona il meccanismo premiale e come strutturare la documentazione per evitare rischi.
Per questo FI Group by EPSA Italia ha raccolto questi aspetti in una guida, pensata per accompagnare le imprese nella valorizzazione di software e altri beni immateriali in modo conforme alla normativa.
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Il Patent Box consente una deduzione maggiorata del 110% dei costi sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e la tutela del software protetto da copyright, trasformando investimenti già effettuati in un vantaggio fiscale strutturale.
Per molte imprese, i costi legati al software vengono storicamente trattati come costi operativi: sviluppo interno, consulenze, aggiornamenti, manutenzione.
Il Patent Box ribalta questa logica, perché consente di riconoscere fiscalmente il software come asset immateriale, valorizzando retroattivamente i costi sostenuti per la sua creazione.
La deduzione maggiorata non è un vantaggio una tantum, ma uno strumento che:
In particolare, il meccanismo premiale consente di recuperare anche costi sostenuti negli anni precedenti, rendendo il Patent Box particolarmente rilevante per imprese che hanno già investito nello sviluppo di soluzioni software proprietarie.
Dal punto di vista strategico, il Patent Box crea un allineamento diretto tra:
Questo rende il software non solo un fattore di competitività operativa, ma anche una leva di pianificazione fiscale consapevole, soprattutto per imprese digitali, software house e aziende che basano il proprio modello di business su soluzioni proprietarie.
La valorizzazione del software richiede un processo strutturato e documentato.
Individuare il software che rappresenta una creazione originale e genera valore per l’impresa.
Accertare i requisiti di creatività e originalità previsti dal diritto d’autore (L. 633/1941).
Ricostruire i costi sostenuti per sviluppo e gestione, secondo i criteri fiscali.
Predisporre documentazione tecnica ed economica idonea.
Questa documentazione è la base per accedere correttamente al Patent Box, secondo quanto previsto dal Provvedimento AdE n. 48243/2022.
Gli errori più frequenti, nella gestione di un software come asse, derivano da una visione esclusivamente IT del software.
Questi errori aumentano il rischio in caso di controllo fiscale.
Non necessariamente. La tutela del software si fonda sul diritto d’autore, non sulla brevettabilità.
Molte imprese pensano che il software sia valorizzabile solo se riconducibile a R&S scientifica.
In realtà, la tutela del software deriva dal diritto d’autore e non richiede un avanzamento scientifico in senso stretto.
Questo è particolarmente rilevante per:
Sono valorizzabili i costi direttamente collegati allo sviluppo e alla gestione del software.
La normativa fiscale richiede un nesso diretto tra costi e bene immateriale, come chiarito dal Provvedimento AdE n. 48243/2022 e dalla Circolare AdE n. 5/E/2023.
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L’accelerazione tecnologica sta ridefinendo il valore competitivo delle imprese europee. Dal 2025 al 2030, la combinazione di intelligenza artificiale, robotica avanzata, digital twin, sistemi cyber-fisici e materiali intelligenti produrrà un ecosistema industriale in cui il valore non risiede più nei soli beni fisici, ma negli asset immateriali sviluppati attraverso ricerca, dati, algoritmi e software.
Il quadro normativo europeo evidenzia la crescente rilevanza della proprietà intellettuale per la competitività industriale. La Commissione europea sottolinea infatti il ruolo della protezione degli asset intangibili nello sviluppo dell’economia digitale e dell’innovazione tecnologica.
In questo contesto, la capacità di identificare, proteggere e valorizzare la proprietà intellettuale diventa un fattore chiave per sostenere la crescita delle imprese tecnologiche. Strumenti come il Patent Box assumono un ruolo determinante per sostenere imprese hi-tech, manifatturiere e digitali nell’Europa della competizione globale.
La proprietà intellettuale comprende brevetti, software, algoritmi, modelli AI, database, know-how e altri asset immateriali che generano valore competitivo. È lo strumento con cui le imprese tutelano e monetizzano gli output della ricerca e sviluppo tecnologica.
La proprietà intellettuale (IP) è oggi uno degli asset più critici per l’industria europea. Nel contesto di AI, robotica e automazione, assume forme nuove:
Secondo l’OCSE, imprese con forti strategie IP crescono più velocemente, attirano investitori in misura superiore e consolidano il vantaggio competitivo.
