



L’iperammortamento 2026 introduce un nuovo meccanismo di cumulabilità con altre agevolazioni – come Nuova Sabatini, Credito ZES Unica, SIMEST e bandi nazionali o regionali – che cambia profondamente il modo di calcolare il beneficio fiscale.
La cumulabilità iperammortamento nel 2026 è infatti ammessa solo se la maggiorazione viene calcolata sul costo netto dell’investimento, ossia al netto dei contributi e delle sovvenzioni ricevute sullo stesso bene.
La maggiorazione non si applica più automaticamente al costo lordo, ma solo dopo aver sottratto gli aiuti ottenuti. Questo incide in modo significativo sulla convenienza delle combinazioni di incentivi e richiede ai CFO simulazioni fiscali più sofisticate e consapevoli.
La cumulabilità iperammortamento consente di utilizzare l’iperammortamento insieme ad altri incentivi, ma la maggiorazione si calcola solo sul costo netto dell’investimento, al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
Nel regime 2026, la cumulabilità iperammortamento è ammessa dal legislatore solo, a condizione che la base di calcolo dell’iperammortamento sia ridotta delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso bene.
Il comma 431 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabilisce che:
Con il nuovo iperammortamento la maggiorazione si applica al costo dell’investimento ridotto dei contributi ricevuti, non più al costo lordo.
In pratica, l’iperammortamento non scompare, ma si ridimensiona quando entra in gioco un contributo a fondo perduto o una sovvenzione.
In sintesi, la cumulabilità iperammortamento nel 2026 non è più automatica, ma richiede una valutazione puntuale del costo netto e delle sovvenzioni imputabili allo stesso investimento.
Partiamo da:
Costo netto:
C_netto = C − (K × C) = C × (1 − K)
Maggiorazione iperammortamento:
M = C_netto × α
dove α = 180%, 100% o 50%
Risparmio IRES (24%):
Risparmio = M × 24%
Beneficio totale:
Contributo diretto + risparmio IRES da iperammortamento
Nota: la sovvenzione riduce solo la base dell’iperammortamento, non il diritto alla maggiorazione.
Con la Sabatini la base iperammortamento si riduce del contributo ricevuto, ma il cumulo resta conveniente.
Investimento: 100.000 €
Contributo Sabatini (10%): 10.000 €
Base netta:
100.000 − 10.000 = 90.000 €
Maggiorazione 180%:
90.000 × 180% = 162.000 €
Risparmio IRES (24%):
162.000 × 24% = 38.880 €
Beneficio totale:
10.000 € (Sabatini) + 38.880 € = 48.880 €
Confronto:
Solo iperammortamento: 43.200 €
Iper + Sabatini: 48.880 €
👉 Il cumulo è positivo, ma l’effetto moltiplicatore è attenuato dal costo netto.
Con la ZES la base iperammortamento può ridursi molto, ma il beneficio complessivo resta elevato.
Investimento: 100.000 €
Credito ZES (60%): 60.000 €
Base netta:
100.000 − 60.000 = 40.000 €
Maggiorazione 180%:
40.000 × 180% = 72.000 €
Risparmio IRES:
72.000 × 24% = 17.280 €
Beneficio totale:
60.000 € + 17.280 € = 77.280 € (77,28% dell’investimento)
Fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili alla ZES e alla dimensione d’impresa.
Nel caso di combinazione tra iperammortamento e strumenti SIMEST, il principio applicabile è quello della nettizzazione del costo agevolabile.
In concreto:
L’iperammortamento continua quindi ad applicarsi, ma esclusivamente sul costo effettivamente sostenuto dall’impresa, al netto delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso investimento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e del limite del 100% del costo.
Un’impresa realizza nel 2026 un investimento 4.0 pari a 1.000.000 €.
L’investimento è supportato da:
Ai fini della cumulabilità con l’iperammortamento, la base di calcolo deve essere determinata come segue.
Base netta per iperammortamento:
1.000.000 − 200.000 = 800.000 €
La quota di finanziamento agevolato SIMEST, in quanto forma di debito e non di sovvenzione, non riduce la base di calcolo dell’iperammortamento
Maggiorazione 180%:
800.000 × 180% = 1.440.000 €
Risparmio IRES:
1.440.000 × 24% = 345.600 €
Beneficio totale: 545.600 €, pari a oltre il 54% dell’investimento.
