


Negli ultimi mesi il sistema degli incentivi alle imprese è stato interessato da una serie di interventi istituzionali ravvicinati che hanno inciso direttamente sul Nuovo Piano Transizione 5.0: l’approvazione di un decreto‑legge fiscale di natura emergenziale, il confronto con le associazioni di categoria al Tavolo MIMIT e successivi chiarimenti istituzionali sul quadro finanziario e applicativo della misura.
Per le imprese, tuttavia, il punto centrale non è la cronaca dei singoli eventi, ma come questi passaggi si tengono insieme e quale direzione stia assumendo il Nuovo Piano Transizione 5.0 all’interno della strategia di politica industriale nazionale.
Questo articolo offre una lettura di scenario aggiornata, utile a orientarsi prima di entrare negli approfondimenti tecnici e operativi sulla misura.
In un contesto segnato da incertezza normativa e riallineamenti di bilancio, comprendere la direzione della Transizione 5.0 è oggi più importante che conoscerne i dettagli tecnici.
Il decreto‑legge fiscale approvato a fine marzo 2026 nasce come provvedimento di emergenza economica, finalizzato a gestire una fase economica complessa sul piano macroeconomico e finanziario e a garantire continuità al sistema produttivo.
Dalle dichiarazioni ufficiali del Governo e del MIMIT emerge che il decreto:
Non si tratta quindi di un intervento concepito per ridisegnare la politica industriale, ma di un atto che ha inevitabilmente prodotto effetti indiretti sul sistema degli incentivi, inclusa la Transizione 5.0.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 si colloca oggi in una fase di progressivo consolidamento, caratterizzata da:
In questa fase è fondamentale distinguere tra:
Questo articolo rientra nel primo ambito.
L’impatto del decreto sul Nuovo Piano Transizione 5.0 deriva principalmente dal riallineamento delle risorse disponibili rispetto a una domanda superiore alle attese, in particolare per progetti già giudicati tecnicamente ammissibili.
Nella fase iniziale:
È in questo contesto che nasce il confronto istituzionale con il sistema produttivo.
Il Tavolo MIMIT ha rappresentato il momento di ricomposizione tra esigenze di finanza pubblica e necessità delle imprese, riportando il Nuovo Piano Transizione 5.0 dentro una visione di politica industriale.
Dal confronto emergono alcuni messaggi chiari:
Questo passaggio segna il vero punto di svolta rispetto allo scenario iniziale generato dal decreto emergenziale.
I dati di consuntivo presentati dal MIMIT in sede istituzionale confermano l’elevata partecipazione delle imprese, la forte concentrazione territoriale nel Nord del Paese e una netta prevalenza di progetti collocati nelle classi più elevate di risparmio energetico.
I dati istituzionali disponibili indicano che la Transizione 5.0 ha attivato investimenti per un valore complessivo prossimo ai 10 miliardi di euro.
Il dato non rappresenta un consuntivo finale, ma:
Il dato è rilevante perché evidenzia che la Transizione 5.0 ha funzionato come leva di politica industriale, con una domanda superiore alle previsioni iniziali.
Le informazioni di monitoraggio evidenziano che la misura ha coinvolto migliaia di progetti di innovazione, presentati da una platea ampia e trasversale di imprese.
Un elemento strutturale emerge con chiarezza: la netta prevalenza di progetti orientati all’elevato risparmio energetico.
Le indicazioni condivise in sede istituzionale mostrano che la larga maggioranza delle imprese ha conseguito le classi di efficienza energetica più elevate previste dal meccanismo Transizione 5.0.
A ciò si aggiungono due evidenze di sistema:
Il tema degli “esodati 5.0” nasce dal disallineamento temporaneo tra risorse disponibili e numero di progetti tecnicamente ammissibili.
È importante chiarire che:
Dal confronto istituzionale emerge la volontà di non lasciare scoperti progetti validi e di ricondurre la misura a una logica di continuità.
Il tema degli esodati 5.0 è stato oggetto di specifico approfondimento istituzionale, con una quantificazione delle risorse coinvolte e l’individuazione delle principali tipologie di spesa interessate, in particolare su FER, certificazioni e formazione.
Dalle indicazioni istituzionali successive al Tavolo MIMIT emergono segnali chiari di stabilizzazione:
La Transizione 5.0 viene così confermata come strumento centrale della strategia industriale nazionale, non come misura transitoria.
Dopo il decreto‑legge fiscale e il confronto istituzionale, il quadro risulta più chiaro sul piano strategico, ma non modificato nei suoi elementi strutturali.
I prossimi passaggi chiave riguardano:
Fino a nuovi atti ufficiali, la misura va letta in continuità con l’impianto attuale.