Il quadro normativo europeo combina strategie PI, regolamenti sull’intelligenza artificiale, linee guida brevettuali e strumenti fiscali per valorizzare gli asset immateriali. EUIPO, Commissione Europea, EPO e MIMIT definiscono un sistema integrato che tutela innovazione, competitività e sviluppo tecnologico.
L’EUIPO delinea un ecosistema PI solido e sostenibile, indicando che i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale generano quasi metà del PIL europeo. Il Piano strategico 2030 pone al centro digitalizzazione, cooperazione tra uffici PI, sostenibilità e uso responsabile dell’intelligenza artificiale nei processi di tutela e applicazione dei diritti.
Il AI Act stabilisce regole su trasparenza, gestione dei dati, sicurezza, responsabilità dei modelli, tutela del know‑how e documentazione tecnica. Definisce livelli di rischio, requisiti per sistemi addestrati su dati europei e misure di tracciabilità per modelli di AI avanzata destinati al mercato UE.
L’EPO considera le tecnologie AI come computer‑implemented inventions. Secondo le Guidelines for Examination e la giurisprudenza (G 1/19), algoritmi e modelli sono brevettabili solo se raggiungono un contributo tecnico concreto e risolvono un problema tecnico applicato, superando la mera astrazione matematica.
Il MIMIT disciplina il Patent Box, un regime opzionale che consente di maggiorare del 110% le spese di ricerca e sviluppo sostenute per software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli. L’agevolazione copre attività di R&S, innovazione tecnologica, design, sviluppo e tutela legale degli asset immateriali.
L’innovazione tecnologica sta spostando il baricentro del valore industriale verso asset immateriali ad alto contenuto digitale. Le tecnologie emergenti non generano soltanto prodotti, ma codice, algoritmi, modelli, dati e sistemi intelligenti che costituiscono la vera fonte di vantaggio competitivo.
Tra i principali trend che stanno ridefinendo l’economia europea:
Queste tecnologie richiedono investimenti ingenti in ricerca e sviluppo e generano risultati ad alto contenuto immateriale, spesso tutelabili come computer‑implemented inventions secondo l’EPO.
La regolamentazione europea, in particolare l’AI Act, pone l’accento sul ruolo di algoritmi, modelli e dati come asset tecnologici di rilevanza strategica. La compliance normativa, insieme alla tutela IP, diventa un fattore cruciale per imprese tecnologiche e manifatturiere.
La proprietà intellettuale rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per proteggere l’innovazione e trasformarla in valore economico. In un contesto in cui software, robotica e AI generano risultati prevalentemente immateriali, la capacità di tutelare questi asset è decisiva.
Tra i principali asset immateriali da proteggere:
Secondo l’OCSE, la protezione IP favorisce:
In questo scenario, la PI non è più un adempimento tecnico, ma un pilastro della strategia industriale.
L’integrazione crescente tra AI, robotica e automazione produce sistemi complessi basati su software embedded, modelli predittivi e algoritmi intelligenti. Questa trasformazione è evidente soprattutto nella robotica industriale e nella meccatronica, dove il valore non risiede più nella componente fisica, ma nel software che governa sensori, attuatori e sistemi di controllo avanzato.
Gli asset immateriali generati includono:
Questi elementi, pur non essendo tangibili, costituiscono la parte più strategica del valore industriale.
L’EPO conferma che le tecnologie AI rientrano nel quadro delle invenzioni implementate al computer (CII) e possono essere brevettate quando producono un contributo tecnico concreto.
La rapidissima diffusione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini della competizione internazionale. Per le imprese europee, il tema non è solo innovare, ma anche preservare il controllo tecnologico.
Elementi essenziali:
La sovranità digitale non è un concetto astratto: è un requisito per operare in settori critici come energia, manifattura, automotive, aerospazio, robotica e cybersecurity. In questo quadro, una gestione strutturata della proprietà intellettuale diventa fondamentale per proteggere dati, know‑how e asset immateriali e garantire il controllo tecnologico delle imprese europee.
Il Patent Box è uno degli strumenti più efficaci per valorizzare fiscalmente l’innovazione tecnologica e tutelare gli asset immateriali nell’ambito della proprietà intellettuale. Con la riforma attuale, gestita dal MIMIT, le imprese possono maggiorare del 110% le spese sostenute per:
L’incentivo è pienamente coerente con lo sviluppo di tecnologie AI e robotica, poiché queste generano proprio gli asset immateriali ammessi dall’agevolazione.