Questo esempio evidenzia come, nonostante la riduzione della base iperammortamento, la combinazione tra contributo diretto e deduzione fiscale possa risultare significativamente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo iperammortamento.
Nota di compliance: Ai fini della cumulabilità, solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base dell’iperammortamento, mentre i finanziamenti agevolati non incidono sul costo netto. Resta fermo il rispetto del regime de minimis, dei massimali SIMEST e del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Il beneficio va sempre simulato confrontando scenari con e senza cumulo.
Formula sintetica:
Beneficio totale = contributo diretto + (base netta × aliquota iper × 24%)
È essenziale simulare più combinazioni prima di aderire a bandi o strumenti finanziari.
Le imprese dovrebbero:
Nel regime 2026, la cumulabilità degli incentivi non dipende solo dalle aliquote, ma anche dalla sequenza con cui vengono pianificati e applicati.
In particolare:
Una pianificazione non coordinata può ridurre sensibilmente il beneficio complessivo o generare criticità in fase di controllo.
FI Group by EPSA supporta le imprese nella scelta della combinazione più efficiente e conforme.
FI Group by EPSA Italia affianca CFO e direzioni fiscali con:
Vuoi capire qual è la combinazione ottimale per i tuoi investimenti 2026‑2028?
Il team FI Group by EPSA può costruire un piano di cumulabilità iperammortamento su misura, allineato al tuo piano industriale.
Sì, ma solo se la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni sugli stessi costi. È vietato il cumulo con il credito beni strumentali 2025 e con Transizione 5.0 sul medesimo investimento.
Il costo netto riduce la base su cui applicare la maggiorazione del 180%, 100% o 50%, ma può aumentare il beneficio complessivo se il contributo diretto è rilevante.
No. In alcuni casi un contributo modesto riduce troppo la base dell’iperammortamento. Per questo la cumulabilità iperammortamento va sempre valutata tramite simulazioni preventive.
Sì. La cumulabilità iperammortamento è ammessa con SIMEST, ma la maggiorazione si applica solo al netto della quota a fondo perduto. La parte di finanziamento agevolato non riduce la base dell’iperammortamento.
No. Il costo netto incide solo sulla base di calcolo fiscale dell’iperammortamento. L’ammortamento civilistico resta calcolato sul costo lordo del bene iscritto in bilancio.
Il costo netto va dimostrato tramite documentazione contabile, certificazione dei contributi ricevuti e corretta imputazione delle sovvenzioni sugli stessi costi agevolati, in coerenza con perizia tecnica e certificazione contabile
No. Solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base di calcolo dell’iperammortamento. I finanziamenti agevolati non incidono sulla base iperammortamento in quanto non rappresentano un contributo diretto sul costo del bene.

Il trasferimento tecnologico è oggi una delle principali leve di competitività industriale. Con la pubblicazione dell’Atto di indirizzo strategico 2026–2028, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) definiscono una strategia nazionale volta a trasformare l’eccellenza scientifica italiana in innovazione industriale, crescita economica e attrazione di investimenti.
Il trasferimento tecnologico è il processo che consente di trasformare i risultati della ricerca scientifica in applicazioni industriali, prodotti, servizi e modelli di business adottabili dal mercato.
Il trasferimento tecnologico include attività come:
Non si tratta solo di brevetti, ma di percorsi strutturati che accompagnano le tecnologie lungo i diversi livelli di maturità (TRL).
Nonostante l’elevata qualità della ricerca, l’Italia fatica a trasformare conoscenza in valore industriale. La strategia nazionale nasce per colmare questo divario strutturale.
Negli ultimi anni:
Il risultato è una frattura tra ricerca e impresa, che limita la capacità di scalare tecnologie e competere nei settori deep-tech.
Dal punto di vista delle imprese, la vera novità non è l’elenco degli strumenti previsti, ma il tentativo di coordinare in modo strutturale risorse che finora hanno operato in maniera frammentata.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico definisce priorità, strumenti e governance per rafforzare l’ecosistema italiano dell’innovazione nel triennio 2026–2028.
Il piano è formalizzato nell’Atto di indirizzo strategico 2026–2028 in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, adottato in attuazione della Legge 18 dicembre 2025, n. 190.
La consultazione pubblica, svoltasi tra aprile e maggio 2026, ha coinvolto:
Questo passaggio ha rafforzato l’impianto della strategia, rendendola più aderente alle esigenze del sistema produttivo.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico si articola in sette linee di intervento integrate.