In questo contesto, strumenti come l’Iperammortamento si collocano come misure complementari, utili a rafforzare gli investimenti in beni strumentali e tecnologie avanzate, senza sostituire la Transizione 5.0.
I chiarimenti forniti in sede tecnica consentono oggi alle imprese di valutare con maggiore precisione il raccordo tra Transizione 5.0, iperammortamento e investimenti avviati tra il 2025 e il 2026.
Il messaggio istituzionale è chiaro:
FI Group by EPSA Italia affianca le imprese nella lettura del contesto normativo e istituzionale, trasformando decreti e tavoli tecnici in strategie di investimento consapevoli.
La Transizione 5.0 non può essere letta guardando un singolo decreto: solo una visione integrata consente una pianificazione efficace e sostenibile.
FI Group by EPSA affianca le imprese nella costruzione di strategie di investimento integrate tra Transizione 5.0, Iperammortamento, R&S e altri incentivi.
La Transizione 5.0 è il programma di incentivi che sostiene investimenti in digitalizzazione ed efficienza energetica delle imprese. Nel 2026 è centrale perché coinvolge risorse rilevanti e rappresenta uno dei pilastri della strategia industriale nazionale.
No. Il decreto‑legge fiscale approvato nel 2026 ha avuto natura emergenziale e non ha ridisegnato la Transizione 5.0. Gli interventi hanno inciso sul contesto finanziario, ma non sull’impianto strutturale della misura.
No. Allo stato attuale non sono state annunciate modifiche alle aliquote previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0. Eventuali variazioni potranno avvenire solo tramite successivi provvedimenti normativi o decreti attuativi.
Il tema degli esodati nasce dal disallineamento temporaneo tra risorse disponibili e numero di domande tecnicamente ammissibili. Non deriva da criticità tecniche della misura, ma da vincoli di bilancio in una fase emergenziale.
Il Tavolo MIMIT è stato il momento di confronto tra Governo e associazioni di categoria. Ha permesso di riallineare le esigenze di bilancio con quelle delle imprese e di rafforzare la continuità e la prevedibilità della Transizione 5.0.
Sì. Dal confronto istituzionale emerge che il Nuovo Piano Transizione 5.0 resta una misura centrale della politica industriale, con l’obiettivo di evitare che progetti validi restino scoperti e di garantire maggiore stabilità applicativa.
I prossimi passaggi sul Nuovo Piano Transizione 5.0 riguardano il consolidamento delle risorse, eventuali chiarimenti operativi e una maggiore stabilità applicativa. Fino a nuovi atti ufficiali, la misura va considerata in continuità con l’impianto attuale.
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 e l’Iperammortamento sono misure complementari. La prima incentiva progetti integrati digitale‑energia, mentre l’Iperammortamento rafforza la leva fiscale sugli investimenti in beni strumentali.
Le imprese dovrebbero continuare a pianificare i progetti, valutare l’ammissibilità tecnica ed energetica, monitorare i chiarimenti attuativi e adottare un approccio flessibile per adattarsi a eventuali aggiornamenti normativi.
Perché il Nuovo Piano Transizione 5.0 si inserisce in un contesto normativo ed economico complesso. Comprendere il quadro complessivo consente alle imprese di prendere decisioni consapevoli senza basarsi su singoli decreti o annunci isolati.
Il revamping industriale è una delle strategie più efficaci e sostenibili per le imprese che vogliono modernizzare i propri asset produttivi, ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza energetica—senza sostenere l’investimento elevato richiesto per l’acquisto di nuovi macchinari.
Il revamping industriale consiste nell’ammodernamento profondo di macchinari e impianti esistenti tramite l’integrazione di tecnologie digitali, sistemi energetici efficienti e componenti evolute, aumentando performance e vita utile senza sostituzione completa.
Il contesto competitivo e normativo premia le aziende che modernizzano rapidamente i propri asset, con un approccio sostenibile e data-driven.
I motivi principali:
| Strategia | Descrizione | Investimento | Downtime | Benefici |
Quando sceglierla |
|
Revamping |
Upgrade profondo di asset esistenti | Medio | Medio | +Efficienza
+Digitale +Energia |
Macchine solide ma obsolete |
|
Retrofit |
Aggiunta componenti tecnologiche |
Basso | Basso | Digitalizzazione light |
Impianti recenti |
|
Sostituzione |
Nuovo macchinario | Alto | Alto | Massime performance |
Asset non recuperabili |
Componenti tipici:
La Transizione 4.0 resta attiva e strutturale nella Legge di Bilancio 2026, con credito d’imposta per beni strumentali e attività di ricerca, innovazione e design. Il revamping è ammissibile se integra funzionalità digitali e requisiti 4.0.
