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Revamping industriale: guida completa 2026 per modernizzare gli asset e accedere agli incentivi 4.0 e 5.0

Il revamping industriale è una delle strategie più efficaci e sostenibili per le imprese che vogliono modernizzare i propri asset produttivi, ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza energetica—senza sostenere l’investimento elevato richiesto per l’acquisto di nuovi macchinari.

Che cos’è il revamping industriale?

Il revamping industriale consiste nell’ammodernamento profondo di macchinari e impianti esistenti tramite l’integrazione di tecnologie digitali, sistemi energetici efficienti e componenti evolute, aumentando performance e vita utile senza sostituzione completa.

Perché il revamping industriale è strategico nel 2026?

Il contesto competitivo e normativo premia le aziende che modernizzano rapidamente i propri asset, con un approccio sostenibile e data-driven.

I motivi principali:

  • Evoluzione tecnologica continua (IoT, automazione avanzata, AI industriale)
  • Crescita dei costi dei nuovi macchinari
  • Incentivi nazionali in rafforzamento (4.0) e nuovi strumenti (5.0 con iperammortamento)
  • Necessità di ridurre consumi ed emissioni per allinearsi ai target ESG

Differenza tra revamping, retrofit e sostituzione

Strategia  Descrizione Investimento Downtime Benefici

Quando sceglierla

Revamping

Upgrade profondo di asset esistenti Medio Medio +Efficienza

+Digitale

+Energia

Macchine solide ma obsolete

Retrofit

Aggiunta componenti tecnologiche

Basso Basso Digitalizzazione light

Impianti recenti

Sostituzione

Nuovo macchinario Alto Alto Massime performance

Asset non recuperabili

Cosa include un intervento di revamping industriale?

Componenti tipici:

  • Nuovi PLC, CNC, HMI e sistemi di controllo avanzati
  • Sensoristica IoT per monitoraggio e manutenzione predittiva
  • Inverter, servomotori e sistemi energetici ad alta efficienza
  • Sistemi di visione artificiale e sicurezza certificata
  • Interconnessione a MES/ERP e sistemi cloud

Revamping e Transizione 4.0: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026?

La Transizione 4.0 resta attiva e strutturale nella Legge di Bilancio 2026, con credito d’imposta per beni strumentali e attività di ricerca, innovazione e design. Il revamping è ammissibile se integra funzionalità digitali e requisiti 4.0.

Quando un intervento di revamping è considerato “bene 4.0”

  • Il credito d’imposta beni strumentali 4.0 resta applicabile agli interventi che:
    • introducono digitalizzazione
    • garantiscono interconnessione
    • migliorano automazione e controllo
  • Il revamping può generare un nuovo bene “4.0 compliant” quando le componenti sostituite rinnovano il profilo tecnico-funzionale.

Revamping e Nuovo Piano Transizione 5.0: cosa cambia nel 2026?

La Legge di Bilancio 2026 conferma il Nuovo Piano Transizione 5.0, che introduce l’iperammortamento per sostenere investimenti in beni strumentali per la doppia transizione digitale ed energetica. Il revamping è ammissibile quando genera un upgrade strutturale misurabile.

Cosa prevede

Secondo il MIMIT la misura:

  • è finalizzata alla doppia transizione digitale + sostenibile,
  • utilizza lo strumento dell’iperammortamento,
  • sostiene investimenti in beni strumentali

La normativa 5.0 è stata ampliata e semplificata con le modifiche introdotte dalla Legge del 30 dicembre 2024, n. 207.

L’iperammortamento si applica al revamping?

Sì, l’iperammortamento 2026- 2028 si applica al revamping industriale solo quando l’intervento produce un bene strumentale con caratteristiche nuove o significativamente migliorate, con impatti misurabili su digitalizzazione ed efficienza energetica.

Quando il revamping può accedere all’iperammortamento:

  • sostituzione completa dei sistemi di controllo
  • introduzione massiva di sensoristica IoT
  • upgrade energetici che riducono consumi certificati
  • aggiunta di tecnologie digitali avanzate (AI, visione, robotica)

Quando non è applicabile:

  • manutenzione e riparazioni
  • sostituzioni senza upgrade digitale o energetico
  • miglioramenti di sola sicurezza obbligatoria

Come valutare se un asset è idoneo al revamping?

Una valutazione corretta dell’idoneità al revamping non riguarda solo lo stato meccanico del macchinario, ma anche la sua capacità di supportare livelli più avanzati di digitalizzazione, interconnessione e monitoraggio. Questo passaggio è fondamentale per determinare se l’intervento potrà essere qualificato come bene 4.0 o rientrare nella logica della Transizione 5.0.

Criteri principali:

  • robustezza meccanica
  • età tecnologica dei componenti
  • potenziale di interconnessione 4.0/5.0
  • impatto su OEE e consumi energetici
  • ROI e TCO rispetto alla sostituzione

Per le imprese che vogliono verificare in modo oggettivo la conformità ai requisiti tecnico‑funzionali, FI Group mette a disposizione il servizio Fiscal Audit 4.0, che analizza componenti, interconnessione, sistemi di controllo e potenziale digitale del bene.

Benefici del revamping per CFO e COO

Vantaggi economici:

  • riduzione CAPEX fino al 60%
  • maggiore utilizzo del capitale
  • accesso a incentivi 4.0 e 5.0

Vantaggi operativi:

  • riduzione downtime
  • miglioramento OEE
  • maggiore affidabilità dei dati

Vantaggi ESG:

  • riduzione consumi ed emissioni
  • allungamento vita utile asset
  • economia circolare applicata all’industria

FAQ sul revamping industriale

Il revamping industriale può essere interconnesso ai sistemi aziendali?

Sì, se gli upgrade includono PLC, IoT, sistemi SCADA o MES con requisiti 4.0.

Quanto aumenta la vita utile di un impianto revampato?

In media +7–10 anni, variabile per settore.

Gli interventi sono finanziabili?

Sì: credito d’imposta 4.0, R&S/Innovazione/Design, Sabatini, incentivi energetici, iperammortamento 5.0.

FI Group by EPSA supporta le imprese in tutte le fasi: analisi tecnica del revamping, verifica dei requisiti 4.0/5.0, rendicontazione, conformità e accesso agli incentivi.

Con oltre 20 anni di esperienza a livello internazionale e team specializzati in Italia, garantiamo un approccio Global Reach con una Local Expertise concreta e vicina alle imprese.

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Piano Transizione 5.0, tutti i dettagli aggiornati sull’incentivo 2025

Quando si applica il Piano Transizione 5.0

Si accede all’incentivo quando un investimento in beni 4.0 comporta una riduzione dei consumi energetici certificata pari a:
  • ≥ 3% sull’intera struttura produttiva, oppure
  • ≥ 5% sui processi interessati dall’investimento.
In questi casi si applicano le norme del Piano Transizione 5.0 e non più quelle del Piano Transizione 4.0. A differenza del 4.0, il credito d’imposta viene recuperato in un’unica quota, semplificando la compensazione.
Il Piano Transizione 4.0 resta operativo per gli investimenti previsti negli allegati A e B quando:
  • non generano risparmio energetico, oppure
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal 5.0.

Piano Transizione 5.0, le linee principali

  • Credito d’imposta per beni strumentali nuovi, materiali e immateriali.
  • Obbligo di riduzione dei consumi energetici certificata.
  • Maggiorazioni per investimenti green e digitali.
  • Integrazione con altre misure: ZES, ZLS, Nuova Sabatini.

Quali sono le novità 2025?

  • Proroga fino al 31 dicembre 2025.
  • Maggiorazioni per progetti green e digitali.
  • Integrazione con PNRR e fondi UE.
  • Sterilizzazione plastic tax e sugar tax.

Dotazione finanziaria aggiornata

Il Piano Transizione 5.0 è stato rifinanziato per il 2026, con risorse aggiuntive integrate nel PNRR e nella Legge di Bilancio. Le cifre definitive saranno confermate dai decreti attuativi, ma si prevede un focus su:
  • beni strumentali,
  • sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia,
  • formazione del personale.

Piano Transizione 5.0, le linee principali

Il Piano Transizione 5.0 per il 2026 conferma tre ambiti di intervento:
  • Beni strumentali: materiali e immateriali previsti negli allegati A e B, interconnessi e inseriti in progetti che garantiscano risparmio energetico minimo.
  • Autoproduzione e autoconsumo: impianti per energia rinnovabile (escluse biomasse) e sistemi di accumulo.
  • Formazione del personale: spese finalizzate all’acquisizione di competenze digitali e green, nel rispetto dei vincoli DNSH.

Beni strumentali

Per accedere all’incentivo è necessario:
  • Effettuare un investimento in beni previsti negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0.
  • Garantire interconnessione al sistema aziendale.
  • Inserire i beni in un progetto che comporti il risparmio energetico minimo richiesto.

Software ammessi (Allegato B):

  • Sistemi per monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta.
  • Applicazioni per efficienza energetica basate su IoT e dashboarding.

Autoconsumo e autoproduzione

Gli investimenti devono far parte di un progetto di innovazione che prevede l’acquisto di beni strumentali. Sono agevolati:
  • Impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili (escluse biomasse).
  • Sistemi di accumulo dell’energia prodotta.