Per le imprese innovative, la strategia apre la strada a percorsi più continui tra ricerca, sperimentazione e mercato, riducendo il rischio tipico delle fasi intermedie di sviluppo tecnologico e migliorando la prevedibilità degli investimenti in innovazione.
Viene istituita una Cabina di regia interministeriale MIMIT–MUR con funzioni di:
Le roadmap coprono l’intera catena del valore:
La strategia punta a ridurre la frammentazione attraverso:
Il Fondo orienta le risorse verso progetti capaci di superare la “valle della morte” tecnologica, con valutazioni basate su risultati concreti.
Nasce il programma EIC Ready, per aumentare il successo italiano in Horizon Europe ed EIC Accelerator.
La strategia mira a rafforzare:
La Pubblica Amministrazione (PA) assume un ruolo attivo nel trasferimento tecnologico, non solo come regolatore, ma come soggetto abilitante: mette a disposizione infrastrutture reali per la sperimentazione, utilizza appalti innovativi per sostenere nuove soluzioni e valorizza i dati pubblici come leva di innovazione.
La strategia individua quattro priorità tecnologiche in linea con le politiche europee.
Il Fondo per il trasferimento tecnologico finanzia progetti orientati al mercato lungo tutta la catena TRL.
Le risorse complessive arrivano fino a 250 milioni di euro, con valutazioni annuali basate su KPI.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico crea nuove opportunità per le imprese innovative.
Il trasferimento tecnologico diventa così una leva strutturale di politica industriale.
Gli incentivi fiscali accelerano l’adozione industriale delle tecnologie sviluppate tramite il trasferimento tecnologico.
Gli strumenti come:
agiscono come vettori di assorbimento delle tecnologie mature nelle PMI.
Una gestione non strutturata del trasferimento tecnologico può ridurre l’impatto degli investimenti.
La strategia nazionale affronta questi rischi con strumenti di governance e valutazione più rigorosi.
FI Group by EPSA supporta imprese e centri di ricerca nella valorizzazione delle tecnologie e nell’accesso agli incentivi.
FI Group by EPSA affianca:
in tutte le fasi:
Il trasferimento tecnologico è al centro della nuova strategia nazionale per l’innovazione. Se attuata con continuità, la strategia 2026–2028 può trasformare l’eccellenza scientifica italiana in valore industriale, rafforzando la competitività delle imprese e il posizionamento del Paese nelle tecnologie strategiche del futuro.
La sfida non sarà definire nuove strategie, ma rendere operativi strumenti che, per la prima volta, mirano a funzionare come un sistema unico lungo l’intero percorso dalla ricerca al mercato.
È il processo che consente di trasformare i risultati della ricerca scientifica in prodotti, servizi o soluzioni industriali adottabili dal mercato, attrÈaverso brevetti, proof of concept, licensing e spin-off.
L’obiettivo dell’Atto di indirizzo è ridurre il divario tra eccellenza scientifica e applicazione industriale, sostenendo lo sviluppo di tecnologie mature, l’attrazione di capitali e la crescita delle imprese innovative.
È il piano definito da MIMIT e MUR per il periodo 2026–2028, finalizzato a rafforzare il collegamento tra ricerca e impresa e a migliorare la competitività del sistema produttivo italiano.
Possono beneficiarne imprese di ogni dimensione, PMI, startup innovative, spin-off universitari, centri di ricerca e soggetti dell’ecosistema dell’innovazione coinvolti in progetti di ricerca applicata e industrializzazione.
La Pubblica Amministrazione diventa un attore attivo: mette a disposizione infrastrutture per la sperimentazione, utilizza appalti innovativi per sostenere nuove tecnologie e valorizza i dati pubblici come leva di innovazione.
Il Fondo per il trasferimento tecnologico è uno strumento finanziario dedicato a sostenere progetti di proof of concept, prototipazione e dimostrazione industriale, con particolare attenzione alle fasi intermedie della maturità tecnologica.
Le tecnologie prioritarie sono: semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie. A queste si affiancano aree come energia, robotica, materiali avanzati e cybersicurezza.
Il trasferimento tecnologico alimenta lo sviluppo delle tecnologie, mentre Transizione 4.0 e 5.0 ne favoriscono l’adozione industriale attraverso incentivi fiscali, riducendo tempi e rischi di investimento per le imprese.
