


L’iperammortamento 2026 introduce un nuovo meccanismo di cumulabilità con altre agevolazioni – come Nuova Sabatini, Credito ZES Unica, SIMEST e bandi nazionali o regionali – che cambia profondamente il modo di calcolare il beneficio fiscale.
La cumulabilità iperammortamento nel 2026 è infatti ammessa solo se la maggiorazione viene calcolata sul costo netto dell’investimento, ossia al netto dei contributi e delle sovvenzioni ricevute sullo stesso bene.
La maggiorazione non si applica più automaticamente al costo lordo, ma solo dopo aver sottratto gli aiuti ottenuti. Questo incide in modo significativo sulla convenienza delle combinazioni di incentivi e richiede ai CFO simulazioni fiscali più sofisticate e consapevoli.
La cumulabilità iperammortamento consente di utilizzare l’iperammortamento insieme ad altri incentivi, ma la maggiorazione si calcola solo sul costo netto dell’investimento, al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
Nel regime 2026, la cumulabilità iperammortamento è ammessa dal legislatore solo, a condizione che la base di calcolo dell’iperammortamento sia ridotta delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso bene.
Il comma 431 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabilisce che:
Con il nuovo iperammortamento la maggiorazione si applica al costo dell’investimento ridotto dei contributi ricevuti, non più al costo lordo.
In pratica, l’iperammortamento non scompare, ma si ridimensiona quando entra in gioco un contributo a fondo perduto o una sovvenzione.
In sintesi, la cumulabilità iperammortamento nel 2026 non è più automatica, ma richiede una valutazione puntuale del costo netto e delle sovvenzioni imputabili allo stesso investimento.
Partiamo da:
Costo netto:
C_netto = C − (K × C) = C × (1 − K)
Maggiorazione iperammortamento:
M = C_netto × α
dove α = 180%, 100% o 50%
Risparmio IRES (24%):
Risparmio = M × 24%
Beneficio totale:
Contributo diretto + risparmio IRES da iperammortamento
Nota: la sovvenzione riduce solo la base dell’iperammortamento, non il diritto alla maggiorazione.
Con la Sabatini la base iperammortamento si riduce del contributo ricevuto, ma il cumulo resta conveniente.
Investimento: 100.000 €
Contributo Sabatini (10%): 10.000 €
Base netta:
100.000 − 10.000 = 90.000 €
Maggiorazione 180%:
90.000 × 180% = 162.000 €
Risparmio IRES (24%):
162.000 × 24% = 38.880 €
Beneficio totale:
10.000 € (Sabatini) + 38.880 € = 48.880 €
Confronto:
Solo iperammortamento: 43.200 €
Iper + Sabatini: 48.880 €
👉 Il cumulo è positivo, ma l’effetto moltiplicatore è attenuato dal costo netto.
Con la ZES la base iperammortamento può ridursi molto, ma il beneficio complessivo resta elevato.
Investimento: 100.000 €
Credito ZES (60%): 60.000 €
Base netta:
100.000 − 60.000 = 40.000 €
Maggiorazione 180%:
40.000 × 180% = 72.000 €
Risparmio IRES:
72.000 × 24% = 17.280 €
Beneficio totale:
60.000 € + 17.280 € = 77.280 € (77,28% dell’investimento)
Fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili alla ZES e alla dimensione d’impresa.
Nel caso di combinazione tra iperammortamento e strumenti SIMEST, il principio applicabile è quello della nettizzazione del costo agevolabile.
In concreto:
L’iperammortamento continua quindi ad applicarsi, ma esclusivamente sul costo effettivamente sostenuto dall’impresa, al netto delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso investimento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e del limite del 100% del costo.
Un’impresa realizza nel 2026 un investimento 4.0 pari a 1.000.000 €.
L’investimento è supportato da:
Ai fini della cumulabilità con l’iperammortamento, la base di calcolo deve essere determinata come segue.
Base netta per iperammortamento:
1.000.000 − 200.000 = 800.000 €
La quota di finanziamento agevolato SIMEST, in quanto forma di debito e non di sovvenzione, non riduce la base di calcolo dell’iperammortamento
Maggiorazione 180%:
800.000 × 180% = 1.440.000 €
Risparmio IRES:
1.440.000 × 24% = 345.600 €
Beneficio totale: 545.600 €, pari a oltre il 54% dell’investimento.