Moduli fotovoltaici

L’incentivo è limitato ai pannelli prodotti negli Stati membri UE con efficienza minima del 21,5%.
Maggiorazioni:
  • 120% per moduli con celle UE ≥ 23,5% di efficienza.
  • 140% per moduli bifacciali ad eterogiunzione o tandem con efficienza ≥ 24%.
(Percentuali confermate dai decreti attuativi 2025, in attesa di eventuali aggiornamenti per il 2026).

Formazione del personale

Sono ammesse le spese:
  • Finalizzate all’acquisizione di competenze digitali e green.
  • Nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e autoproduzione energia.
  • Fino a un massimo di 300.000 €.

Vincoli:

  • Erogazione da soggetti esterni accreditati.
  • Esclusione per settori non conformi al principio DNSH (es. fossili, discariche, ETS ad alte emissioni).

Settori esclusi dalla formazione 5.0

Non sono agevolabili investimenti destinati a:
  • Attività connesse ai combustibili fossili.
  • Impianti ETS ad alte emissioni.
  • Discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico.
  • Processi che generano rifiuti speciali pericolosi.

Chi può beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0  

Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese che effettuano investimenti in strutture produttive in Italia, nell’ambito di progetti che garantiscano una riduzione dei consumi energetici certificata. Non vi sono limiti di forma giuridica, settore o dimensione, ma si attendono i decreti attuativi della Legge di Bilancio 2026 per confermare i dettagli.

Meccanismo di recapture

I beni agevolati devono essere mantenuti per almeno 5 anni. Se ceduti, spostati o destinati a finalità estranee all’impresa, il credito d’imposta è ridotto escludendo il costo del bene dalla base di calcolo.
  • Il maggior credito già compensato va riversato entro il termine del saldo imposte, senza sanzioni né interessi.
  • È ammessa la sostituzione con beni di caratteristiche tecniche analoghe o superiori, con attestazione dell’avvenuta sostituzione.

Cumulabilità 

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi nazionali e regionali, purché il cumulo non superi il costo sostenuto.
Novità importante: come stabilito dal DL 175/2025, non è ammessa la cumulabilità tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per i medesimi beni. Le imprese devono optare per uno dei due regimi agevolativi al momento della richiesta.

FAQ sul Piano Transizione 5.0

Quando scade?
Il piano è valido fino al 31 dicembre 2026.
Serve per forza un risparmio energetico?
Sì, è requisito chiave per l’accesso.
Quali settori sono prioritari?
Manifatturiero, energia, logistica, ma aperto a tutte le imprese che rispettano i requisiti.
Come si calcola il beneficio?
In base alla fascia di investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici certificata.

Qual è la differenza tra iperammortamento e incentivi 5.0 nel 2026?
L’iperammortamento era una misura del Piano Industria 4.0 che consentiva una maggiorazione del costo fiscale dei beni per deduzioni più elevate. Nel 2026, gli incentivi 5.0 prevedono invece un credito d’imposta diretto, legato alla riduzione dei consumi energetici e alla sostenibilità, con fruizione in un’unica quota e non tramite ammortamento.

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Guida al nuovo Decreto Transizione 5.0: incentivi da 250 Milioni €

Che cos’è il Decreto Transizione 5.0?

Il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 chiude la stagione degli incentivi Transizione 5.0, con misure urgenti per accelerare la riduzione dei consumi energetici e favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Due obiettivi principali:
  • Credito d’imposta per investimenti in tecnologie green
  • Regolamentazione delle aree idonee per impianti rinnovabili

Come funziona il credito d’imposta Transizione 5.0?

Il credito d’imposta sostiene le imprese che investono in tecnologie per l’efficienza energetica.
Scadenze chiave:
  • Stop alle domande: 27 novembre 2025
  • Integrazioni possibili fino al 6 dicembre 2025 
Scelta obbligata tra 5.0 e 4.0:
Non è consentito il cumulo tra credito Transizione 5.0 e credito per beni strumentali (L. 178/2020). Le imprese che hanno presentato entrambe le domande devono optare per uno dei due entro il 27 novembre.

Tabella riepilogativa del credito d’imposta

Elemento Dettaglio
Beneficiari Imprese che investono in tecnologie per riduzione consumi
Scadenza domanda 27 novembre 2025
Integrazioni GSE 6 dicembre 2025
Divieto di cumulo Con credito beni strumentali (L. 178/2020)
Copertura finanziaria 250 mln € (2025) + 10 mln € (2026-2027)

Controlli e sanzioni

Il GSE verifica certificazioni e requisiti. In caso di irregolarità:
  • Annullamento prenotazione
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
  • Recupero somme con interessi e sanzioni

Regolamentazione delle aree idonee per impianti rinnovabili

Il Decreto-Legge n. 175/2025 interviene per accelerare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biometano, ecc.), introducendo un quadro normativo più chiaro e semplificato. Le principali novità sono:

Definizione di “aree idonee”

Sono considerate idonee all’installazione di impianti rinnovabili:

  • Siti già occupati da impianti della stessa fonte, oggetto di rifacimento o potenziamento (senza aumento dell’area >20%).
  • Aree degradate o dismesse: cave e miniere cessate, discariche chiuse, siti oggetto di bonifica.
  • Infrastrutture strategiche: aree autostradali (entro 300 m), sedimi aeroportuali, siti ferroviari, demanio militare e altri beni statali.
  • Aree industriali e logistiche: stabilimenti, parcheggi coperti, edifici e relative pertinenze.
  • Invasi idrici e aree di servizio idrico integrato.

Aree idonee per fotovoltaico, eolico e biometano

  • Siti industriali, cave dismesse, discariche chiuse
  • Infrastrutture ferroviarie, autostradali, aeroportuali
  • Beni demaniali (difesa, giustizia, interni)

Agrivoltaico

  • Viene introdotta la definizione di impianto agrivoltaico, che consente la produzione di energia fotovoltaica senza compromettere le attività agricole e pastorali.
  • Prevede moduli elevati da terra e tecnologie di agricoltura digitale e di precisione.

Vincoli paesaggistici e ambientali

  • Divieto di installazione in:
    • Aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
    • Zone UNESCO e aree Natura 2000.
  • Fasce di rispetto:
    • 500 m per impianti fotovoltaici.
    • 3 km per impianti eolici.
  • Obbligo di parere paesaggistico non vincolante per impianti in aree idonee.

Obiettivi PNRR e semplificazioni

  • 80 GW di nuova potenza entro il 2030
  • Riduzione dei termini autorizzativi del 33%
  • Parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante

Le Regioni e Province autonome devono:

  • Entro 120 giorni approvare una legge che individui ulteriori aree idonee.
  • Rispettare criteri di tutela ambientale e agricola (SAU tra 0,8% e 3%).
  • Garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza rinnovabile al 2030 (vedi Tabella 1 allegato C-bis).

Aliquote degli incentivi: cosa dice il decreto?

Il testo ufficiale non riporta le aliquote direttamente nel DL 175/2025, perché queste sono definite dal decreto attuativo del MIMIT del 24 luglio 2024 (richiamato all’art. 15). Le aliquote restano quelle già previste per Transizione 5.0:

Credito d’imposta variabile in base alla riduzione dei consumi energetici

    • 40% per riduzione ≥ 3% dei consumi energetici complessivi
    • 35% per riduzione ≥ 6% dei consumi energetici del processo
    • 30% per riduzione ≥ 10% dei consumi energetici del processo

Perché il DL 175/2025 non prevede iperammortamento?

Il decreto di chiusura Transizione 5.0 punta su credito d’imposta perché è più rapido e certo per le imprese, in linea con gli obiettivi PNRR. L’iperammortamento è stato uno strumento tipico dei piani Industria 4.0, ma oggi è sostituito da incentivi diretti.

I prossimi passi per gli imprenditori italiani

Il decreto chiude una fase cruciale: chi non agisce subito rischia di perdere l’accesso ai fondi. Ecco cosa fare:

Checklist operativa per CFO e CEO

  • Verifica ammissibilità investimenti
  • Prenotazione credito entro il 27 novembre 2025
  • Prepara certificazioni e riduzione consumi energetici
  • Pianifica investimenti in fotovoltaico, eolico o biometano
  • Strategia fiscale: impatto sul cash flow e sul ROI

Come FI Group può aiutare

FI Group è il partner strategico per:
  • Analisi di ammissibilità e simulazione del credito
  • Gestione completa della domanda
  • Ottimizzazione fiscale e compliance
  • Pianificazione di investimenti in rinnovabili
Global Reach. Local Expertise. Offriamo consulenza internazionale con competenza locale, riducendo rischi e accelerando l’implementazione.

FAQ

Qual è il budget del Decreto Transizione 5.0?
250 milioni € per il 2025 e 10 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Quali sono le scadenze principali?
Domande entro il 27 novembre 2025; integrazioni entro il 6 dicembre 2025.
È possibile cumulare il credito con altri incentivi?
No, è vietato il cumulo con il credito per beni strumentali (L. 178/2020).
Fine incentivi e Piano Transizione 50: strategie e soluzioni

Scopri i punti chiave del webinar sulla revoca degli incentivi 5.0: chiusura delle domande il 27 novembre, impatti per le imprese e strategie di recupero. 