La Legge di Bilancio 2026 conferma il Nuovo Piano Transizione 5.0, che introduce l’iperammortamento per sostenere investimenti in beni strumentali per la doppia transizione digitale ed energetica. Il revamping è ammissibile quando genera un upgrade strutturale misurabile.
Secondo il MIMIT la misura:
La normativa 5.0 è stata ampliata e semplificata con le modifiche introdotte dalla Legge del 30 dicembre 2024, n. 207.
Sì, l’iperammortamento 2026- 2028 si applica al revamping industriale solo quando l’intervento produce un bene strumentale con caratteristiche nuove o significativamente migliorate, con impatti misurabili su digitalizzazione ed efficienza energetica.
Quando il revamping può accedere all’iperammortamento:
Quando non è applicabile:
Una valutazione corretta dell’idoneità al revamping non riguarda solo lo stato meccanico del macchinario, ma anche la sua capacità di supportare livelli più avanzati di digitalizzazione, interconnessione e monitoraggio. Questo passaggio è fondamentale per determinare se l’intervento potrà essere qualificato come bene 4.0 o rientrare nella logica della Transizione 5.0.
Criteri principali:
Per le imprese che vogliono verificare in modo oggettivo la conformità ai requisiti tecnico‑funzionali, FI Group mette a disposizione il servizio Fiscal Audit 4.0, che analizza componenti, interconnessione, sistemi di controllo e potenziale digitale del bene.
Vantaggi economici:
Vantaggi operativi:
Vantaggi ESG:
Sì, se gli upgrade includono PLC, IoT, sistemi SCADA o MES con requisiti 4.0.
In media +7–10 anni, variabile per settore.
Sì: credito d’imposta 4.0, R&S/Innovazione/Design, Sabatini, incentivi energetici, iperammortamento 5.0.
FI Group by EPSA supporta le imprese in tutte le fasi: analisi tecnica del revamping, verifica dei requisiti 4.0/5.0, rendicontazione, conformità e accesso agli incentivi.
Con oltre 20 anni di esperienza a livello internazionale e team specializzati in Italia, garantiamo un approccio Global Reach con una Local Expertise concreta e vicina alle imprese.
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Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Nuovo Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
Qual è la differenza tra iperammortamento e incentivi 5.0 nel 2026?
L’iperammortamento era una misura del Piano Industria 4.0 che consentiva una maggiorazione del costo fiscale dei beni per deduzioni più elevate. Nel 2026, gli incentivi 5.0 prevedono invece un credito d’imposta diretto, legato alla riduzione dei consumi energetici e alla sostenibilità, con fruizione in un’unica quota e non tramite ammortamento.
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Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Nuovo Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Beneficiari | Imprese che investono in tecnologie per riduzione consumi |
| Scadenza domanda | 27 novembre 2025 |
| Integrazioni GSE | 6 dicembre 2025 |
| Divieto di cumulo | Con credito beni strumentali (L. 178/2020) |
| Copertura finanziaria | 250 mln € (2025) + 10 mln € (2026-2027) |
Sono considerate idonee all’installazione di impianti rinnovabili:
Le Regioni e Province autonome devono:
Scopri i punti chiave del webinar sulla revoca degli incentivi 5.0: chiusura delle domande il 27 novembre, impatti per le imprese e strategie di recupero.
Il webinar gratuito del 13 novembre 2025 ha analizzato la revoca degli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0, pensato per sostenere le imprese italiane negli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.
Durante il webinar, i nostri esperti hanno illustrato gli impatti della revoca e le strategie per affrontare questa fase di incertezza.
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Le domande per Transizione 5.0 sono chiuse?
Sì, il MIMIT ha chiuso le prenotazioni il 27 novembre 2025 a seguito dell’esaurimento delle risorse.
Cosa succede alle domande presentate dopo l’esaurimento delle risorse?Le domande presentate fino al 27 novembre 2025 sono garantite e saranno gestite secondo le modalità previste dal MIMIT. Quelle inviate dopo tale data non verranno accettate.
Il Governo sta cercando nuove risorse per Transizione 5.0?
Sì, il MIMIT è al lavoro per reperire fondi aggiuntivi, vista l’elevata adesione delle imprese alla misura.
Cosa succede alle domande presentate dopo l’esaurimento delle risorse?
Le domande restano valide e saranno considerate in ordine cronologico qualora vengano stanziate nuove risorse.
Quando sarà operativo il nuovo Piano Transizione 5.0?
Il nuovo piano entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, in piena continuità con la misura attuale.
Qual è la situazione di Transizione 4.0?
Le risorse sono quasi esaurite: il GSE segnala una disponibilità residua di circa 53 milioni di euro alle ore 13 dell’11 novembre.
Quanti nuovi progetti sono stati caricati sulla piattaforma GSE?