La corretta gestione e valorizzazione di asset immateriali come software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale e know‑how è un elemento centrale della proprietà intellettuale applicata ai processi di innovazione. FI Group by EPSA Italia affianca le imprese nella mappatura degli intangibili, nella documentazione delle attività di R&S e nella corretta applicazione del Patent Box, garantendo un approccio conforme, strutturato e orientato ai risultati.
La proprietà intellettuale tutela software, algoritmi, modelli AI, brevetti e know‑how, proteggendo il valore generato da ricerca, sviluppo e digitalizzazione.
Sì. Modelli, dataset, architetture AI e algoritmi costituiscono asset immateriali tutelabili quando apportano un contributo tecnico verificabile.
Il software è protetto dal diritto d’autore e può essere valorizzato come asset immateriale tramite strumenti come il Patent Box.
È un’agevolazione che maggiora del 110% i costi di R&S relativi a software, algoritmi, modelli AI, brevetti, design e know‑how.
Modelli di machine learning, sistemi di visione, algoritmi di controllo robotico, digital twin e software embedded con contributo tecnico.
Perché protegge dati, algoritmi e know‑how, garantendo controllo sugli asset strategici e autonomia tecnologica per imprese e settori critici.
Imprese che svolgono R&S su software, modelli AI, algoritmi, brevetti, know‑how o design e possiedono diritti di utilizzo economico.
Perché richiede competenze tecniche avanzate su proprietà intellettuale, analisi degli asset immateriali e documentazione R&S. Strutture specializzate come FI Group by EPSA facilitano una gestione conforme e senza rischi.
Tramite diritto d’autore, segreto industriale o brevetto, se l’algoritmo risolve un problema tecnico con contributo misurabile.
Attraverso il Patent Box, che consente la maggiorazione del 110% dei costi di sviluppo, tutela e mantenimento degli asset immateriali.
Finanzia l’innovazione con Patent Box, credito d’imposta R&S e bandi nazionali e regionali. Scopri come recuperare fino al 30% dei costi e tutelare i tuoi investimenti grazie agli incentivi fiscali.
Il webinar ha illustrato come accompagnare l’impresa lungo tutta la pipeline dell’innovazione, dalla brevettazione alla messa sul mercato, sfruttando strumenti come:
Guarda la registrazione del webinar
Che cos’è il Patent Box e come funziona?
È un regime agevolativo che consente di ridurre la tassazione sui redditi derivanti da beni immateriali come brevetti e software.
Qual è la percentuale di recupero dei costi?
Grazie a Patent Box e credito R&S, è possibile recuperare fino al 30% dei costi sostenuti per attività di innovazione.
È possibile cumulare Patent Box con altri incentivi?
Sì, il cumulo è consentito, ma occorre rispettare i limiti previsti dalle normative e pianificare correttamente per evitare penalità.
Come proteggere l’impresa da rischi fiscali?
Attraverso strategie di penalty protection e una corretta documentazione delle attività di R&S.
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Nuove risorse per gli incentivi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. Queste misure prevedono la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le tre misure vedono a disposizione per l’anno 2024, 32 milioni di euro:
Confermata l’iniziativa promossa dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dal nome SME FUND destinata alle Piccole e Medie Imprese per il deposito di nuove domande di marchi, brevetti, disegni e modelli.
Il fondo SME FUND, prevede l’erogazione di voucher finanziari che consentono di coprire parte dei costi legati alla proprietà intellettuale, in particolare citiamo:
Anche quest’anno FI Group supporta i nostri clienti nell’accesso a SME FUND. Offriamo condizioni speciali, contattaci per essere supportato nell’accesso agli incentivi di R&S+I.
Si ricorda che i voucher non sono retroattivi e devono essere richiesti prima di avviare le attività sopra riportate. La valutazione delle domande avviene settimanalmente, con notifica dell’accettazione entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione.
E’ possibile presentare domanda fino al 6 dicembre 2024, salvo esaurimento fondi.
La procedura di presentazione della domanda si articola in tre fasi:
1. Compilazione e invio modulo di domanda con la documentazione richiesta per dimostrare che la l’azienda sia una PMI. In caso di esito positivo, verrà emessa dall’EUIPO una decisione di sovvenzione firmata dall’Ufficio e i voucher richiesti;
2. Svolgimento dell’attività e pagamento del servizio richiesto;
3. Presentazione della domanda di rimborso, attivando i voucher. In seguito all’approvazione di quanto trasmesso, il pagamento sarà effettuato entro circa un mese direttamente sul conto corrente del beneficiario.