Il webinar gratuito del 13 novembre 2025 ha analizzato la revoca degli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0, pensato per sostenere le imprese italiane negli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. 

Durante il webinar, i nostri esperti hanno illustrato gli impatti della revoca e le strategie per affrontare questa fase di incertezza. 

 Cosa abbiamo trattato nel webinar 

  • Motivi della revoca degli incentivi 5.0 
  • Impatti immediati per le imprese  
    • Rischio finanziario per investimenti già avviati 
    • Progetti bloccati e perdita di competitività 
  • Alternative disponibili e strategie di recupero 
  • Sessione Q&A con i nostri consulenti 

👉 Guarda la registrazione completa 

FAQ – Transizione 5.0 e 4.0

Le domande per Transizione 5.0 sono chiuse?
Sì, il MIMIT ha chiuso le prenotazioni il 27 novembre 2025 a seguito dell’esaurimento delle risorse.

Cosa succede alle domande presentate dopo l’esaurimento delle risorse?Le domande presentate fino al 27 novembre 2025 sono garantite e saranno gestite secondo le modalità previste dal MIMIT. Quelle inviate dopo tale data non verranno accettate.

Il Governo sta cercando nuove risorse per Transizione 5.0?
Sì, il MIMIT è al lavoro per reperire fondi aggiuntivi, vista l’elevata adesione delle imprese alla misura.

Cosa succede alle domande presentate dopo l’esaurimento delle risorse?
Le domande restano valide e saranno considerate in ordine cronologico qualora vengano stanziate nuove risorse.

Quando sarà operativo il nuovo Piano Transizione 5.0?
Il nuovo piano entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, in piena continuità con la misura attuale.

Qual è la situazione di Transizione 4.0?
Le risorse sono quasi esaurite: il GSE segnala una disponibilità residua di circa 53 milioni di euro alle ore 13 dell’11 novembre.

Quanti nuovi progetti sono stati caricati sulla piattaforma GSE?
Dal 10 all’11 novembre sono stati caricati 742 nuovi progetti, per un valore complessivo di 231 milioni di euro.

Transizione 5.0, le FAQ del 10 aprile 2025

In attesa delle decisioni riguardanti la rimodulazione delle risorse e la pubblicazione delle versioni aggiornate del decreto attuativo e della circolare operativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al GSE, ha pubblicato una nuova versione delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.

Il 10 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il GSE, ha rilasciato un aggiornamento delle FAQ sul Piano Transizione 5.0. Questo aggiornamento ha l’obiettivo di chiarire vari aspetti della normativa, con particolare attenzione a semplificazioni, leasing, autoproduzione, fotovoltaico e cumulabilità.

Transizione 5.0 FAQ del 10 aprile 2025

I punti salienti delle nuove FAQ:

  • Semplificazioni: Sono state introdotte procedure semplificate per il calcolo del risparmio energetico, specialmente per le macchine mobili non stradali e per i beni obsoleti sostituiti.
  • Leasing: Chiarimenti specifici sono stati forniti per i beni acquisiti in leasing, inclusa la procedura semplificata per i beni riscattati.
  • Autoproduzione: Gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, a condizione che rispettino determinate condizioni.
  • Fotovoltaico: È stato aggiornato il registro dei pannelli fotovoltaici e sono stati forniti chiarimenti sul calcolo del fabbisogno energetico.
  • Cumulabilità: Sono state definite le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni con altre misure finanziate a livello nazionale ed europeo.

Il 10 aprile 2025 sono state introdotte 4 nuove FAQ e modificate 3 domande dei precedenti chiarimenti. Vediamole nel dettaglio:

FAQ capitolo 4.1 – Procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico

  • FAQ 4.23 – Procedura semplificata per la sostituzione di motori STAGE I con STAGE V
    Conferma che la sostituzione di macchinari dotati di motori STAGE I con equivalenti STAGE V consente di accedere alla procedura semplificata prevista per il calcolo del risparmio energetico. Il miglioramento tecnologico è considerato sufficiente come prova dell’efficienza, non si necessita di ulteriori documentazioni tecniche.
  • FAQ 4.24 – Procedura semplificata: tre esempi concreti
    Chiarisce come applicare il metodo semplificato in caso di sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. Il consumo del bene dismesso può essere stimato maggiorando del 5% quello del nuovo. Sono riportati tre esempi illustrano i casi più comuni:

    • la sostituzione di un singolo macchinario,
    • interventi su una linea produttiva,
    • operazioni su più processi.
      Quando questi coinvolgono l’intera struttura, il risparmio va valutato a livello complessivo in TEP.
  • FAQ 4.25 – Leasing e semplificazione
    Beni inizialmente acquisiti in leasing e poi riscattati, anche questi, possono rientrare nella procedura semplificata. Per verificarne l’ammortamento, si può fare riferimento ai coefficienti fiscali standard, come se fossero stati acquistati direttamente. Una soluzione che amplia le possibilità di accesso alle agevolazioni per molte imprese.

FAQ capitolo – Energie rinnovabili

  • FAQ 6.1 – Impianti fotovoltaici e registro ENEA dei moduli
    Qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici avvalendosi, nelle more della formazione del registro ENEA, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificare l’avvenuta iscrizione a tale registro.
  • FAQ 6.4 – Impianti esistenti e in fase di realizzazione: come si calcola il fabbisogno energetico
    Per determinare il fabbisogno energetico dell’azienda, ora è obbligatorio considerare anche l’energia già autoprodotta da impianti esistenti o in costruzione. Il fabbisogno va calcolato come somma tra l’energia prelevata dalla rete e quella autoconsumata, per evitare sovrastime e favorire un dimensionamento corretto degli impianti futuri.
  • FAQ 6.11 – Impianti fotovoltaici: cumulo con CACER e TIAD
    Gli impianti fotovoltaici per l’autoproduzione in autoconsumo a distanza possono beneficiare sia del credito d’imposta Transizione 5.0 sia dei contributi previsti dai decreti CACER e TIAD. Unico vincolo, produttore e consumatore abbiano lo stesso codice fiscale (salvo il caso di ESCo), che la struttura sia chiaramente identificabile e che sia localizzata nella stessa zona di mercato.

FAQ 8.6 – Cumulo con altri incentivi

Confermata la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri aiuti nazionali o europei riferiti a spese diverse. Il beneficio va calcolato al netto di altri contributi ottenuti per le stesse voci di costo. Un esempio pratico, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

Transizione 5.0: FAQ del 21 febbraio 2025

Pubblicate dal Mimit, il 21 febbraio 2025, le nuove FAQ che chiariscono le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 per il piano Transizione 5.0. Ecco un riassunto dei punti salienti.

Tra le principali novità, si riconfermano:

  • la semplificazione del calcolo dell’efficientamento energetico in caso di sostituzione dei beni obsoleti;
  • l’introduzione della possibilità di cumulo tra incentivi.

Revisione delle FAQ al 24 febbraio 2025:

La revisione delle FAQ al 24 febbraio 2025 è stata necessaria per chiarire un’interpretazione ambigua della FAQ 4.19 riguardante la rottamazione dei beni obsoleti sostituiti. Nella versione del 21 febbraio 2025, si affermava che “per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato“. Tuttavia, questa formulazione ha generato interpretazioni contrastanti.

La versione aggiornata del 24 febbraio 2025 specifica chiaramente che “non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito“, eliminando così ogni dubbio sull’assenza di obblighi o divieti di rottamazione o alienazione, come indicato anche nella FAQ 3.8.

Transizione 5.0: sostituzione dei beni obsoleti

La legge di bilancio 2025 introduce una semplificazione nel calcolo del risparmio energetico per la sostituzione di beni obsoleti. Se un bene è stato ammortizzato da oltre 24 mesi, è possibile presumere un risparmio energetico minimo per accedere agli incentivi del piano. Questo approccio elimina la necessità di calcoli specifici, basandosi su documentazione standardizzata come regolamenti europei e migliori tecnologie disponibili.

La norma consente, quindi, ai certificatori di basarsi su documentazione standardizzata, semplificando il processo di valutazione.

La Procedura Semplificata include:

  • Il nuovo bene deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe a quello sostituito, senza vincoli su dimensioni o potenza.
  • Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato con dichiarazioni del costruttore, perizie asseverate, report di prova o certificati di audit.
  • Per considerare un bene obsoleto, il periodo di ammortamento deve essere di almeno 24 mesi oltre la chiusura dell’ammortamento civilistico contabile.
  • Le rivalutazioni contabili dei beni non influenzano la condizione di obsolescenza.

Cumulo tra incentivi

Le FAQ chiariscono il tema del cumulo tra incentivi, reso possibile dalle modifiche della legge di bilancio 2025. Infatti, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche se finanziate con risorse europee, purché il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. Il cumulo è ammesso solo se non supera il costo sostenuto e rispettando i divieti di cumulo previsti dalle altre agevolazioni.

Esempio, se un’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica solo al residuo 40% dei costi.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, a condizione che non si superi il costo sostenuto. Il criterio della nettizzazione si applica anche alla cumulabilità tra Transizione 5.0 e ZES.