Dal 10 all’11 novembre sono stati caricati 742 nuovi progetti, per un valore complessivo di 231 milioni di euro.
Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Nuovo Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
In attesa delle decisioni riguardanti la rimodulazione delle risorse e la pubblicazione delle versioni aggiornate del decreto attuativo e della circolare operativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al GSE, ha pubblicato una nuova versione delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.
Il 10 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il GSE, ha rilasciato un aggiornamento delle FAQ sul Piano Transizione 5.0. Questo aggiornamento ha l’obiettivo di chiarire vari aspetti della normativa, con particolare attenzione a semplificazioni, leasing, autoproduzione, fotovoltaico e cumulabilità.
I punti salienti delle nuove FAQ:
Il 10 aprile 2025 sono state introdotte 4 nuove FAQ e modificate 3 domande dei precedenti chiarimenti. Vediamole nel dettaglio:
Conferma che la sostituzione di macchinari dotati di motori STAGE I con equivalenti STAGE V consente di accedere alla procedura semplificata prevista per il calcolo del risparmio energetico. Il miglioramento tecnologico è considerato sufficiente come prova dell’efficienza, non si necessita di ulteriori documentazioni tecniche.
Chiarisce come applicare il metodo semplificato in caso di sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Il consumo del bene dismesso può essere stimato maggiorando del 5% quello del nuovo. Sono riportati tre esempi illustrano i casi più comuni:
Beni inizialmente acquisiti in leasing e poi riscattati, anche questi, possono rientrare nella procedura semplificata. Per verificarne l’ammortamento, si può fare riferimento ai coefficienti fiscali standard, come se fossero stati acquistati direttamente. Una soluzione che amplia le possibilità di accesso alle agevolazioni per molte imprese.
Qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici avvalendosi, nelle more della formazione del registro ENEA, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificare l’avvenuta iscrizione a tale registro.
Per determinare il fabbisogno energetico dell’azienda, ora è obbligatorio considerare anche l’energia già autoprodotta da impianti esistenti o in costruzione. Il fabbisogno va calcolato come somma tra l’energia prelevata dalla rete e quella autoconsumata, per evitare sovrastime e favorire un dimensionamento corretto degli impianti futuri.
Gli impianti fotovoltaici per l’autoproduzione in autoconsumo a distanza possono beneficiare sia del credito d’imposta Transizione 5.0 sia dei contributi previsti dai decreti CACER e TIAD. Unico vincolo, produttore e consumatore abbiano lo stesso codice fiscale (salvo il caso di ESCo), che la struttura sia chiaramente identificabile e che sia localizzata nella stessa zona di mercato.
Confermata la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri aiuti nazionali o europei riferiti a spese diverse. Il beneficio va calcolato al netto di altri contributi ottenuti per le stesse voci di costo.
Un esempio pratico, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
FI Group by EPSA supporta le imprese nell’interpretazione delle FAQ e nell’accesso sicuro agli incentivi Transizione 5.0. Servizi:
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Le FAQ rappresentano uno strumento essenziale, ma la loro corretta interpretazione richiede competenze tecniche e normative avanzate.
Forniscono indicazioni su leasing, fotovoltaico, cumulabilità e calcolo del risparmio energetico nel Piano Transizione 5.0.
Sì, anche i beni riscattati possono accedere agli incentivi con procedure semplificate.
Sì, alle condizioni previste e nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato.
Il credito 5.0 si applica sulla quota residua di costo non coperta da altri incentivi.
Per una panoramica aggiornata al 2026 consulta la guida completa sul nuovo Piano Transizione 5.0.
Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Nuovo Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
Pubblicate dal Mimit, il 21 febbraio 2025, le nuove FAQ che chiariscono le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 per il piano Transizione 5.0. Ecco un riassunto dei punti salienti.
Tra le principali novità, si riconfermano:
La revisione delle FAQ al 21 febbraio 2025 è stata necessaria per chiarire un’interpretazione ambigua della FAQ 4.19 riguardante la rottamazione dei beni obsoleti sostituiti. Nella versione del 21 febbraio 2025, si affermava che “per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato“. Tuttavia, questa formulazione ha generato interpretazioni contrastanti.
La versione aggiornata del 24 febbraio 2025 specifica chiaramente che “non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito“, eliminando così ogni dubbio sull’assenza di obblighi o divieti di rottamazione o alienazione, come indicato anche nella FAQ 3.8.
La legge di bilancio 2025 introduce una semplificazione nel calcolo del risparmio energetico per la sostituzione di beni obsoleti. Se un bene è stato ammortizzato da oltre 24 mesi, è possibile presumere un risparmio energetico minimo per accedere agli incentivi del piano. Questo approccio elimina la necessità di calcoli specifici, basandosi su documentazione standardizzata come regolamenti europei e migliori tecnologie disponibili.
