


L’iperammortamento 2026 introduce un nuovo meccanismo di cumulabilità con altre agevolazioni – come Nuova Sabatini, Credito ZES Unica, SIMEST e bandi nazionali o regionali – che cambia profondamente il modo di calcolare il beneficio fiscale.
La cumulabilità iperammortamento nel 2026 è infatti ammessa solo se la maggiorazione viene calcolata sul costo netto dell’investimento, ossia al netto dei contributi e delle sovvenzioni ricevute sullo stesso bene.
La maggiorazione non si applica più automaticamente al costo lordo, ma solo dopo aver sottratto gli aiuti ottenuti. Questo incide in modo significativo sulla convenienza delle combinazioni di incentivi e richiede ai CFO simulazioni fiscali più sofisticate e consapevoli.
La cumulabilità iperammortamento consente di utilizzare l’iperammortamento insieme ad altri incentivi, ma la maggiorazione si calcola solo sul costo netto dell’investimento, al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
Nel regime 2026, la cumulabilità iperammortamento è ammessa dal legislatore solo, a condizione che la base di calcolo dell’iperammortamento sia ridotta delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso bene.
Il comma 431 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabilisce che:
Con il nuovo iperammortamento la maggiorazione si applica al costo dell’investimento ridotto dei contributi ricevuti, non più al costo lordo.
In pratica, l’iperammortamento non scompare, ma si ridimensiona quando entra in gioco un contributo a fondo perduto o una sovvenzione.
In sintesi, la cumulabilità iperammortamento nel 2026 non è più automatica, ma richiede una valutazione puntuale del costo netto e delle sovvenzioni imputabili allo stesso investimento.
Partiamo da:
Costo netto:
C_netto = C − (K × C) = C × (1 − K)
Maggiorazione iperammortamento:
M = C_netto × α
dove α = 180%, 100% o 50%
Risparmio IRES (24%):
Risparmio = M × 24%
Beneficio totale:
Contributo diretto + risparmio IRES da iperammortamento
Nota: la sovvenzione riduce solo la base dell’iperammortamento, non il diritto alla maggiorazione.
Con la Sabatini la base iperammortamento si riduce del contributo ricevuto, ma il cumulo resta conveniente.
Investimento: 100.000 €
Contributo Sabatini (10%): 10.000 €
Base netta:
100.000 − 10.000 = 90.000 €
Maggiorazione 180%:
90.000 × 180% = 162.000 €
Risparmio IRES (24%):
162.000 × 24% = 38.880 €
Beneficio totale:
10.000 € (Sabatini) + 38.880 € = 48.880 €
Confronto:
Solo iperammortamento: 43.200 €
Iper + Sabatini: 48.880 €
👉 Il cumulo è positivo, ma l’effetto moltiplicatore è attenuato dal costo netto.
Con la ZES la base iperammortamento può ridursi molto, ma il beneficio complessivo resta elevato.
Investimento: 100.000 €
Credito ZES (60%): 60.000 €
Base netta:
100.000 − 60.000 = 40.000 €
Maggiorazione 180%:
40.000 × 180% = 72.000 €
Risparmio IRES:
72.000 × 24% = 17.280 €
Beneficio totale:
60.000 € + 17.280 € = 77.280 € (77,28% dell’investimento)
Fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili alla ZES e alla dimensione d’impresa.
Nel caso di combinazione tra iperammortamento e strumenti SIMEST, il principio applicabile è quello della nettizzazione del costo agevolabile.
In concreto:
L’iperammortamento continua quindi ad applicarsi, ma esclusivamente sul costo effettivamente sostenuto dall’impresa, al netto delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso investimento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e del limite del 100% del costo.
Un’impresa realizza nel 2026 un investimento 4.0 pari a 1.000.000 €.
L’investimento è supportato da:
Ai fini della cumulabilità con l’iperammortamento, la base di calcolo deve essere determinata come segue.