Ulteriori chiarimenti

Le FAQ trattano anche altri argomenti rilevanti, tra cui:

  • Patto di riservato dominio: Chiarimenti sulle condizioni e modalità di applicazione.
  • Distributori automatici: Norme specifiche per l’installazione e gestione.
  • Perizia sulle caratteristiche dei beni strumentali: Indicazioni su come documentare le caratteristiche tecniche dei beni.
  • Attività produttive che generano rifiuti speciali pericolosi: Linee guida per la gestione e smaltimento di questi rifiuti.

Procedura semplificata

Le FAQ introducono una nuova procedura semplificata per la sostituzione di beni obsoleti. Ad esempio, la FAQ 4.19 chiarisce che il nuovo bene deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe a quello sostituito, ma non ci sono vincoli su dimensioni o potenza. La FAQ 4.20 specifica le norme di settore da seguire per dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica.

Ammortamento dei beni

La FAQ 4.21 chiarisce che per considerare un bene obsoleto, il periodo di ammortamento deve essere di almeno 24 mesi oltre la chiusura dell’ammortamento civilistico contabile. Eventuali rivalutazioni contabili non influenzano questa condizione.

Cumulo tra incentivi

Le FAQ 8.6 e 8.7 forniscono chiarimenti sul tema del cumulo tra incentivi, reso possibile dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025. La FAQ 8.6 spiega che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche se finanziate con risorse europee, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. Questo significa che il cumulo è ammesso solo se non supera il costo sostenuto e rispettando i divieti di cumulo previsti dalle altre agevolazioni.

Un esempio pratico chiarisce che, se un’impresa ha già beneficiato di un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica solo al residuo 40% dei costi.

La FAQ 8.7 specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, a condizione che non si superi il costo sostenuto. Questo criterio di nettizzazione si applica anche alla cumulabilità tra Transizione 5.0 e ZES.

Patto di riservato dominio

La FAQ 2.17 affronta la questione del contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni. Per determinare il momento rilevante ai fini dell’agevolazione, si fa riferimento all’articolo 109 del TUIR, che considera le spese di acquisizione dei beni sostenute alla data della consegna o spedizione, o alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, indipendentemente dalle clausole di riserva della proprietà.

In risposta alla domanda se un contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta Transizione 5.0, la risposta è affermativa.

Perizia tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0

La FAQ 2.18 chiarisce che le imprese già in possesso di un attestato di conformità o perizia asseverata per beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, rilasciati per il credito d’imposta Transizione 4.0, possono utilizzare la stessa documentazione per il credito d’imposta Transizione 5.0. Non è necessario produrre una nuova attestazione, poiché la verifica delle caratteristiche tecniche dei beni è la stessa richiesta da entrambi i crediti.

Transizione 5.0 ed i distributori automatici

La FAQ 4.18 riguarda i distributori automatici di bevande e alimenti ubicati presso i siti delle aziende clienti. Per verificare i requisiti di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0, si possono utilizzare due modalità alternative:

  • Misurare l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori.
  • Valutare il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.

La scelta tra queste modalità è alternativa e deve essere coerente tra la certificazione ex ante e ex post.

DNSH e rifiuti pericolosi

La FAQ 10.1, quasi completamente riscritta, offre un’interpretazione più chiara delle condizioni per l’ammissibilità dei progetti di innovazione che generano rifiuti speciali pericolosi. Il decreto attuativo specifica che non sono ammissibili i progetti che generano elevate dosi di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni:

  • progetti che non incrementano i rifiuti pericolosi per unità di prodotto.
  • Progetti che generano rifiuti destinati a operazioni di recupero o smaltimento specifiche.
  • Siti industriali che non producono più del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento.
  • Siti industriali che negli ultimi cinque anni non hanno superato per più di due anni i limiti di produzione di rifiuti pericolosi.

La FAQ fornisce un flusso per verificare il rispetto di queste condizioni, determinando l’ammissibilità dei progetti di innovazione.

Il nuovo aggiornamento per il piano Transizione 5.0, risponde a una serie di dubbi, un intervento di cui si discute molto e atteso dai tecnici del settore. Le FAQ affrontano ancora una volta tematiche complesse e questioni aperte, tali approfondimenti andranno a facilitare l’implementazione delle nuove normative.

Transizione 5.0: chiusura temporanea piattaforma per aggiornamento crediti d’imposta

Il GSE comunica che la Piattaforma informatica dedicata alla Transizione 5.0, sarà temporaneamente non disponibile dalle ore 18:00 del 3 febbraio alle ore 18:00 del 5 febbraio 2025. Questa interruzione del servizio è necessaria per adeguare la piattaforma alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Transizione 5.0: aggiornamento crediti d’imposta

Le modifiche principali riguardano:

  • la rimodulazione degli scaglioni di investimento
  • e la ridefinizione delle maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, le prime due fasce di investimento saranno unificate in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, con aliquote del 35%, 40% e 45% a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguita.

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici, sarà introdotta una maggiorazione del 30% per i pannelli con moduli di tipo a), mentre le maggiorazioni per i moduli di tipo b) e c) saranno incrementate rispettivamente al 40% e al 50%.

Impatto sulle comunicazioni per crediti 5.0 già trasmessi

È importante sottolineare che queste modifiche hanno valore retroattivo per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025. Questo potrebbe comportare effetti positivi in termini di maggiori importi dei crediti d’imposta prenotati. A seguito dell’aggiornamento, la piattaforma procederà al ricalcolo automatico dei crediti d’imposta già prenotati in conformità alle nuove disposizioni.

Transizione 5.0: comunicazioni alle imprese interessate

Le imprese interessate riceveranno dal GSE, tramite PEC, entro il 7 febbraio 2025, una comunicazione contenente l’aggiornamento del credito d’imposta e delle ricevute precedentemente emesse. Questo aggiornamento riguarderà sia le richieste in fase di prenotazione che quelle in fase di conferma del versamento dell’acconto e di completamento.

Ripristino del servizio

La piattaforma tornerà pienamente operativa a partire dalle ore 18:00 del 5 febbraio 2025. Invitiamo tutti gli utenti a pianificare le proprie attività tenendo conto di questa chiusura temporanea e a consultare il sito istituzionale del GSE per ulteriori informazioni.

Transizione 5.0: emendamento del Governo alla Legge di Bilancio

Il Governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che introduce importanti miglioramenti e semplificazioni al piano Transizione 5.0. Tra le novità principali, troviamo la cumulabilità totale con altri incentivi, l’aumento del primo scaglione da 2,5 a 10 milioni di euro e la semplificazione del calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti. Tuttavia, non è previsto un aumento delle aliquote, assorbito dalla cumulabilità estesa.

Transizione 5.0: principali novità dell’emendamento

  1. Cumulabilità totale con altri incentivi: il piano Transizione 5.0 potrà essere cumulato con tutte le misure di incentivo, comprese quelle finanziate dai fondi europei. Questo rappresenta un’eccezione unica nell’ambito delle misure del PNRR, concessa dalla Commissione Europea. Secondo Marco Calabrò, capo della segreteria tecnica del ministro delle Imprese e del Made in Italy, questa cumulabilità richiederà il rispetto del divieto del doppio finanziamento, per cui non si potranno coprire gli stessi costi con due incentivi. Le imprese potranno utilizzare un incentivo e, sulla quota restante, qualsiasi altro incentivo, inclusi quelli regionali finanziati con risorse europee.
  2. Aumento del primo scaglione: il primo scaglione di investimenti passa da 2,5 a 10 milioni di euro, mantenendo le aliquote più alte dell’attuale primo scaglione. Questo significa che le aliquote del primo scaglione si applicheranno anche al secondo scaglione, rendendo la misura più attrattiva senza necessità di aumentare le aliquote. Calabrò ha spiegato che, con l’arrivo della cumulabilità totale dell’incentivo, le aliquote attuali risultano già adeguate.
  3. Semplificazione per i beni strumentali obsoleti: viene semplificato il calcolo del risparmio per i beni strumentali che hanno completato il loro piano di ammortamento da oltre 24 mesi. Questo riguarda macchinari che solitamente vengono ammortati in 7 anni e che, dopo altri 24 mesi, ne hanno quindi almeno 9. L’emendamento semplifica la sostituzione di un bene di questa vetustà, supponendo che raggiunga in ogni caso i requisiti per entrare nella prima fascia di efficientamento.
  4. Semplificazioni per le ESCo: le ESCo (Energy Service Companies) potranno essere beneficiarie degli incentivi, con una presunzione di efficientamento per i contratti di EPC (Energy Performance Contracting). Questo significa che l’intervento di una ESCo con un contratto finalizzato al miglioramento delle performance energetiche è già di per sé garanzia che il risultato sarà conseguito. Inoltre, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, o in alternativa, del locatario.

Le aliquote della Transizione 5.0

Le aliquote non subiranno un aumento, ma verranno applicate le aliquote del primo scaglione anche al secondo scaglione, fino a 10 milioni di euro. Questo rende la misura più attrattiva senza necessità di aumentare le aliquote. Con l’arrivo della cumulabilità totale dell’incentivo, le aliquote attuali risultano già adeguate.