I rischi principali riguardano una valutazione errata del TRL, una protezione IP insufficiente, l’assenza di partner industriali e una scarsa integrazione con strumenti finanziari e capitale di rischio.
FI Group by EPSA affianca imprese e centri di ricerca nella strutturazione dei progetti, nell’accesso a fondi e incentivi, nell’integrazione con crediti d’imposta e bandi europei, garantendo compliance e riduzione del rischio. Richiedi una consulenza dedicata.

La misura “Energia per la competitività internazionale” è un intervento straordinario di SIMEST pensato per sostenere le imprese italiane che, nel corso del 2026, hanno subito un impatto economico rilevante a causa dell’aumento dei costi energetici e della contrazione dei ricavi.
L’iniziativa nasce in risposta alle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare al conflitto nell’area del Golfo Persico, che ha generato un nuovo shock sui mercati energetici, incidendo direttamente sulla struttura dei costi delle imprese italiane.
Si tratta di un finanziamento agevolato con quota a fondo perduto, progettato per rafforzare la solidità finanziaria e preservare la competitività internazionale, con un focus specifico su PMI, imprese energivore e imprese di filiera, anche quando non esportatrici dirette.
“Energia per la competitività internazionale” è un finanziamento agevolato SIMEST, affiancato da un contributo a fondo perduto, destinato alle imprese che hanno registrato:
La misura rappresenta un potenziamento straordinario dello strumento SIMEST “Transizione Digitale o Ecologica”, finanziato con risorse pubbliche del Fondo 394/81, e consente alle imprese di ottenere liquidità immediata e un supporto finanziario di medio‑lungo periodo.
L’obiettivo è chiaro: permettere alle aziende colpite dal caro energia di continuare a investire, mantenere la propria posizione sui mercati e non interrompere i percorsi di crescita e internazionalizzazione.
L’aumento repentino dei costi dell’energia ha inciso in modo significativo sui margini aziendali, riducendo la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati globali.
La misura SIMEST nasce per attenuare questo impatto, sostenendo la continuità produttiva e commerciale delle imprese con vocazione internazionale.
Uno degli aspetti più rilevanti della misura è l’estensione del perimetro dei beneficiari.
Il sostegno non è riservato esclusivamente agli esportatori diretti, ma è aperto anche alle imprese di filiera, che subiscono gli effetti del caro energia pur non operando direttamente sui mercati esteri.
Questa impostazione riflette una visione più ampia della competitività internazionale, che tiene conto dell’intera catena del valore.
La misura Energia per la competitività internazionale nasce come risposta straordinaria all’emergenza energetica generata dalle tensioni geopolitiche nell’area del Golfo Persico, che nel corso del 2026 hanno determinato un nuovo aumento dei prezzi dell’energia a livello internazionale.
Per le imprese italiane questo si è tradotto in:
In questo contesto, SIMEST ha introdotto condizioni dedicate all’interno dello strumento Transizione Digitale o Ecologica, rafforzandolo per rispondere in modo mirato alle esigenze delle imprese colpite dal caro energia, con durata più lunga, anticipo più elevato e una quota di fondo perduto potenziata, soprattutto per le PMI.
La misura prevede un finanziamento agevolato fino a 8 anni, con anticipo fino al 50% affiancato da un contributo a fondo perduto che può arrivare al 30% per le PMI.
L’importo massimo del finanziamento è pari al 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci, con soglie differenziate:
La durata complessiva può arrivare fino a 8 anni, con pre‑ammortamento invariato rispetto alle misure ordinarie.
L’anticipo fino al 50% consente di affrontare immediatamente le tensioni di liquidità generate dall’aumento dei costi energetici.
La dotazione complessiva della misura è pari a 800 milioni di euro.
La misura è rivolta a:
È necessario aver registrato un incremento dei costi energetici o una riduzione del fatturato di almeno il 10% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Il requisito economico può essere soddisfatto attraverso:
Il confronto avviene tra il primo trimestre o quadrimestre 2026 e lo stesso periodo del 2025.
È richiesta un’asseverazione rilasciata da un revisore legale iscritto al Registro del MEF, secondo il format SIMEST.
Le risorse devono finanziare un programma che includa:
Sono ammissibili, tra le altre:
Grazie a “Energia per la competitività internazionale”, le imprese possono:
Le domande possono essere presentate dal 25 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 tramite il portale SIMEST.