I voucher dovranno essere utilizzati entro 2 mesi dal ricevimento della notifica di concessione della sovvenzione (periodo di validità, prorogabile – se necessario – di altri due mesi). Una volta attivati i voucher, inizia a decorrere il periodo di attivazione, durante il quale è possibile effettuare ulteriori attività e ulteriori richieste di rimborso. Una volta scaduto, un voucher non può essere utilizzato e non può essere nuovamente richiesto nel corso della corrente sessione di accesso al fondo.
Contattaci per accedere al fondo SME FUND ed al Patent Box.
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Cos’è il Patent Box?
È un regime fiscale agevolato che consente di ridurre IRAP e IRES sui redditi derivanti da beni immateriali come software e brevetti.
Chi può beneficiare del Patent Box?
Imprese che investono in innovazione tecnologica, software, AI e attività di ricerca e sviluppo.
Quali vantaggi fiscali offre?
Riduzione significativa delle imposte sui redditi derivanti da beni immateriali, con aliquote agevolate.
Come si accede?
Tramite una procedura di opzione e documentazione tecnica che dimostri l’attività di sviluppo e innovazione
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Il Fondo PMI EUIPO con una dotazione complessiva per l’anno in corso pari a 27,1 milioni di euro rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione complessiva e comunque non oltre l’8 dicembre 2023.
Composizione del finanziamento:
Misura a sportello, per cui fino ad oggi hanno fatto domanda più di 10.000 PMI europee.
Finanzierà brevetti nazionali ed europei fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili.
Inerente alle varietà vegetali comunitarie in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.
Attualmente le imprese italiane possono fare domanda anche per il Voucher 2 (finanziamento marchi e disegni, fino ad un massimo di 1.000 euro a impresa). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle piccole e medie imprese UE un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.
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Brevetti in Italia: numero record nel 2025, come valorizzare l’inventiva nel 2026
Il Patent Box è un regime agevolativo che consente una super-deduzione fiscale del 110% dei costi di ricerca e sviluppo legati a beni immateriali come brevetti, software e design.
Scopri il servizio FI Group: consulenza Patent Box
Quali beni sono agevolabili nel Patent Box
I beni immateriali ammissibili includono:
Secondo i dati ufficiali dell’European Patent Office (EPO) – Patent Index 2025, nel 2024 – ultimo anno con dati consolidati disponibili nel 2025 – l’Italia ha registrato circa 4.700 domande di brevetto europeo, confermando i livelli record già raggiunti nel biennio precedente.
Il Paese mantiene una posizione di rilievo nel panorama internazionale, collocandosi stabilmente al 5° posto tra i Paesi dell’Unione Europea e tra i primi a livello globale per capacità inventiva.
Il trend appare complessivamente stabile dopo il picco osservato tra il 2022 e il 2023, con un contributo particolarmente significativo proveniente dal manifatturiero avanzato, che continua a rappresentare uno dei principali driver dell’innovazione italiana.
Fonte ufficiale: European Patent Office – Patent Index 2025
Le domande italiane di brevetto europeo mostrano una crescita strutturale di lungo periodo.
L’innovazione in Italia resta fortemente territoriale, con cluster tecnologici consolidati.
Trend confermati:
Le imprese guidano l’innovazione brevettuale italiana.
Distribuzione tipica (dati Unioncamere/EPO):
Il Made in Italy conferma una forte specializzazione industriale.
Principali ambiti:
Le KET restano centrali per la competitività industriale italiana.
Dati consolidati:
Le tecnologie ambientali continuano a crescere anche nel 2025.
Trend rilevati:
I brevetti non sono solo tutela legale, ma asset fiscali e strategici.
Contattaci per maggiori informazioni.
Il Patent Box consente di trasformare gli investimenti in innovazione in un vantaggio fiscale concreto e scalabile.
Il contesto competitivo richiede una gestione attiva della proprietà intellettuale.
Secondo i dati EPO (Patent Index 2025), l’Italia mantiene circa 4.700 domande annue di brevetto europeo, in linea con i livelli record raggiunti dal 2022.
Le imprese rappresentano circa l’85–90% delle domande, seguite da università e inventori individuali.
Sì, il Patent Box è attivo e consente una deduzione del 110% dei costi R&S su beni immateriali.