La norma consente, quindi, ai certificatori di basarsi su documentazione standardizzata, semplificando il processo di valutazione.
La Procedura Semplificata include:
Le FAQ chiariscono il tema del cumulo tra incentivi, reso possibile dalle modifiche della legge di bilancio 2025. Infatti, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche se finanziate con risorse europee, purché il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. Il cumulo è ammesso solo se non supera il costo sostenuto e rispettando i divieti di cumulo previsti dalle altre agevolazioni.
Esempio, se un’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica solo al residuo 40% dei costi.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, a condizione che non si superi il costo sostenuto. Il criterio della nettizzazione si applica anche alla cumulabilità tra Transizione 5.0 e ZES.
Le FAQ trattano anche altri argomenti rilevanti, tra cui:
Le FAQ introducono una nuova procedura semplificata per la sostituzione di beni obsoleti. Ad esempio, la FAQ 4.19 chiarisce che il nuovo bene deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe a quello sostituito, ma non ci sono vincoli su dimensioni o potenza. La FAQ 4.20 specifica le norme di settore da seguire per dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica.
La FAQ 4.21 chiarisce che per considerare un bene obsoleto, il periodo di ammortamento deve essere di almeno 24 mesi oltre la chiusura dell’ammortamento civilistico contabile. Eventuali rivalutazioni contabili non influenzano questa condizione.
Le FAQ 8.6 e 8.7 forniscono chiarimenti sul tema del cumulo tra incentivi, reso possibile dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025. La FAQ 8.6 spiega che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche se finanziate con risorse europee, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. Questo significa che il cumulo è ammesso solo se non supera il costo sostenuto e rispettando i divieti di cumulo previsti dalle altre agevolazioni.
Un esempio pratico chiarisce che, se un’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica solo al residuo 40% dei costi.
La FAQ 8.7 specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, a condizione che non si superi il costo sostenuto. Questo criterio di nettizzazione si applica anche alla cumulabilità tra Transizione 5.0 e ZES.
La FAQ 2.17 affronta la questione del contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni. Per determinare il momento rilevante ai fini dell’agevolazione, si fa riferimento all’articolo 109 del TUIR, che considera le spese di acquisizione dei beni sostenute alla data della consegna o spedizione, o alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, indipendentemente dalle clausole di riserva della proprietà.
In risposta alla domanda se un contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta Transizione 5.0, la risposta è affermativa.
La FAQ 2.18 chiarisce che le imprese già in possesso di un attestato di conformità o perizia asseverata per beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, rilasciati per il credito d’imposta Transizione 4.0, possono utilizzare la stessa documentazione per il credito d’imposta Transizione 5.0. Non è necessario produrre una nuova attestazione, poiché la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni è la stessa richiesta da entrambi i crediti.
La FAQ 4.18 riguarda i distributori automatici di bevande e alimenti ubicati presso i siti delle aziende clienti. Per verificare i requisiti di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0, si possono utilizzare due modalità alternative:
La scelta tra queste modalità è alternativa e deve essere coerente tra la certificazione ex ante e ex post.
La FAQ 10.1, quasi completamente riscritta, offre un’interpretazione più chiara delle condizioni per l’ammissibilità dei progetti di innovazione che generano rifiuti speciali pericolosi. Il decreto attuativo specifica che non sono ammissibili i progetti che generano elevate dosi di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni:
La FAQ fornisce un flusso per verificare il rispetto di queste condizioni, determinando l’ammissibilità dei progetti di innovazione.
Il nuovo aggiornamento per il piano Transizione 5.0, risponde a una serie di dubbi, un intervento di cui si discute molto e atteso dai tecnici del settore. Le FAQ affrontano ancora una volta tematiche complesse e questioni aperte, tali approfondimenti andranno a facilitare l’implementazione delle nuove normative.
Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
Il Governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che introduce importanti miglioramenti e semplificazioni al piano Transizione 5.0. Tra le novità principali, troviamo la cumulabilità totale con altri incentivi, l’aumento del primo scaglione da 2,5 a 10 milioni di euro e la semplificazione del calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti. Tuttavia, non è previsto un aumento delle aliquote, assorbito dalla cumulabilità estesa.
Le aliquote non subiranno un aumento, ma verranno applicate le aliquote del primo scaglione anche al secondo scaglione, fino a 10 milioni di euro. Questo rende la misura più attrattiva senza necessità di aumentare le aliquote. Con l’arrivo della cumulabilità totale dell’incentivo, le aliquote attuali risultano già adeguate.