Maggiorazioni per il fotovoltaico

Il nuovo schema delle maggiorazioni per il fotovoltaico prevede incentivi per tutti i tipi di pannelli: 30% per i pannelli di tipo a), 40% per quelli di tipo b) e 50% per quelli di tipo c). Questo schema sostituisce l’attuale versione del piano, che prevede maggiorazioni solo per gli impianti basati sui pannelli di tipo b) e c), che purtroppo non sono disponibili sul mercato. I pannelli di tipo a) scontano la concorrenza dei pannelli cinesi, che costano 2,5 volte in meno.

Transizione 5.0: tempistiche e applicazione

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche già avviate. Tuttavia, manca la mini proroga della scadenza per gli investimenti, che sarà definita in un prossimo provvedimento. Il Governo si assumerà l’onere di comprimere i tempi di rendicontazione, garantendo alla Commissione il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026, cioè in due soli mesi dalla conclusione delle pratiche.

Si rimane in attesa della pubblicate di nuove FAQ per offrire ulteriori chiarimenti alle imprese. Non ci sono ancora novità sul fronte DNSH, ma il Governo sta discutendo con la Commissione Europea per non escludere le imprese energivore dagli incentivi.

Oltre la Transizione 5.0: incentivi e agevolazioni fiscali

Il webinar FI Group ha analizzato le opportunità di finanziamento pubblico per imprese che investono in tecnologie, sostenibilità e innovazione, con focus su: 

  • Transizione 4.0 e 5.0 
  • Cumulo di incentivi fiscali e crediti d’imposta maggiorati 
  • Criteri di premialità e classi di efficientamento 

Combinazione di bandi regionali, SIMEST, Nuova Sabatini e Contratti di Sviluppo 

Un confronto concreto tra esperti e imprese su come massimizzare il rendimento degli investimenti e accedere alle agevolazioni fiscali più vantaggiose. 

Relatori 

  • Nicola Strangis – Sales Leader Italia, FI Group 
  • Elena Perini – Country Manager Italia, FI Group 
  • Magner Steffens – CEO Europa, Audaces 

Guarda la registrazione del webinar

FAQ 

Cos’è il Piano Transizione 5.0?
Un programma di incentivi per imprese che investono in digitalizzazione, efficienza energetica e innovazione sostenibile. 

È possibile cumulare gli incentivi?
Sì, in molti casi è possibile combinare credito d’imposta 5.0 con bandi regionali, SIMEST e Nuova Sabatini. 

Chi può accedere agli incentivi 5.0?
Imprese di qualsiasi dimensione che investono in tecnologie abilitanti e progetti green. 

Quali sono i criteri di premialità?
Efficientamento energetico, riduzione delle emissioni e investimenti in innovazione digitale. 

Vuoi sfruttare gli incentivi 5.0 e ridurre il carico fiscale?
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Transizione 5.0: la rivoluzione degli incentivi 5.0

Il Governo italiano ha presentato un emendamento al Decreto Fiscale per rivoluzionare il Piano Transizione 5.0. L’emendamento introduce due scaglioni di investimento (fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni) e aliquote fino al 60%. Le modifiche sono retroattive e valide anche per pratiche già avviate.

Dettagli del Piano Transizione 5.0

  • Scaglioni di investimento: si passa dagli attuali tre scaglioni (fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni) a due sole soglie di investimento: fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni.
  • Aliquote: per investimenti fino a 10 milioni, le aliquote sono del 50%, 55%, e 60%. Per investimenti da 10 a 50 milioni, le aliquote sono del 15%, 20%, e 25%. Questo cambiamento mira a incentivare le imprese ad aumentare il tetto degli investimenti, rendendo conveniente anche la fascia minore di efficientamento energetico. Ad esempio, il 50% di aliquota minima per la terza fascia è superiore all’attuale aliquota massima per la prima fascia, pari al 45%.
  • Maggiorazioni per fotovoltaico: le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici cambiano significativamente. Attualmente, non sono previste maggiorazioni per quelli di tipo a), mentre la maggiorazione è fissata al 20% per quelli di tipo b) e al 40% per quelli di tipo c). L’emendamento prevede maggiorazioni per tutti i tre tipi di impianti: 30% per quelli di tipo a), 40% per quelli di tipo b) e 50% per quelli di tipo c). In teoria, l’aliquota massima può arrivare fino al 90% nel caso in cui un’impresa abbia diritto al 60% di aliquota sui beni trainanti e prenda dei pannelli di tipo c) con una maggiorazione del 50%. Nello scenario più realistico di un’impresa con un’aliquota del 50% sui trainanti e prenda pannelli di tipo a), grazie alla maggiorazione del 30%, l’aliquota sui pannelli sale comunque al 65%.
  • Cumulabilità con la ZES: un’altra novità importante è la cumulabilità degli incentivi del piano Transizione 5.0 con quelli delle Zone Economiche Speciali (ZES). Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’impostazione iniziale che non permetteva la cumulabilità.

Incentivi Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’importante opportunità per le imprese italiane di aumentare i loro investimenti e migliorare l’efficienza energetica. Con aliquote fino al 60% e la possibilità di cumulare gli incentivi con la ZES, il piano offre vantaggi significativi per chi investe in innovazione e sostenibilità.

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Nuove FAQ sul Piano Transizione 5.0: chiarimenti e semplificazioni per gli incentivi 5.0

Il 2 novembre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato nuove FAQ relative al Piano Transizione 5.0, offrendo interpretazioni più aperte della normativa. Questi aggiornamenti mirano a semplificare l’accesso agli incentivi e ampliare le casistiche ammesse.

Le nuove FAQ semplificano il calcolo della riduzione dei consumi energetici per le imprese che ampliano la produzione in nuove strutture produttive. Viene spiegato come configurare lo scenario controfattuale per i beni customizzati e complessi, facilitando l’accesso agli incentivi. Gli impianti di illuminazione e condizionamento per il settore terziario sono ora ammessi al beneficio, ampliando le opportunità per le imprese di questo settore. Sono stati forniti chiarimenti specifici per le macchine agricole, rendendo più chiaro il processo di accesso agli incentivi.

A quasi un mese dall’ultimo rilascio dell’8 ottobre, con circa 70 milioni sui 6,3 miliardi disponibili utilizzati, il Ministero ha risposto alle pressioni di Confindustria con queste nuove FAQ.

Sono attese ulteriori modifiche strutturali, le principali riguarderanno l’aumento delle aliquote degli incentivi 5.0, con l’aliquota più alta che dovrebbe passare dal 45% al 50%, e l’innalzamento della soglia del primo scaglione da 2,5 milioni a 5 o 10 milioni. Inoltre, ci sarà un aumento delle maggiorazioni per incentivare l’acquisto di pannelli fotovoltaici Made in Europe. Le scadenze attuali saranno posticipate di 4 mesi, portando le deadline al 30 aprile 2026 per gli investimenti e al 30 giugno 2026 per l’interconnessione e comunicazione ex post. Infine, sarà possibile presentare simultaneamente più progetti per la stessa struttura produttiva, superando l’attuale vincolo.

Queste modifiche mirano a rendere il Piano Transizione 5.0 più accessibile e vantaggioso per le imprese italiane.

Nuove FAQ sul Piano Transizione 5.0: i temi principali

Cantieri Temporanei

La FAQ 2.14 chiarisce che per i beni destinati a cantieri temporanei, le imprese possono indicare i dati della sede legale.

ESCo e Incentivi

La FAQ 2.15 estende gli incentivi alle ESCo, specificando che queste aziende, che operano come contractor, sono le beneficiarie degli incentivi per i miglioramenti energetici implementati presso le aziende clienti.

Leasing e Acconti

La FAQ 2.16 permette di bypassare il limite del 20% di acconto per il leasing, considerando sufficiente la stipula del contratto di leasing e l’impegno con il fornitore.

Macchine Agricole

La FAQ 3.7 elimina l’obbligo del certificato di rottamazione per le macchine agricole, richiedendo solo la dismissione nominale.

Beni Sostituiti

La FAQ 3.8 chiarisce che non è necessario alienare i beni sostituiti, ma è utile mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali.

Impianti di Illuminazione e Climatizzazione

La FAQ 3.9 ammette gli impianti di illuminazione e climatizzazione per alberghi, ospedali e strutture commerciali, se gestiti da software di gestione energetica efficiente.

Macchine Agricole Semoventi

La FAQ 3.10 include le macchine agricole semoventi tra i beni ammissibili agli incentivi, anche se non omologate per la circolazione stradale.

Nuove Linee Produttive

La FAQ 4.12 spiega come calcolare il risparmio energetico per nuove linee produttive in strutture diverse, utilizzando lo scenario controfattuale o confrontando gli indicatori di prestazione energetica.

Campagne di Misura

La FAQ 4.13 chiarisce che le campagne di misura non richiedono una frequenza di campionamento minima, ma devono determinare indicatori di prestazione energetica efficaci e ripetibili.

Settore Agricolo

La FAQ 4.14 definisce “struttura produttiva” e “processo produttivo” nel settore agricolo, specificando le fasi agronomiche e le attrezzature utilizzate.

Scenario Controfattuale per Beni Complessi

La FAQ 4.16 permette di “spacchettare” impianti complessi e customizzati, concentrando l’analisi sui componenti più energivori quando non è possibile trovare beni comparabili sul mercato. Si raccomanda l’uso dell’analisi di Pareto per identificare le parti con maggiore impatto sui consumi energetici.