Nei primi giorni di apertura è previsto un sistema di coda virtuale per gestire accessi simultanei.
FI Group by EPSA Italia affianca le imprese in tutte le fasi di accesso alla misura SIMEST: dall’analisi di ammissibilità alla strutturazione del progetto, fino alla gestione della rendicontazione.
Global Reach. Local Expertise.
La misura Energia per la competitività internazionale rappresenta uno strumento chiave per rafforzare la resilienza del sistema produttivo italiano in un contesto energetico instabile, sostenendo al contempo crescita, innovazione e internazionalizzazione.
È un finanziamento agevolato SIMEST con quota a fondo perduto, dedicato alle imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalla riduzione del fatturato legata alla crisi energetica internazionale, in particolare al conflitto nell’area del Golfo Persico.
Le tensioni geopolitiche nell’area del Golfo Persico hanno causato un aumento dei prezzi dell’energia nel 2026. La misura nasce per sostenere le imprese italiane che hanno subito un impatto economico diretto in termini di costi energetici e marginalità.
Possono accedere PMI, grandi imprese, imprese energivore e imprese di filiera – anche non esportatrici dirette – che abbiano registrato un incremento dei costi energetici o una riduzione del fatturato di almeno il 10%.
No. La misura è aperta anche alle imprese non esportatrici dirette, purché inserite stabilmente in una filiera export e colpite dall’aumento dei costi energetici o dalla riduzione del fatturato.
È necessario dimostrare:
L’importo massimo è pari al 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci, con limiti differenziati:
Il contributo a fondo perduto può arrivare:
La durata complessiva può arrivare fino a 8 anni, con periodo di pre‑ammortamento invariato rispetto alle misure ordinarie SIMEST.
Sì. È possibile ottenere un anticipo fino al 50% dell’importo deliberato, utile per sostenere immediatamente la liquidità aziendale.
Sono ammissibili spese per:
Sì. Almeno il 10% dell’importo del finanziamento deve essere destinato a interventi di transizione digitale o ecologica.
Sì. È necessaria un’asseverazione rilasciata da un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili del MEF, secondo il format predisposto da SIMEST.
Le domande possono essere presentate dal 25 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 tramite il portale SIMEST, salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda viene presentata esclusivamente online sul portale SIMEST. Nei primi giorni di apertura è previsto un sistema di coda virtuale per gestire accessi simultanei.
FI Group by EPSA Italia supporta le imprese in tutte le fasi: analisi di ammissibilità, verifica dei requisiti, strutturazione del progetto, presentazione della domanda e gestione della rendicontazione, riducendo rischi, tempi e complessità operative.

Il software è oggi uno degli asset più rilevanti per la competitività delle imprese. Quando è originale e tutelato dal diritto d’autore, non rappresenta un semplice strumento IT, ma un bene immateriale che concentra investimenti, know‑how e valore economico.
Sì. Il software, quando è originale e tutelato dal diritto d’autore, è un bene immateriale dell’impresa che genera valore economico e vantaggio competitivo.
Il valore aziendale risiede sempre più in:
Questi elementi incorporano investimenti e competenze che incidono direttamente su produttività e margini.
Il software è qualificato come opera dell’ingegno dalla normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941). Questa qualificazione giuridica è ciò che consente di trattarlo come asset di proprietà intellettuale, e non come semplice costo operativo.
Un programma è protetto da copyright quando è una creazione originale frutto di un apporto intellettuale autonomo.
No. Non tutto ciò che viene sviluppato o utilizzato dall’impresa è automaticamente valorizzabile come bene immateriale. È valorizzabile solo ciò su cui l’impresa detiene i diritti di sfruttamento economico.
Per essere considerata un asset:
La trasformazione digitale ha spostato il valore industriale dai beni fisici agli asset immateriali, rendendo il software un fattore chiave di competitività.
In molti settori il valore non è più:
ma nel software che lo governa: automazione, sistemi di controllo, piattaforme digitali, AI.
Il software consente:
Ed è per questo che oggi è considerato un asset strategico.
Sì. Il software protetto da copyright rientra tra i beni immateriali agevolabili dal Patent Box.
Il nuovo Patent Box include espressamente il software protetto da copyright tra i beni immateriali agevolabili (art. 6, DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021).