Il nuovo schema delle maggiorazioni per il fotovoltaico prevede incentivi per tutti i tipi di pannelli: 30% per i pannelli di tipo a), 40% per quelli di tipo b) e 50% per quelli di tipo c). Questo schema sostituisce l’attuale versione del piano, che prevede maggiorazioni solo per gli impianti basati sui pannelli di tipo b) e c), che purtroppo non sono disponibili sul mercato. I pannelli di tipo a) scontano la concorrenza dei pannelli cinesi, che costano 2,5 volte in meno.
Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche già avviate. Tuttavia, manca la mini proroga della scadenza per gli investimenti, che sarà definita in un prossimo provvedimento. Il Governo si assumerà l’onere di comprimere i tempi di rendicontazione, garantendo alla Commissione il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026, cioè in due soli mesi dalla conclusione delle pratiche.
Si rimane in attesa della pubblicate di nuove FAQ per offrire ulteriori chiarimenti alle imprese. Non ci sono ancora novità sul fronte DNSH, ma il Governo sta discutendo con la Commissione Europea per non escludere le imprese energivore dagli incentivi.
Il webinar FI Group ha analizzato le opportunità di finanziamento pubblico per imprese che investono in tecnologie, sostenibilità e innovazione, con focus su:
Combinazione di bandi regionali, SIMEST, Nuova Sabatini e Contratti di Sviluppo
Un confronto concreto tra esperti e imprese su come massimizzare il rendimento degli investimenti e accedere alle agevolazioni fiscali più vantaggiose.
Relatori
Guarda la registrazione del webinar
Cos’è il Piano Transizione 5.0?
Un programma di incentivi per imprese che investono in digitalizzazione, efficienza energetica e innovazione sostenibile.
È possibile cumulare gli incentivi?
Sì, in molti casi è possibile combinare credito d’imposta 5.0 con bandi regionali, SIMEST e Nuova Sabatini.
Chi può accedere agli incentivi 5.0?
Imprese di qualsiasi dimensione che investono in tecnologie abilitanti e progetti green.
Quali sono i criteri di premialità?
Efficientamento energetico, riduzione delle emissioni e investimenti in innovazione digitale.
Il quadro normativo della Transizione 5.0 è stato oggetto di ulteriori interventi nel 2026. Per una lettura aggiornata del Piano Transizione 5.0, delle modifiche introdotte dai decreti più recenti e degli impatti per le imprese, consulta l’articolo di approfondimento: Nuovo piano Transizione 5.0: il quadro aggiornato dopo decreto fiscale, Tavolo MIMIT e confronto istituzionale
Il Governo italiano ha presentato un emendamento al Decreto Fiscale per rivoluzionare il Piano Transizione 5.0. L’emendamento introduce due scaglioni di investimento (fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni) e aliquote fino al 60%. Le modifiche sono retroattive e valide anche per pratiche già avviate.
Si passa dagli attuali tre scaglioni (fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni) a due sole soglie di investimento: fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni.
Per investimenti fino a 10 milioni, le aliquote sono del 50%, 55%, e 60%.
Per investimenti da 10 a 50 milioni, le aliquote sono del 15%, 20%, e 25%. Questo cambiamento mira a incentivare le imprese ad aumentare il tetto degli investimenti, rendendo conveniente anche la fascia minore di efficientamento energetico. Ad esempio, il 50% di aliquota minima per la terza fascia è superiore all’attuale aliquota massima per la prima fascia, pari al 45%.
Le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici cambiano significativamente. Attualmente, non sono previste maggiorazioni per quelli di tipo a), mentre la maggiorazione è fissata al 20% per quelli di tipo b) e al 40% per quelli di tipo c). L’emendamento prevede maggiorazioni per tutti i tre tipi di impianti: 30% per quelli di tipo a), 40% per quelli di tipo b) e 50% per quelli di tipo c). In teoria, l’aliquota massima può arrivare fino al 90% nel caso in cui un’impresa abbia diritto al 60% di aliquota sui beni trainanti e prenda dei pannelli di tipo c) con una maggiorazione del 50%. Nello scenario più realistico di un’impresa con un’aliquota del 50% sui trainanti e prenda pannelli di tipo a), grazie alla maggiorazione del 30%, l’aliquota sui pannelli sale comunque al 65%.
Un’altra novità importante è la cumulabilità degli incentivi del piano Transizione 5.0 con quelli delle Zone Economiche Speciali (ZES). Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’impostazione iniziale che non permetteva la cumulabilità.
Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’importante opportunità per le imprese italiane di aumentare i loro investimenti e migliorare l’efficienza energetica. Con aliquote fino al 60% e la possibilità di cumulare gli incentivi con la ZES, il piano offre vantaggi significativi per chi investe in innovazione e sostenibilità.
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Fino al 60% per investimenti sotto i 10 milioni e fino al 25% per quelli tra 10 e 50 milioni (secondo le proposte analizzate).