Sistemi di Power Quality

La FAQ 4.17 chiarisce che per i sistemi di Power Quality si considerano solo i consumi di elettricità, inclusi i servizi generali e ausiliari.

Autoconsumo a Distanza

La FAQ 6.7 specifica le zone di mercato per l’autoconsumo a distanza, indicando dove localizzare i siti di autoproduzione e autoconsumo.

Requisiti per Impianti Fotovoltaici

La FAQ 6.8 spiega come dimostrare i requisiti per ottenere incentivi per il fotovoltaico, richiedendo conformità alle norme tecniche e attestazioni di produzione UE.

Impianti Solari Termici

La FAQ 6.9 include gli impianti solari termici tra le rinnovabili ammesse agli incentivi, a condizione che il calore prodotto sia destinato al processo produttivo.

Normalizzazione dei Consumi Energetici

La FAQ 6.10 permette di “normalizzare” il fabbisogno energetico per gli impianti di autoproduzione, aggiustando i consumi dell’anno precedente per riflettere meglio le esigenze future.

Rifiuti Speciali Pericolosi

La FAQ 10.1 chiarisce le eccezioni per le attività che generano rifiuti speciali pericolosi, specificando le condizioni necessarie per avvalersi dell’eccezione.

Efficientamento delle Rotte delle Flotte

La FAQ 10.2 conferma l’ammissibilità dei progetti di innovazione per la gestione dei flussi logistici e l’ottimizzazione dei percorsi, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e migliorando l’efficienza operativa.

Scarica le FAQ MIMIT

Preparati a sfruttare al meglio queste nuove opportunità!

Le richieste per sbloccare il Piano Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 sta incontrando diverse difficoltà a decollare, principalmente a causa di tempistiche ristrette e complessità nell’interpretazione delle disposizioni. Nonostante le FAQ del MIMIT e del GSE abbiano chiarito alcuni aspetti, permangono punti poco chiari e altri che non convincono le imprese.

Le principali richieste di Confindustria includono:

  1. Semplificazione e proroga: estendere i termini per la conclusione degli investimenti oltre il 31 dicembre 2025.
  2. Principio DNSH: maggiore flessibilità nell’applicazione del principio DNSH per includere più imprese.
  3. Cumulabilità: permettere il cumulo del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi parzialmente finanziati con fondi europei.
  4. Mantenimento dei requisiti: introdurre una tolleranza del 2% per la riduzione dei consumi energetici.
  5. Interventi in diverse strutture produttive: considerare i dati dell’impianto dismesso per la verifica della riduzione dei consumi energetici.
  6. Fotovoltaico e sistemi di accumulo: includere sistemi con efficienza del modulo pari almeno al 20% e prevedere premialità per sistemi di accumulo agli ioni di litio prodotti nell’UE.
  7. Sistemi di co-generazione: ampliare le tecnologie incluse nell’allegato A per una gestione efficiente dell’energia.
  8. Scenario controfattuale: maggiore chiarezza e flessibilità nella definizione dello scenario controfattuale.
  9. Passaggio tra Transizione 5.0 e 4.0: semplificare il passaggio tra i due piani evitando duplicazioni di adempimenti.

Hai progetti di innovazione che potrebbero accedere all’incentivo Transizione 5.0? Contattaci per valutare i migliori incentivi per la tua impresa.

FAQ Mimit e del GSE per la Transizione 5.0

Pubblicate sul sito del GSE le prime FAQ sul piano Transizione 5.0. In collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state date le prime risposte a quesiti comuni relative l’incentivo per la transizione digitale e green delle imprese.

FAQ Transizione 5.0

A seguire alcune delle FAQ riportate sul sito del GSE.

E’ possibile cumulare Il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
  • Fondo sociale europeo + (FSE)
  • Fondo per la transizione giusta (JTF)
  • Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  • Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.

In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

  • il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024.

Quali sono gli investimenti agevolabili nell’ambito del piano Transizione 5.0 e quali condizioni devono possedere?

La misura Transizione 5.0 supporta i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che mirano a ridurre i consumi energetici della struttura produttiva o dei processi coinvolti. Per essere agevolabili, questi progetti devono comportare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi interessati di almeno il 5%.

Gli investimenti devono essere effettuati in:

  • Beni materiali nuovi: Strumentali all’esercizio d’impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
  • Beni immateriali nuovi: Inclusi software per la gestione d’impresa, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica.

Sono agevolabili anche:

  • Investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, esclusi quelli a biomassa.
  • Spese per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese, fino al 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali, con un limite di 300 mila euro.

Alcune categorie di beni sono escluse dall’agevolazione, come veicoli, beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, e beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione. Inoltre, gli interventi non devono arrecare danni significativi all’ambiente, in conformità con il principio DNSH (Do No Significant Harm).

È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione?

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.

Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Chi può rilasciare la perizia tecnica asseverata prevista dall’ art.16 del Decreto Ministeriale del 24 luglio 2024?

La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento (per il dettaglio si veda il Capitolo 2 della Circolare Operativa).

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l’eventuale investimento finalizzato all’autoproduzione?

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Fonte: https://supportogse.service-now.com/

Le novità del decreto direttoriale del Piano Transizione 5.0

Pubblicato il decreto direttoriale che dispone l’apertura, dalle ore 12 del 7 agosto 2024, della piattaforma del GSE e del via libera del Piano Transizione 5.0. Si tratta della versione ufficiale, l’ultima versione del documento ricalca in larga parte le ultime bozze approfondite negli articoli precedenti, confermando le principali novità di cui si è sentito parlare: 

  • modificato il divieto di cumulo;
  • ampliate le figure dei certificatori;
  • incrementate le esclusioni dal divieto generale relativo al regolamento DNSH.

Divieto di cumulo Piano Transizione 5.0

L’articolo 11 si focalizza sul divieto di cumulo, modificato rispetto alle bozze precedenti, non prevendo più la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, sempre ad eccezione del credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.

Si rimane in attesa delle linee guida con gli esempi per l’applicazione del piano.

Regolamento DNSH

Si ricorda che il principio DNSH (Do No Significant Harm) richiede che gli interventi previsti dal PNRR non arrechino danno significativo all’ambiente. Il piano Transizione 5.0 fa parte del PNRR, quindi, è soggetto al rispetto di questo principio. Il l Governo sta lavorando per semplificare l’applicazione del principio DNSH come causa di esclusione delle attività del piano Transizione 5.0.

Certificatori

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Inoltre, per quanto riguarda la perizia tecnica asseverata si precisa che i relativi attestati dovranno essere adottati sulla base degli appositi modelli che verranno messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.

Testo del decreto direttoriale Piano Transizione 5.0

Il decreto attuativo definisce le procedure per l’accesso al bonus Transizione 5.0. Agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

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Decreto attuativo per il Piano Transizione 5.0: le basi di accesso all’incentivo 5.0

Rivediamo le caratteristiche principali dell’incentivo del Piano Transizione 5.0.

L’incentivo 5.0 si applicherà agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016. Il requisito fondamentale è la riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l’intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall’investimento.

Per i beni rientranti negli allegati A e B, per determinare il momento in cui il progetto d’investimento è completato, si applicano le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Si conferma che gli investimenti ammessi sono agevolabili nel limite massimo complessivo di 50.000.000€ annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla data di avvio del medesimo progetto.

Inoltre, sono agevolati anche:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  • Le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Si ricorda che è obbligatorio il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, con la necessità di apportare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento). Il credito di imposta 5.0 sarà quindi pari a:

Percentuale credito d’imposta Quota investimenti agevolata
35 per cento del costo fino a 2,5 milioni di euro
15 per cento del costo tra 2,5 e 10 mln
5 per cento del costo tra 10 e 50 mln

Piano Transizione 5.0: aliquote e percentuali maggiorate dell’incentivo 5.0

Alle aliquote ordinarie dell’incentivo 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate per risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.

  • 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6%, o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

Contattaci per accedere agli incentivi 5.0.

Incentivi 5.0: iter di richiesta del beneficio

Pubblicato il Decreto Attuativo relativo al Piano Transizione 5.0 con alcune modifiche alle bozze dei mesi precedenti, vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti all’iter di accesso per gli incentivi 5.0.

Iter di richiesta incentivi 5.0

La procedura di accesso al credito d’imposta ha subito poche modifiche ed si conferma il ruolo centrale del GSE. Funzioni di controllo del GSE da tenere a mente:

  • fase di controllo della documentazione allegata alla comunicazione preventiva
  • controllo corretta comunicazione delle comunicazioni ex ante ed ex post.
  • comunicazione mensile al MIMIT dell’elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni.

A seguito della conferma della prenotazione delle risorse da parte del GSE, l’impresa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato trasmette a sua volta una comunicazione in cui riporta gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto (in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

Abolita definitamente, da parte del MEF, la possibilità di far slittare il completamento dell’investimento fino al 30 aprile 2025 nel caso in cui, entro il 2024, fosse stato versato al venditore un acconto di almeno il 50% dei costi di acquisizione.

Questa modifica vuole spingere la chiusura degli investimenti per il 2024 entro l’anno di riferimento.

Progetti di innovazione

Per quanto riguarda i progetti di innovazione, sono ammissibili quelli avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentati all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali si consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimenti non inferiore a 5%.