Base netta per iperammortamento:
1.000.000 − 200.000 = 800.000 €
La quota di finanziamento agevolato SIMEST, in quanto forma di debito e non di sovvenzione, non riduce la base di calcolo dell’iperammortamento
Maggiorazione 180%:
800.000 × 180% = 1.440.000 €
Risparmio IRES:
1.440.000 × 24% = 345.600 €
Beneficio totale: 545.600 €, pari a oltre il 54% dell’investimento.
Questo esempio evidenzia come, nonostante la riduzione della base iperammortamento, la combinazione tra contributo diretto e deduzione fiscale possa risultare significativamente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo iperammortamento.
Nota di compliance: Ai fini della cumulabilità, solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base dell’iperammortamento, mentre i finanziamenti agevolati non incidono sul costo netto. Resta fermo il rispetto del regime de minimis, dei massimali SIMEST e del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Il beneficio va sempre simulato confrontando scenari con e senza cumulo.
Formula sintetica:
Beneficio totale = contributo diretto + (base netta × aliquota iper × 24%)
È essenziale simulare più combinazioni prima di aderire a bandi o strumenti finanziari.
Le imprese dovrebbero:
Nel regime 2026, la cumulabilità degli incentivi non dipende solo dalle aliquote, ma anche dalla sequenza con cui vengono pianificati e applicati.
In particolare:
Una pianificazione non coordinata può ridurre sensibilmente il beneficio complessivo o generare criticità in fase di controllo.
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Sì, ma solo se la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni sugli stessi costi. È vietato il cumulo con il credito beni strumentali 2025 e con Transizione 5.0 sul medesimo investimento.
Il costo netto riduce la base su cui applicare la maggiorazione del 180%, 100% o 50%, ma può aumentare il beneficio complessivo se il contributo diretto è rilevante.
No. In alcuni casi un contributo modesto riduce troppo la base dell’iperammortamento. Per questo la cumulabilità iperammortamento va sempre valutata tramite simulazioni preventive.
Sì. La cumulabilità iperammortamento è ammessa con SIMEST, ma la maggiorazione si applica solo al netto della quota a fondo perduto. La parte di finanziamento agevolato non riduce la base dell’iperammortamento.
No. Il costo netto incide solo sulla base di calcolo fiscale dell’iperammortamento. L’ammortamento civilistico resta calcolato sul costo lordo del bene iscritto in bilancio.
Il costo netto va dimostrato tramite documentazione contabile, certificazione dei contributi ricevuti e corretta imputazione delle sovvenzioni sugli stessi costi agevolati, in coerenza con perizia tecnica e certificazione contabile
No. Solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base di calcolo dell’iperammortamento. I finanziamenti agevolati non incidono sulla base iperammortamento in quanto non rappresentano un contributo diretto sul costo del bene.
La Zona Economica Speciale Unica è un regime agevolativo che semplifica le procedure amministrative e offre incentivi fiscali alle imprese che investono nel Mezzogiorno. Dal 2024 ha sostituito le precedenti ZES regionali, creando un perimetro unico che comprende tutte le regioni del Sud Italia, l’Abruzzo e, dal 2025, anche Marche e Umbria.
| Anno | Risorse stanziate |
|---|---|
| 2026 | 2,3 miliardi € |
| 2027 | 1 miliardo € |
| 2028 | 750 milioni € |
Il beneficio riguarda investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle aree ZES Unica. Restano invariati i requisiti di ammissibilità e le modalità di calcolo del credito.
Il 2026 conferma la proroga del credito d’imposta ZES, che potrà essere cumulato con:
Con la Legge 18 novembre 2025, n. 171, la ZES Unica è stata estesa alle regioni Marche e Umbria, con l’obiettivo di sostenere territori in transizione economica. Le imprese che investono in queste aree possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, previa comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025.
L’estensione introduce anche semplificazioni amministrative tramite lo Sportello Digitale ZES, favorendo l’insediamento produttivo e la riduzione della burocrazia.
La ZES Unica Mezzogiorno, istituita con il DL 124/2023 e operativa dal 1° gennaio 2024, rappresenta una infrastruttura normativa di rilievo sistemico per la politica industriale nel Sud Italia. L’unificazione delle otto ZES regionali ha generato un ecosistema agevolativo semplificato, orientato a favorire investimenti produttivi, reindustrializzazione e reshoring in territori a bassa densità di sviluppo.