Sì, nel rispetto del limite del costo sostenuto e delle regole sugli aiuti di Stato.
Sì, con maggiorazioni fino al 50% a seconda della tecnologia utilizzata.
Gli aggiornamenti ufficiali si trovano sul sito del MIMIT e nella normativa vigente. Per una sintesi chiara e aggiornata al 2026, consulta la guida di FI Group by EPSA sul nuovo Piano Transizione 5.0.
Pubblicato il Decreto Attuativo relativo al Piano Transizione 5.0 con alcune modifiche alle bozze dei mesi precedenti, vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti all’iter di accesso per gli incentivi 5.0.
La procedura di accesso al credito d’imposta ha subito poche modifiche ed si conferma il ruolo centrale del GSE. Funzioni di controllo del GSE da tenere a mente:
A seguito della conferma della prenotazione delle risorse da parte del GSE, l’impresa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato trasmette a sua volta una comunicazione in cui riporta gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto (in misura pari al 20% del costo di acquisizione).
Abolita definitamente, da parte del MEF, la possibilità di far slittare il completamento dell’investimento fino al 30 aprile 2025 nel caso in cui, entro il 2024, fosse stato versato al venditore un acconto di almeno il 50% dei costi di acquisizione.
Questa modifica vuole spingere la chiusura degli investimenti per il 2024 entro l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione, sono ammissibili quelli avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentati all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali si consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimenti non inferiore a 5%.
Per i beni rientranti negli allegati A e B, al fine di determinare il momento in cui il progetto d’investimento è da considerarsi completato, si applicano le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Inoltre, si conferma che gli investimenti ammessi sono agevolabili nel limite massimo complessivo di 50.000.000€ annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla data di avvio del medesimo progetto.
Il Piano Transizione 5.0 richiede un’attenta pianificazione per rispettare tempi, procedure e massimizzare i risultati degli importanti benefici.
Il nuovo Piano presenta una complessità gestionale maggiore rispetto al precedente Piano Transizione 4.0, questo per via delle tempistiche di attuazione degli investimenti e delle relative certificazioni. Ecco i punti da seguire per una corretto accesso agli incentivi 5.0:
Delineare gli ambiti del progetto di innovazione necessario al conseguimento della riduzione di consumi energetici richiede di definire attentamente il perimetro di interesse del progetto stesso. Come già detto più volte, per definizione l’incentivo è riconosciuto se l’impresa, effettuando investimenti in beni materiali e immateriali consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva.
Per struttura produttiva si intende il sito, costituito anche da più edifici contigui, finalizzato alla produzione di beni e/o servizi, entro il quale sia realizzato un ciclo produttivo e parte di un ciclo produttivo, oppure sia erogato un servizio o una parte di un servizio. Il processo interessato è invece una fase di lavorazione di un processo produttivo o di un servizio, con relative attività correlate, all’interno del quale sono introdotti i beni oggetto di investimento.
Sarà quindi necessario per l’azienda effettuare una scelta tra struttura produttiva e processo interessato.
Come effettuare la scelta? Consultaci per un’analisi del tuo “Progetto di innovazione” e la conseguente definizione delle soglie di accesso al beneficio fiscale.
Quando gli investimenti effettuati da imprese esistenti comportano una sostanziale modifica del processo o servizio reso, tale da non consentire una corretta normalizzazione della situazione ex-ante rispetto alle condizioni successive all’investimento, gli stessi dovrebbero essere valutati con riferimento ad uno scenario controfattuale. Lo scenario controfattuale e come questo sarà articolato sono elementi di cui si attende maggiore dettaglio nel prossimo decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La normativa prevede che vengano forniti i dati dei consumi ex-ante, calcolati con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti. Nell’attesa di ulteriori dettagli da parte del MIMIT, tutte le imprese possono avviare una valutazione dei consumi ex-ante con metodologie tecniche e scientifiche adeguate al contesto.
Inoltre, la documentazione del progetto di innovazione dovrà descrivere come è stata realizzata la misura dei consumi ex-ante. Nei casi in cui non sia possibile riferirsi a consumi misurati nell’esercizio precedente, i consumi potrebbero essere stimati, se i dati sono desumibili da adeguata documentazione tecnica.
Tra la documentazione del progetto di innovazione includere le evidenze tecniche in previsione di futuri controlli.
La riduzione dei consumi deve essere calcolata al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. È opportuno che le imprese definiscano da subito indicatori di prestazione e variabili operative caratteristiche della struttura produttiva o del processo interessato per normalizzare i consumi ex-ante ed ex-post.