Per i beni rientranti negli allegati A e B, al fine di determinare il momento in cui il progetto d’investimento è da considerarsi completato, si applicano le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Inoltre, si conferma che gli investimenti ammessi sono agevolabili nel limite massimo complessivo di 50.000.000€ annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla data di avvio del medesimo progetto.

Anteprima Decreto attuativo piano Transizione 5.0

È in circolazione la bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 che, quindi, è finalmente vicino ad essere realtà. In attesa della pubblicazione, mettiamo in risalto alcuni contenuti.

Definizioni Chiave fornite dal Decreto attuativo piano Transizione 5.0

Il decreto introduce il concetto di “impresa di nuova costituzione”, includendo aziende attive o con cambiamenti sostanziali nei prodotti/servizi da meno di sei mesi. 

Per la misurazione del risparmio energetico conseguito si potrà far riferimento a uno scenario controfattuale e non alla misurazione dei consumi registrati nell’anno precedente.

Struttura Produttiva

Si parla di siti con una o più unità locali, con autonomia tecnica e organizzativa, che possono beneficiare di aliquote differenti per il calcolo dei risparmi energetici. I risparmi devono essere calcolati con aliquote differenti, questo dipende se si fa riferimento alla struttura produttiva o al singolo processo interessato dall’investimento. 

Incentivi inclusi dal Decreto attuativo piano Transizione 5.0

Gli incentivi inclusi sono quelli focalizzati sulla transizione digitale ed energetica, con chiarimenti anche sugli impianti fotovoltaici e sui costi agevolabili.

Incentivi per le rinnovabili

Oltre al fotovoltaico sono agevolabili le spese relative a:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

I parametri che devono essere rispettati sono:

  • dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
  • costo massimo ammissibili delle spese è calcolato in euro/kW che varia a seconda della tipologia di impianto rinnovabile;
  • i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Pratiche richieste dal Decreto attuativo piano Transizione 5.0

Potrà essere attiva una sola pratica alla volta per ciascuna impresa. Nel caso in cui il progetto di innovazione faccia riferimento a due o più processi interessati, occorre prendere come riferimento l’intera struttura produttiva. 

Per consentire alle imprese di fruire del doppio plafond per il biennio, il MIMIT sta pensando di consentire alle imprese di considerare chiuse al 31/12/2024 anche le pratiche che si concluderanno entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31/12/2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell’ammontare degli investimenti. Punto in attesa di ulteriori chiarimenti. 

Certificazione

Previsto un ampliamento dei soggetti abilitati alla certificazione, per attestare la riduzione dei consumi energetici. 

Il soggetto che si occuperà delle verifiche documentali e dei controlli sul campo sarà il GSE, questo per ciascun progetto di innovazione e a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva. 

Ribadita la validità del periodo di osservazione, per cui le aziende non possono alienare i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione. Il medesimo periodo di osservazione vale anche per gli obiettivi di risparmio energetico.

Perizia per la parte 4.0 

Occorrerà attestare le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Oltre che l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le modalità rimangono le stesse:  

  • perizia o attestazione di conformità sopra i 300.000 euro  
  • oppure autodichiarazione del legale rappresentante se il valore dei beni è inferiore. 

Il soggetto che redirà la perizia per la componente dei beni 4.0 può essere anche lo stesso che segue la pratica relativa al progetto di innovazione. 

Formazione

Sbloccato anche al credito formazione per accompagnare le imprese nel percorso di transizione. 

Definito l’elenco delle attività ammesse, raggruppate in due elenchi: 

  • attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green, 
  • formazione sulla transizione digitale. 

I progetti formativi

I progetti formativi devono avere durata non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di questi quattro ambiti:

  • integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
  • tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
  • analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
  • impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili).

In più serve includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su:

  • integrazione digitale dei processi aziendali;
  • cybersecurity;
  • business data analyitcs;
  • intelligenza artificiale e Machine learning.

In fine, si rimane in attesa, oltre che dell’approvazione della bozza del Decreto, della circolare contenente le linee guida e un ulteriore decreto che renderà operativa la piattaforma del GSE.

Con questi strumenti, l’Italia si dimostra all’avanguardia nella corsa verso l’innovazione e la sostenibilità. È il momento di accelerare gli investimenti ed accogliere il cambiamento!

Come pianificare investimenti 5.0

Il Piano Transizione 5.0 richiede un’attenta pianificazione per rispettare tempi, procedure e massimizzare i risultati degli importanti benefici.

Il nuovo Piano presenta una complessità gestionale maggiore rispetto al precedente Piano Transizione 4.0, questo per via delle tempistiche di attuazione degli investimenti e delle relative certificazioni. Ecco i punti da seguire per una corretto accesso agli incentivi 5.0:

  • saper dare una chiara definizione dei progetti di innovazione;
  • fare un’accurata misurazione dei consumi ex-ante;
  • dare una stima puntale dei consumi ex-post;
  • rispettare gli stringenti vincoli temporali;
  • scegliere i giusti soggetti certificatori.

Progetti di innovazione

Delineare gli ambiti del progetto di innovazione necessario al conseguimento della riduzione di consumi energetici richiede di definire attentamente il perimetro di interesse del progetto stesso. Come già detto più volte, per definizione l’incentivo è riconosciuto se l’impresa, effettuando investimenti in beni materiali e immateriali consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva.

Cosa si intende per struttura produttiva?

Per struttura produttiva si intende il sito, costituito anche da più edifici contigui, finalizzato alla produzione di beni e/o servizi, entro il quale sia realizzato un ciclo produttivo e parte di un ciclo produttivo, oppure sia erogato un servizio o una parte di un servizio. Il processo interessato è invece una fase di lavorazione di un processo produttivo o di un servizio, con relative attività correlate, all’interno del quale sono introdotti i beni oggetto di investimento.

Sarà quindi necessario per l’azienda effettuare una scelta tra struttura produttiva e processo interessato.

Come effettuare la scelta? Consultaci per un’analisi del tuo “Progetto di innovazione” e la conseguente definizione delle soglie di accesso al beneficio fiscale.

Nuovi processi o ampliamento di processi esistenti

Quando gli investimenti effettuati da imprese esistenti comportano una sostanziale modifica del processo o servizio reso, tale da non consentire una corretta normalizzazione della situazione ex-ante rispetto alle condizioni successive all’investimento, gli stessi dovrebbero essere valutati con riferimento ad uno scenario controfattuale. Lo scenario controfattuale e come questo sarà articolato sono elementi di cui si attende maggiore dettaglio nel prossimo decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La misurazione dei consumi ex-ante

La normativa prevede che vengano forniti i dati dei consumi ex-ante, calcolati con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti. Nell’attesa di ulteriori dettagli da parte del MIMIT, tutte le imprese possono avviare una valutazione dei consumi ex-ante con metodologie tecniche e scientifiche adeguate al contesto.

Inoltre, la documentazione del progetto di innovazione dovrà descrivere come è stata realizzata la misura dei consumi ex-ante. Nei casi in cui non sia possibile riferirsi a consumi misurati nell’esercizio precedente, i consumi potrebbero essere stimati, se i dati sono desumibili da adeguata documentazione tecnica. 

Metodologia misurazione consumi ex-ante:

  • la base temporale di riferimento sarà sempre pari a 12 mesi. Consumi misurati o stimati dovranno essere riportati a tale riferimento temporale;
  • la misura dei consumi sarà espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)per consentire l’equivalenza tra le diverse fonti di approvvigionamento energetico.

Tra la documentazione del progetto di innovazione includere le evidenze tecniche in previsione di futuri controlli.

Stima dei consumi ex-post

La riduzione dei consumi deve essere calcolata al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. È opportuno che le imprese definiscano da subito indicatori di prestazione e variabili operative caratteristiche della struttura produttiva o del processo interessato per normalizzare i consumi ex-ante ed ex-post.

Vincoli temporali della Transizione 5.0 e della Transizione 4.0

Le tempistiche di investimento giocano un ruolo cruciale nell’accesso agli incentivi, così come i contratti di fornitura. In assenza di adeguate garanzie, si ricorda che rimane a disposizione delle imprese il credito d’imposta del piano Transizione 4.0, il cui unico vincolo riguarda la consegna dei beni fissata al 30 giugno 2026.

Soggetti certificatori

Le certificazioni della Transizione 5.0, ex-ante ed ex-post investimento, riguardano la riduzione dei consumi energetici e devono essere tassativamente rilasciate da soggetti definiti dal MIMT. Le imprese che intendono investire utilizzando il Piano Transizione 5.0 dovranno quindi porre particolare attenzione alla selezione dei soggetti certificatori nello specifico per:

  • certificazioni energetiche;
  • certificazioni relative agli allegati A e B, quindi relative all’investimento in beni materiali e immateriali. Il progetto è infatti condizionato alla validità dell’investimento ai sensi degli allegati A e B (cosiddetto investimento “trainante”).
  • Verificare che la certificazione dell’EGE sia relativa al settore industriale (non civile).
  • I soggetti incaricati alla certificazione devono dimostrare pregresse competenze negli ambiti dei processi industriali oggetto dell’investimento.
Il ruolo del GSE nell’accesso al nuovo incentivo 5.0

Dalle ore 12 del 7 agosto 2024 è aperta la piattaforma del GSE su cui depositare le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. Sul sito del GSE sono disponibili i modelli e le istruzioni per la loro compilazione.