Nuovo Patent Box, terminata la fase di consultazione pubblica iniziata lo scorso 18 gennaio e conclusasi il 3 febbraio, l’Agenzia ha pubblicato la Circolare n. 5/E ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 52642/2023.
L’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai numerosi dubbi che erano sorti durante il primo anno d’applicazione della nuova agevolazione.
Di seguito dettaglieremo gli aspetti più rilevanti trattati dalla Circolare in merito a:
La Circolare chiarisce la nozione di “investitore”, da intendersi come quel soggetto che svolge le attività rilevanti, avendo diritto allo sfruttamento economico del bene, rimanendo inciso dai costi e assumendone i rischi.
La qualifica di investitore, assume particolare rilevanza nei casi in cui le attività oggetto del Patent Box siano svolte da soggetti terzi, infatti in caso di ricerca svolta da terzi la Circolare afferma: “è fondamentale la dimostrazione, in capo al committente, della direzione tecnica e dell’assunzione di tutti i rischi, di tipo tecnico, operativo e finanziario connessi all’investimento effettuato, nonché il sostenimento dei relativi costi, di cui lo stesso committente deve restare definitivamente inciso.”
Altro aspetto estremamente importante riguarda cosa si intende per “utilizzo diretto o indiretto” dei beni immateriali; l’Agenzia stabilisce che non è considerabile come “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali, ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato. Come vedremo più avanti questa interpretazione ha importanti conseguenze rispetto al periodo d’imposta in cui sarà possibile esercitare l’opzione.
L’Agenzia, accogliendo alcuni dei suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione pubblica, precisa che, d’accordo a quanto previsto dalla circolare n.13 del 2017, possono rientrare nel novero dei beneficiari anche i consorzi e le reti d’imprese.
Da ultimo, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la Circolare approfondisce le modalità d’accesso al regime opzionale con particolare attenzione al momento in cui i soggetti beneficiari possono esercitare l’opzione. L’Agenzia conferma che è possibile esercitare l’opzione nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione “tardiva” o “integrativa/sostitutiva”; viene inoltre confermata la possibilità di accedere al regime opzionale attraverso l’istituto della remissione in bonis sempre e quando il contribuente abbia rispettato la normativa al riguardo.
Per quanto riguarda i chiarimenti in merito all’ambito oggettivo, particolare importanza rivestono le indicazioni relative alla prova dell’esistenza dei beni immateriali, che avevano dato luogo a diverse interpretazioni in sede applicativa.
Come è noto, i beni immateriali agevolabili con il nuovo regime Patent Box sono:
Se per i brevetti e per i disegni e modelli registrati la prova dell’esistenza dei beni immateriali risultava chiara, lo stesso non poteva dirsi in relazione al software ed ai disegni e modelli non registrati.
Il documento di prassi stabilisce che l’esistenza del Software, così come dei disegni e modelli non registrati e dei disegni industriali, potrà risultare da una dichiarazione sostitutiva che attesti la titolarità dei diritti esclusivi sul bene in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, e la sussistenza dei requisiti di tutela. Tale documentazione dovrà essere detenuta e consegnata all’Amministrazione Finanziaria in caso di accessi o verifiche.
Per quanto concerne i brevetti, confermando quanto anticipato nella bozza, contrariamente a quanto previsto dal precedente regime e da quanto indicato nei relativi decreti attuativi, la Circolare conferma l’esclusione dall’agevolazione per i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia depositata presso i competenti Uffici la domanda di rilascio, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.
Una delle novità sicuramente più significative introdotte dal nuovo regime Patent Box è il c.d meccanismo premiale che consente, nell’anno di ottenimento della privativa industriale di portare in deduzione i costi sostenuti negli otto anni precedenti. Proprio il meccanismo premiale ha fatto sorgere molti dubbi interpretativi; infatti, se il momento dell’ottenimento della privativa industriale per il brevetto e per i disegni e modelli registrati era facilmente identificabile col momento di concessione del brevetto o della registrazione del disegno o modello, lo stesso non si può dire per i software o per i disegni o modelli non registrati.
La Circolare, confermando quanto anticipato nella bozza, indica che nel caso dei Software si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE o presso altri enti o organismi pubblici, presso i quali la registrazione produca effetti equivalenti.
Per quanto riguarda invece i design e modelli non registrati, la Circolare ha stabilito che potranno accedere al meccanismo premiale solo dall’anno di registrazione, si esclude pertanto l’applicabilità del meccanismo premiale per i disegni e modelli non registrati. Conseguentemente, le spese già agevolate nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la divulgazione non saranno ammissibili al meccanismo premiale.