Questo significa che, quando il software è tutelato dal diritto d’autore, i costi sostenuti per:
possono essere valorizzati fiscalmente.
Capire che il software rientra nel Patent Box è solo il primo passo. Il vero tema, per le imprese, è comprendere come applicare correttamente il regime: quali beni sono agevolabili, quali attività rilevano, come funziona il meccanismo premiale e come strutturare la documentazione per evitare rischi.
Per questo FI Group by EPSA Italia ha raccolto questi aspetti in una guida, pensata per accompagnare le imprese nella valorizzazione di software e altri beni immateriali in modo conforme alla normativa.
👉 Scarica la guida completa sul Patent Box e sulle agevolazioni per i beni immateriali 2026. 👈
Il Patent Box consente una deduzione maggiorata del 110% dei costi sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e la tutela del software protetto da copyright, trasformando investimenti già effettuati in un vantaggio fiscale strutturale.
Per molte imprese, i costi legati al software vengono storicamente trattati come costi operativi: sviluppo interno, consulenze, aggiornamenti, manutenzione.
Il Patent Box ribalta questa logica, perché consente di riconoscere fiscalmente il software come asset immateriale, valorizzando retroattivamente i costi sostenuti per la sua creazione.
La deduzione maggiorata non è un vantaggio una tantum, ma uno strumento che:
In particolare, il meccanismo premiale consente di recuperare anche costi sostenuti negli anni precedenti, rendendo il Patent Box particolarmente rilevante per imprese che hanno già investito nello sviluppo di soluzioni software proprietarie.
Dal punto di vista strategico, il Patent Box crea un allineamento diretto tra:
Questo rende il software non solo un fattore di competitività operativa, ma anche una leva di pianificazione fiscale consapevole, soprattutto per imprese digitali, software house e aziende che basano il proprio modello di business su soluzioni proprietarie.
La valorizzazione del software richiede un processo strutturato e documentato.
Individuare il software che rappresenta una creazione originale e genera valore per l’impresa.
Accertare i requisiti di creatività e originalità previsti dal diritto d’autore (L. 633/1941).
Ricostruire i costi sostenuti per sviluppo e gestione, secondo i criteri fiscali.
Predisporre documentazione tecnica ed economica idonea.
Questa documentazione è la base per accedere correttamente al Patent Box, secondo quanto previsto dal Provvedimento AdE n. 48243/2022.
Gli errori più frequenti, nella gestione di un software come asse, derivano da una visione esclusivamente IT del software.
Questi errori aumentano il rischio in caso di controllo fiscale.
Non necessariamente. La tutela del software si fonda sul diritto d’autore, non sulla brevettabilità.
Molte imprese pensano che il software sia valorizzabile solo se riconducibile a R&S scientifica.
In realtà, la tutela del software deriva dal diritto d’autore e non richiede un avanzamento scientifico in senso stretto.
Questo è particolarmente rilevante per:
Sono valorizzabili i costi direttamente collegati allo sviluppo e alla gestione del software.
La normativa fiscale richiede un nesso diretto tra costi e bene immateriale, come chiarito dal Provvedimento AdE n. 48243/2022 e dalla Circolare AdE n. 5/E/2023.
FI Group by EPSA Italia ti supporta dall’analisi alla valorizzazione fiscale. Richiedi una consulenza dedicata.

Le FAQ iperammortamento 2026 evidenziano come la misura rappresenti un’opportunità concreta per sostenere gli investimenti produttivi, ma anche un incentivo con un elevato livello di complessità operativa e documentale. Chiarimenti MIMIT, procedure GSE, perizia asseverata e regole di cumulo richiedono un approccio strutturato e tempestivo per evitare errori e rischi di revoca.
L’iperammortamento 2026 è operativo ma in attesa del decreto attuativo. La piattaforma GSE è attesa entro maggio 2026, la dotazione è pari a 9,8 miliardi di euro e la perizia asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti.
Il decreto attuativo non è ancora pubblicato, ma secondo il MIMIT lo schema della misura è abbastanza consolidato. Restano in valutazione alcuni aspetti tecnici, in particolare sui software in modalità SaaS.
L’obiettivo dichiarato è rendere operativa la piattaforma GSE entro maggio 2026, consentendo alle imprese di avviare le comunicazioni previste dalla procedura.
Le risorse complessive per il triennio 2026–2028 ammontano a 9,8 miliardi di euro, senza un contatore pubblico, ma con monitoraggio costante delle prenotazioni
Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia.