Con l’ultimo recente aggiornamento del Decreto-legge Pnrr emerge ulteriormente il ruolo e la figura del GSE.

Il ruolo del GSE pre-investimento per incentivo 5.0

Le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il compito del GSE è quello di verificare la completezza della documentazione e trasmette al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili. A questo punto il credito risulta “prenotato”.

Le aziende fruitrici dell’incentivo 5.0 dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Tramite tali comunicazioni sarà quindi determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento. Un processo che consentirà di liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili.

Il ruolo del GSE post-investimento incentivo 5.0

Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post.

Successivamente il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Quindi si dovranno attendere cinque giorni dalla trasmissione dei dati definitivi e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.

I controlli del GSE

Un altro compito del GSE riguarda i controlli. Ad oggi era l’Agenzia delle Entrate a chiedere l’intervento del GSE per le valutazioni tecniche. Sulla base della documentazione tecnica prevista e dall’eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle Entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla normativa per la fruizione del beneficio.

Se le verifiche individuano una indebita fruizione dell’incentivo, il GSE informerà l’Agenzia delle Entrate che provvederà poi all’accertamento fiscale.

Cumulabilità dell’incentivo 5.0

Non persiste la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. La misura resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, sempre ad eccezione del credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.

Il testo completo del Piano Transizione 5.0

Pubblicate la Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e le disposizioni attuative del Pnrr, è così via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 rientranti nel “Piano transizione 5.0”. Un nuovo credito d’imposta per sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Consulta gli articoli dedicati agli incentivi 5.0 di FI Group:

Il testo completo del Piano Transizione 5.0

L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 38 del decreto legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Art. 38. Transizione 5.0

  1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
  2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
  3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ( Energy Dashboarding ); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a) .
  5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a) , b) e c) del medesimo articolo 12; b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a) , e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.
  6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  7. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
  8. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata: a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
  9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
  10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b) . Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano: a) ex ante , la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post , l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante . Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
  12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
  13. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’ International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
  16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litis consorte necessario ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute; b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21; e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6; g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
  18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione europea, nonché a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell’investimento e al credito di imposta spettante, all’effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
Piano Transizione 5.0: le aliquote

Pubblicate le aliquote del Piano Transizione 5.0. Disponibile anche il Decreto Pnrr con le specifiche del credito d’imposta transizione 5.0.

Incentivo alla doppia transizione digitale ed energetica

Il piano Transizione 5.0 introduce un incentivo alla doppia transizione dei processi produttivi, quella digitale ed energetica, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

Potranno accedervi imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica. Il requisito di accesso al nuovo incentivo sarà quello di presentare un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).

Inoltre, il progetto di innovazione dovrà essere focalizzato su beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica come definito dal piano Industria 4.0.

Se i requisiti base sopraccitati saranno rispettati, verranno inclusi anche gli investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse) e le spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica. Quest’ultime, in particolare, saranno ammesse solo entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto a 300.000 euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

Le aliquote del piano Transizione 5.0

Le aliquote di base del credito d’imposta, quando l’investimento porta a una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Quando, invece, l’investimento porta ad ottenere una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

La doppia certificazione

Le imprese dovranno produrre una doppia certificazione, prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • certificazione ex ante;
  • comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • una certificazione ex post;
  • comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Contenuto e modalità delle due comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno illustrate nel futuro decreto attuativo. In generale, serviranno al Ministero per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.

Infine sarà necessaria un’ultima certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Certificazioni ex ante e ex post

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente, professionista da reperire tramite apposita lista, che sarà disposta dal futuro decreto attuativo.

  • Ex ante : deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).
  • Ex post: attesterà l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

In ultimo, solo le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Transizione 4.0, continuità con la 5.0

Per le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del piano Transizione 4.0. Il tutto solamente nel caso di acquisto di beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione.

Infatti, il piano Transizione 4.0 continuerà ad essere operativo per investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 (con estensione ai beni consegnati entro il 30 giugno 2026 a patto di aver versato entro l’anno precedente un acconto di almeno il 20% al venditore).

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Gli incentivi per l’Industria 5.0

Cos’è la transizione 5.0

Con il termine transizione 5.0 si identifica la nuova fase evolutiva dell’industria 4.0, basata su tre pilastri:

  • umano-centrismo;
  • resilienza;
  • sostenibilità.

La transizione 5.0 mira a rendere le imprese più adattabili e resilienti di fronte ai cambiamenti e alle crisi, e promuove la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2. Unendo la transizione digitale e la transizione ecologica.

Le tecnologie avanzate della transizione digitale (intelligenza artificiale, cloud computing, internet delle cose, robotica e blockchain) consentono di migliorare l’efficienza e la competitività dei processi produttivi.

La transizione ecologica favorisce il passaggio da un modello di sviluppo lineare a uno circolare e basato sulle fonti rinnovabili, favorendo la rigenerazione delle risorse.

Il piano di incentivi per l’Industria 5.0

Il piano di incentivi per l’Industria 5.0 sarà operativo per il biennio 2024/2025 e andrà tre differenti linee di intervento: 

  • l’acquisto di beni 4.0;
  • gli investimenti per l’autoproduzione;
  • l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
  • la formazione del personale sui temi della transizione ecologica.

I fondi disponibili per gli incentivi 5.0

  • 3.780 milioni di euro per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico;
  • 1.890 milioni di euro per agevolare autoconsumo e autoproduzione;
  • 630 milioni di euro per la formazione.

Agevolazione Industria 5.0

Le imprese che saranno in grado di certificare un risparmio energetico ( il 3% a livello di impresa o il 5% per il processo produttivo) potranno applicare aliquote più elevate e crescenti in base al livello di efficienza raggiunto, anche il 40%.

Il tetto massimo degli investimenti agevolabili è da 20 a 50 milioni di euro, con l’ammissione entro il limite del 10% dell’investimento agevolabile, le spese per la formazione del personale.

Per ulteriori aggiornamenti consulta l’articolo:

Piano Transizione 5.0: crediti al 40% per investimenti fino a 30 milioni di euro

Aliquote al 40% per investimenti fino a 30 milioni di euro, ecco come il piano Transizione 5.0 sta attirando l’attenzione di molti. Il piano Transizione 5.0 punta alla complementarità tra digitale e sostenibilità agevolando la revisione dei processi produttivi delle imprese in ottica green, per sapere come sarà implemento questo processo si deve attendere il termite delle trattative con l’Unione europea.

Piano Transizione 5.0: transizione digitalizzazione

Si presume che la parte 4.0 del piano, legata alla digitalizzazione e non solo, resterà invariata fino a fine 2025. Le aliquote attualmente disponibili:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per quelli fino a 20 milioni di euro.

Piano Transizione 5.0: transizione ecologica

Le principali novità riguardano l’aspetto green della manovra. Nello specifico alla proposta di aliquote del 40% per investimenti fino a 30 milioni.

Il tutto sarà respo possibile riadattando il meccanismo dei crediti d’imposta. Il focus sarà virato dalla merceologia (quindi dai corrispettivi allegati A e B di riferimento) alla progettualità in ottica green. Tale progettualità potrà quindi essere incentivata con le aliquote fino al 40% per investimenti fino a 30 milioni.

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Piano Industria 5.0

Piano Industria 5.0: il MIMIT punta sui crediti d’imposta per digitale, green ed energia da fonti rinnovabili

Da Piano Industria 4.0 ad Industria 5.0, l’evoluzione degli attuali incentivi per i beni strumentali funzionali alla digitalizzazione 4.0. Incentivi che si legheranno ad investimenti agevolati per efficienza energetica e cambiamento dei processi produttivi, con obiettivo la riduzione dalla dipendenza da combustibili fossili. Puntando quindi alla decarbonizzazione alla base del REPowerEU.

Lo scopo è sviluppare processi circolari che riutilizzino, convertano e riciclino le risorse naturali, riducano gli sprechi e l’impatto ambientale. Tecnologie come l’intelligenza artificiale e la produzione additiva impiegate per ottimizzare l’efficienza delle risorse e ridurre al minimo gli sprechi.

Si preannuncia, inoltre, l’arrivo di un credito di imposta per sostenere le spese delle PMI finalizzate all’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Come per la Commissione Europea anche l’Italia farà e sta già facendo ricorso ai crediti di imposta per il supporto alle PMI in difficoltà per il caro-energia e alle prese con la transizione ecologica. 

Quadro temporaneo degli aiuti di Stato legato emergenza Ucraina

  • REPowerEu – sezione 2.6:Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica
  • REPowerEu – sezione 2.8: Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un’economia a zero emissioni nette

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy punta a finanziare tramite i fondi del REPowerEu anche una serie di contratti di sviluppo per progetti delle imprese in alcuni comparti chiave: batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, estrazione e recupero di materie prime critiche. Inoltre, è probabile anche l’utilizzo dell’ IPCEI per promuovere la ricerca sull’utilizzo dell’idrogeno.

A breve la cabina di regia individuerà schede e progetti fino al budget per ogni singolo intervento. La base di partenza sono 2,7 miliardi da parte dell’Italia a cui aggiungere altri fondi dal Pnrr.

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