Sempre in materia di meccanismo premiale, il documento di prassi contiene ulteriori novità rispetto alla bozza. Come già si è detto, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il primo periodo d’imposta nel quale è possibile fruire dell’agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe avvenire in un periodo di imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.
Pertanto, in tale circostanza, ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applicherà ai costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, senza riguardo al momento in cui il bene immateriale viene utilizzato. Ad esempio, se un contribuente ha depositato un software alla SIAE nel 2022, ma ha iniziato a utilizzarlo nel 2023, dovrebbe poter fruire dell’agevolazione solo nel 2023, potendo però in tale periodo d’imposta applicare il meccanismo premiale agli otto anni precedenti all’ottenimento del titolo di privativa industriale.
Infine, “il meccanismo premiale trova applicazione in relazione ai beni il cui titolo di privativa è stato conseguito a partire dal periodo d’imposta 2021” pertanto nel caso di titoli di privativa industriale ottenuti prima del 2021 si potrà accedere solo al meccanismo ordinario.
La Circolare affronta anche il tema della cumulabilità del Patent Box con le altre agevolazioni ed in particolare col credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni, i costi devono essere assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa.
Molto più problematica, in assenza di specifiche indicazioni, si era rivelata la cumulabilità del Patent Box col Credito d’imposta ricerca e sviluppo, soprattutto in riferimento al calcolo del meccanismo premiale. Se nessuno ostacolo è previsto dalla disciplina del Patent Box, i problemi interpretativi sorgevano alla luce della disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui alla legge n. 160 del 2019 che prevede che la percentuale del credito si applichi alla base di calcolo assunta al netto “delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.
L’Agenzia, analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ritiene che il Patent Box rientri tra le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti. Ne consegue che ove i costi ammissibili ai fini del credito d’imposta siano agevolati anche con il Patent Box, si dovrà procedere a rideterminare la base su cui è stato quantificato il credito, assumendo come base di calcolo le spese ammissibili al netto del beneficio fiscale ottenuto con il Patent Box.
Tale interpretazione comporta quindi la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; la restituzione avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come si può vedere, l’Agenzia ha fatto un importante sforzo per fornire un quadro normativo chiaro intervenendo su molti dei dubbi interpretativi che fino ad oggi hanno limitato l’utilizzo dell’incentivo.
Hai ulteriori domande sul Patent Box? Contatta i nostri esperti!
Segnaliamo, inoltre, un interessante webinar condotto da FI Group realtivo alla normativa sul Patent Box. Buona visione!
I testi di riferimento sono:
Nella Bozza di circolare si chiarisce che l’opzione di adesione al nuovo Patent Box e la predisposizione della documentazione idonea possono avvenire anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (dichiarazione tardiva, dichiarazione integrativa/sostitutiva) o avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, alle condizioni prescritte dalla legge.
La modifica del Provvedimento, invece, riguarda il momento in cui occorre apporre la marca temporale per dotare la documentazione dei requisiti formali che la rendono attendibile.
Viene confermato, che “per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi”. In questo modo l’Agenzia intende venire incontro alle imprese ancora indecise circa l’opportunità di esercitare o meno l’opzione per la nuova agevolazione relativamente al periodo di imposta 2021.
Infatti, per favorire queste imprese, è confermata il tradizionale orientamento in ordine alla possibilità di esercitare l’opzione nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario. Si parla quindi di “dichiarazione tardiva” o “dichiarazione integrativa/sostitutiva” di quella già trasmessa nei termini. L’Agenzia delle Entrate concede per questo primo periodo ulteriori sei mesi per approntare la documentazione necessaria per fruire della c.d. penalty protection.
L’applicazione congiunta delle due disposizioni consente alle imprese che non hanno optato per il Patent Box nella dichiarazione dei redditi presentata entro il 30 novembre 2022 di farlo mediante dichiarazione tardiva (da presentare entro il termine del 28 febbraio 2023). Inoltre, si disporrebbe di ulteriori sei mesi dalla data di presentazione di tale dichiarazione per ultimare la predisposizione della documentazione prevista per fruire della c.d. penalty protection.
FI Group è al servizio delle imprese da oltre vent’anni, supportandole nell’individuare ed ottenere incentivi e finanziamenti. Prenota il tuo audit gratuito!