L’agevolazione è riservata alle imprese che sostengono direttamente il costo dell’investimento. Non sono ammessi soggetti che non risultano proprietari o locatari finanziari del bene.
Sì. L’iperammortamento richiede imponibile fiscale; in assenza di imponibile l’impresa può rinviare la fruizione del beneficio agli esercizi successivi.
La spettanza dell’agevolazione matura con la comunicazione di completamento dell’investimento. La fruizione avviene solo quando l’impresa ha imponibile e dopo l’esito positivo delle verifiche GSE.
La procedura dell’iperammortamento prevede quattro comunicazioni: preventiva, conferma, completamento dell’investimento e monitoraggio annuale.
Serve a indicare gli investimenti programmati e la previsione di entrata in funzione o interconnessione del bene.
Deve essere inviata entro 60 giorni dalla preventiva e richiede il versamento di un acconto del 20% per ciascun bene, salvo il caso del leasing finanziario.
Attesta il completamento dell’investimento. Per i beni 4.0 coincide con l’interconnessione; per gli impianti FER con la fine lavori.
Serve a comunicare la previsione di utilizzo del beneficio negli anni successivi, utile in caso di assenza di imponibile.
Rientrano nell’iperammortamento i beni strumentali materiali e immateriali indicati negli Allegati IV e V, inclusi impianti FER per autoconsumo e sistemi di gestione dell’energia.
I software sono ammessi se funzionali al processo produttivo e interconnessi.
Il MIMIT ha espresso l’intenzione di ammettere anche i software in abbonamento (SaaS), ma la conferma definitiva è attesa nel decreto attuativo.
L’iperammortamento è utilizzabile solo dopo l’esito positivo delle verifiche GSE e l’entrata in funzione del bene.
In caso di dismissione anticipata senza sostituzione conforme, si verifica la revoca totale del beneficio
Sì, è ammesso solo il leasing finanziario; il leasing operativo (noleggio) è escluso.
Nel leasing finanziario, il completamento dell’investimento coincide con la consegna del bene. Non è richiesto il versamento dell’acconto del 20%.
Sì, ma solo a condizioni precise. Gli investimenti in Fonti di Energia Rinnovabile (FER) rientrano nell’iperammortamento 2026 esclusivamente se l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo dell’impresa ed è direttamente asservita al processo produttivo.
Non sono quindi agevolabili gli impianti realizzati per la vendita dell’energia o per finalità non connesse all’attività industriale o produttiva.
Sì. La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dall’importo.
È stata eliminata la possibilità di autodichiarazione per beni sotto i 300.000 euro a causa di criticità riscontrate nei controlli.
Sono richiesti la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile dell’investimento. Non sono richieste diagnosi energetiche, relazioni DNSH o polizze catastrofali.
Sì, salvo divieti specifici. Il cumulo non può superare il 100% del costo e richiede la nettizzazione degli altri benefici.
Il beneficio iperammortamento deve essere calcolato al netto del credito 5.0 eventualmente ottenuto.
L’iperammortamento si applica sul costo al netto dell’ESL della Nuova Sabatini.
Il cumulo tra iperammortamento e SIMEST è pienamente consentito e consente alle imprese di massimizzare il beneficio sugli investimenti in beni 4.0 ed efficientamento energetico, combinando vantaggi fiscali e contributi diretti. La misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica sarà potenziata fino al 30% di contributo a fondo perduto, a partire dal 2026, a favore di PMI e imprese a media capitalizzazione. Un’opportunità strategica per accelerare il ritorno sull’investimento e rafforzare la competitività industriale
FI Group by EPSA supporta le imprese nella valutazione strategica dell’iperammortamento, riducendo il rischio di errori interpretativi e garantendo conformità, velocità e integrazione con la strategia di gruppo.
Il nostro approccio combina Global Reach. Local Expertise, ideale per imprese strutturate e gruppi internazionali.

Fotovoltaico e investimenti energetici rappresentano oggi una leva strategica per le imprese che vogliono ridurre i costi energetici, migliorare la sostenibilità e rafforzare la competitività nel medio‑lungo periodo. Nel contesto normativo del 2026, gli investimenti fotovoltaici per le imprese non riguardano solo la scelta tecnologica, ma anche l’accesso corretto agli incentivi fiscali disponibili.