Questa misura si inserisce nel quadro più ampio della finanza agevolata nazionale, in sinergia con strumenti come Transizione 5.0, Contratti di sviluppo Invitalia, Fondo sviluppo e coesione e PNRR.
La ZES Unica 2025-2028 non è solo un incentivo, ma un dispositivo di politica economica avanzata. Le imprese che sapranno anticipare la transizione normativa, strutturare gli investimenti in modo strategico e interfacciarsi con partner esperti in finanza agevolata, potranno ottenere benefici fiscali rilevanti, rafforzare la propria posizione competitiva e contribuire al rilancio industriale del Sud Italia.
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Credito d’imposta ZES agricoltura: comunicazioni dal 20 novembre
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 18 settembre 2024 introduce le misure attuative del credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (“ZES unica”). Le imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura possono presentare domanda dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025. Per il 2024, il contributo è limitato a 40 milioni di euro.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione copre acquisti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, inclusi macchinari, impianti e attrezzature nuove, anche tramite locazione finanziaria. Sono inclusi anche terreni e immobili strumentali agli investimenti. La ZES unica comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Requisiti per l’accesso
Le imprese devono utilizzare i beni nella struttura produttiva ubicata nella ZES. Il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% dell’investimento agevolato. Il credito d’imposta non è applicabile a investimenti inferiori a 50mila euro.
Settore pesca e acquacoltura
Il decreto dettaglia gli investimenti agevolabili nel settore della pesca e dell’acquacoltura, come quelli per ridurre l’impatto ambientale, migliorare la sicurezza dei pescatori e aumentare la produttività.
Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese agricole, forestali, piccole e medie imprese o microimprese attive nella pesca e acquacoltura. Sono escluse le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero per aiuti illegittimi.
Modalità di accesso
Le domande devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025. Il modello e le modalità di invio saranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia. Le imprese devono dichiarare eventuali altri aiuti di Stato ricevuti.
Condizioni
I beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione. Il credito è rideterminato se i beni sono dismessi o venduti entro cinque anni. Le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno cinque anni.
Raddoppiati i fondi per il credito d’imposta Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, 1,6 miliardi di euro che portano le risorse complessivamente disponibili a 3,27 miliardi. Questo grazie al decreto contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.
Il decreto legge prevede un aumento di 1,6 miliardi di euro della dotazione della Zes Unica. Infatti, viene così raddoppiato l’importo iniziale aumentando così la percentuale del credito d’imposta fruibile. Il credito di imposta fruibile passerà da 17,67% a oltre il 34% . Percentuale che potrebbe ancora crescere in vista delle prevedibili rinunce, aumentando favorevolmente e ulteriormente le condizioni delle imprese.
Le imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’attestazione del completamento dell’investimento tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Questa comunicazione, “a pena di decadenza dall’agevolazione”, dovrà confermare che gli investimenti indicati sono stati realizzati entro il 15 novembre 2024.
La comunicazione dovrà contenere:
Aperta la finestra di presentazione delle domande per la ZES unica dal 12 giugno 2024 fino al 12 luglio 2024, esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite incaricato tramite apposito software dell’Agenzia delle Entrate. Il credito riguarda gli investimenti da destinare a strutture produttive già esistenti o che saranno impiantate nel Sud Italia.
Con i Provvedimenti dell’11 giugno 2024 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello Comunicazione per la fruizione del credito per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Disponibili, inoltre, istruzioni e modalità di trasmissione.
La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica, dal 12 giugno al 12 luglio 2024.
Possono effettuare l’invio della comunicazione il beneficiario o un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software “Zes Unica” sul sito dell’Agenzia.
Entro cinque giorni, sarà disponibile nell’area riservata del sito, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto. Lo scarto avviene se:
Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia. Il provvedimento dell’Agenzia indica la percentuale di riparto (rispetto al limite di spesa fissato a 1.800 milioni di euro).
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta:
Per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, il provvedimento prevede la presentazione di comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.