Questo esempio evidenzia come, nonostante la riduzione della base iperammortamento, la combinazione tra contributo diretto e deduzione fiscale possa risultare significativamente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo iperammortamento.
Nota di compliance: Ai fini della cumulabilità, solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base dell’iperammortamento, mentre i finanziamenti agevolati non incidono sul costo netto. Resta fermo il rispetto del regime de minimis, dei massimali SIMEST e del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Il beneficio va sempre simulato confrontando scenari con e senza cumulo.
Formula sintetica:
Beneficio totale = contributo diretto + (base netta × aliquota iper × 24%)
È essenziale simulare più combinazioni prima di aderire a bandi o strumenti finanziari.
Le imprese dovrebbero:
Nel regime 2026, la cumulabilità degli incentivi non dipende solo dalle aliquote, ma anche dalla sequenza con cui vengono pianificati e applicati.
In particolare:
Una pianificazione non coordinata può ridurre sensibilmente il beneficio complessivo o generare criticità in fase di controllo.
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Sì, ma solo se la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni sugli stessi costi. È vietato il cumulo con il credito beni strumentali 2025 e con Transizione 5.0 sul medesimo investimento.
Il costo netto riduce la base su cui applicare la maggiorazione del 180%, 100% o 50%, ma può aumentare il beneficio complessivo se il contributo diretto è rilevante.
No. In alcuni casi un contributo modesto riduce troppo la base dell’iperammortamento. Per questo la cumulabilità iperammortamento va sempre valutata tramite simulazioni preventive.
Sì. La cumulabilità iperammortamento è ammessa con SIMEST, ma la maggiorazione si applica solo al netto della quota a fondo perduto. La parte di finanziamento agevolato non riduce la base dell’iperammortamento.
No. Il costo netto incide solo sulla base di calcolo fiscale dell’iperammortamento. L’ammortamento civilistico resta calcolato sul costo lordo del bene iscritto in bilancio.
Il costo netto va dimostrato tramite documentazione contabile, certificazione dei contributi ricevuti e corretta imputazione delle sovvenzioni sugli stessi costi agevolati, in coerenza con perizia tecnica e certificazione contabile
No. Solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base di calcolo dell’iperammortamento. I finanziamenti agevolati non incidono sulla base iperammortamento in quanto non rappresentano un contributo diretto sul costo del bene.
La “Nuova Sabatini” ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Lo scopo di tale misura è sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, oltre a software e tecnologie digitali.
La misura ha ricevuto con la Legge di Bilancio 2024 un rifinanziamento di 100 milioni di euro.
L’emendamento contiene anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono possedere una serie di condizioni di ammissibilità, tra cui:
Per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Tali soggetti possono ricevere agevolazioni erogabili nella forma di:
La finalità ultima è quella di favore l’acquisto o l’acquisizione in leasing sia di immobilizzazioni materiali che di altri beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del Codice Civile. Di seguito:
In data 6 Dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Circolare Direttoriale n. 410823 in cui sono definite le istruzioni necessarie per presentare le domande per beneficiare delle agevolazioni della misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Un particolare occhio di riguardo viene dato anche alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.
Focalizzata sull’ambiente, prevede un contributo ministeriale pari al 3,575% a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale. I macchinari dovranno essere utilizzati in programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Valido per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Linea di intervento con un maxi contributo del 5,5% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni del Mezzogiorno. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si attendono ulteriori specifiche da parte del Ministero per questa tematica.
Le misure introdotte dalla Nuova Sabatini si affiancano ai contributi per gli investimenti in tecnologie 4.0 e per gli investimenti “ordinari”. I beni materiali e immateriali, rientranti nella categoria “Industria 4.0” possono usufruire di un contributo maggiorato del 30 % e sono individuati ai seguenti allegati: allegato 6/A (materiali) e allegato 6/B (immateriali).
La misura, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, prevede la concessione di un contributo maggiorato a fronte di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
L’ammontare delle agevolazioni è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
– 5 % per le micro e piccole imprese
– 3,575 %, per le medie imprese.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.
Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.
La presentazione della domanda di contributo sarà possibile a partire dal 2 gennaio 2023 secondo le seguenti linee guida. Sino al 31 dicembre 2022, l’impresa, ai fini della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in formato elettronico l’Allegato 1-Modulo di domanda, sottoscriverlo con firma digitale, procedere alle operazioni di verifica e chiusura del modulo stesso, secondo le modalità riportate nella “Guida alla compilazione del modulo di domanda”. Una volta apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.
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