Le tempistiche di investimento giocano un ruolo cruciale nell’accesso agli incentivi, così come i contratti di fornitura. In assenza di adeguate garanzie, si ricorda che rimane a disposizione delle imprese il credito d’imposta del piano Transizione 4.0, il cui unico vincolo riguarda la consegna dei beni fissata al 30 giugno 2026.

Le certificazioni della Transizione 5.0, ex-ante ed ex-post investimento, riguardano la riduzione dei consumi energetici e devono essere tassativamente rilasciate da soggetti definiti dal MIMT. Le imprese che intendono investire utilizzando il Piano Transizione 5.0 dovranno quindi porre particolare attenzione alla selezione dei soggetti certificatori nello specifico per:
Dalle ore 12 del 7 agosto 2024 è aperta la piattaforma del GSE su cui depositare le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. Sul sito del GSE sono disponibili i modelli e le istruzioni per la loro compilazione.
Con l’ultimo recente aggiornamento del Decreto-legge Pnrr emerge ulteriormente il ruolo e la figura del GSE.
Le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il compito del GSE è quello di verificare la completezza della documentazione e trasmette al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili. A questo punto il credito risulta “prenotato”.
Le aziende fruitrici dell’incentivo 5.0 dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Tramite tali comunicazioni sarà quindi determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento. Un processo che consentirà di liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili.
Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post.
Successivamente il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Quindi si dovranno attendere cinque giorni dalla trasmissione dei dati definitivi e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
Un altro compito del GSE riguarda i controlli. Ad oggi era l’Agenzia delle Entrate a chiedere l’intervento del GSE per le valutazioni tecniche. Sulla base della documentazione tecnica prevista e dall’eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle Entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla normativa per la fruizione del beneficio.
Se le verifiche individuano una indebita fruizione dell’incentivo, il GSE informerà l’Agenzia delle Entrate che provvederà poi all’accertamento fiscale.
Non persiste la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, sempre ad eccezione del credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.
Con il termine transizione 5.0 si identifica la nuova fase evolutiva dell’industria 4.0, basata su tre pilastri:
La transizione 5.0 mira a rendere le imprese più adattabili e resilienti di fronte ai cambiamenti e alle crisi, e promuove la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2. Unendo la transizione digitale e la transizione ecologica.
Le tecnologie avanzate della transizione digitale (intelligenza artificiale, cloud computing, internet delle cose, robotica e blockchain) consentono di migliorare l’efficienza e la competitività dei processi produttivi.
La transizione ecologica favorisce il passaggio da un modello di sviluppo lineare a uno circolare e basato sulle fonti rinnovabili, favorendo la rigenerazione delle risorse.
Il piano di incentivi per l’Industria 5.0 sarà operativo per il biennio 2024/2025 e andrà tre differenti linee di intervento:
Le imprese che saranno in grado di certificare un risparmio energetico ( il 3% a livello di impresa o il 5% per il processo produttivo) potranno applicare aliquote più elevate e crescenti in base al livello di efficienza raggiunto, anche il 40%.
Il tetto massimo degli investimenti agevolabili è da 20 a 50 milioni di euro, con l’ammissione entro il limite del 10% dell’investimento agevolabile, le spese per la formazione del personale.
Per ulteriori aggiornamenti consulta l’articolo:
Da Piano Industria 4.0 ad Industria 5.0, l’evoluzione degli attuali incentivi per i beni strumentali funzionali alla digitalizzazione 4.0. Incentivi che si legheranno ad investimenti agevolati per efficienza energetica e cambiamento dei processi produttivi, con obiettivo la riduzione dalla dipendenza da combustibili fossili. Puntando quindi alla decarbonizzazione alla base del REPowerEU.
Lo scopo è sviluppare processi circolari che riutilizzino, convertano e riciclino le risorse naturali, riducano gli sprechi e l’impatto ambientale. Tecnologie come l’intelligenza artificiale e la produzione additiva impiegate per ottimizzare l’efficienza delle risorse e ridurre al minimo gli sprechi.
Si preannuncia, inoltre, l’arrivo di un credito di imposta per sostenere le spese delle PMI finalizzate all’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Come per la Commissione Europea anche l’Italia farà e sta già facendo ricorso ai crediti di imposta per il supporto alle PMI in difficoltà per il caro-energia e alle prese con la transizione ecologica.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy punta a finanziare tramite i fondi del REPowerEu anche una serie di contratti di sviluppo per progetti delle imprese in alcuni comparti chiave: batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, estrazione e recupero di materie prime critiche. Inoltre, è probabile anche l’utilizzo dell’ IPCEI per promuovere la ricerca sull’utilizzo dell’idrogeno.
A breve la cabina di regia individuerà schede e progetti fino al budget per ogni singolo intervento. La base di partenza sono 2,7 miliardi da parte dell’Italia a cui aggiungere altri fondi dal Pnrr.
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