Tra questi, l’iperammortamento si configura come uno strumento ad alto impatto, ma con regole specifiche e più stringenti rispetto ai beni strumentali ordinari, soprattutto in termini di requisiti tecnici, vincoli di origine UE e adempimenti verso il GSE. Comprendere come funziona è essenziale per pianificare correttamente l’investimento ed evitare errori che possono compromettere il beneficio fiscale.
L’iperammortamento 2026 consente una maggiorazione del costo ammortizzabile per investimenti fotovoltaici destinati all’autoproduzione e autoconsumo, nel rispetto di requisiti tecnici stringenti e del vincolo di origine UE dei moduli.
L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è distinto dal regime dei beni strumentali 4.0 “generali” perché, per il fotovoltaico, il legislatore ha mantenuto condizioni più selettive.
Il fotovoltaico agevolato rientra nell’art. 1, comma 429, L. 199/2025, non modificato dal DL 38/2026, con rinvio al Decreto Energia e al registro ENEA.
Norme chiave:
Il vincolo Made in UE NON è stato eliminato per il fotovoltaico. Questo impianto normativo definisce il perimetro entro cui le imprese possono strutturare investimenti fotovoltaici agevolabili tramite iperammortamento.
Il DL 38/2026 ha eliminato il vincolo UE per i beni strumentali in generale, ma non per gli impianti FV, disciplinati da una norma distinta.
L’art. 7 del DL 38/2026 interviene solo sul comma 427 (beni strumentali “generali”).
Gli impianti fotovoltaici sono regolati dal comma 429, che rinvia al registro ENEA: per questo il requisito di origine UE resta pienamente operativo. Per le imprese che pianificano investimenti fotovoltaici, questa distinzione normativa è cruciale, perché incide direttamente sulla scelta dei fornitori e sulla struttura dell’investimento.
Sono agevolabili solo investimenti fotovoltaici che prevedono impianti con moduli UE iscritti alle sezioni b) o c) del registro ENEA e con soglie minime di efficienza.
Requisiti principali:
La maggiorazione segue tre scaglioni: 180%, 100% e 50% in base all’investimento complessivo.
| Fascia investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 mln € | +180% |
| 2,5 – 10 mln € | +100% |
| 10 – 20 mln € | +50% |
| Oltre 20 mln € | 0% |
Queste aliquote rendono particolarmente interessanti gli investimenti fotovoltaici per imprese energivore e realtà manifatturiere con elevati consumi elettrici. Le aliquote si applicano anche agli investimenti fotovoltaici che rispettano i requisiti del comma 429.
L’accesso avviene tramite tre comunicazioni telematiche al GSE, con perizia tecnica e controlli formali.
Step operativi:
Il GSE effettua verifiche formali e può richiedere integrazioni. La corretta gestione della procedura GSE è un passaggio chiave per chi realizza investimenti fotovoltaici e vuole evitare la decadenza dal beneficio.
La perizia asseverata è obbligatoria sopra i 300.000 €; sotto tale soglia è ammessa dichiarazione del legale rappresentante.
Documenti principali:
La producibilità non può superare il 105% del fabbisogno e i costi devono rientrare nei parametri €/kW del DM.
Il DM attuativo definisce:
Nella pratica, molti investimenti fotovoltaici perdono l’accesso all’iperammortamento a causa di errori evitabili in fase di progettazione o documentazione. Gli errori più frequenti riguardano moduli non ENEA, sovradimensionamento e documentazione incompleta.
Rischi principali:
Può accedere all’iperammortamento l’impresa che:
Sono agevolabili:
Non è necessario “trainare” l’impianto a beni 4.0: il fotovoltaico è autonomamente agevolabile.
Per gli impianti fotovoltaici restano vincoli tecnici obbligatori:
Questi NON aumentano la maggiorazione, ma sono condizione di ammissibilità del bene.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
Conta la data di effettuazione ex art. 109 TUIR:
Non esiste:
L’iperammortamento FV riduce il costo fiscale dell’investimento e accelera la transizione energetica.
Benefici:
FI Group by EPSA Italia supporta l’intero ciclo: analisi, compliance, perizie e gestione GSE.
Con Global Reach. Local Expertise., supportiamo:
L’iperammortamento applicato al fotovoltaico non è una misura generalista: è selettiva, tecnica e richiede una gestione rigorosa. Per questo, pianificare correttamente investimenti fotovoltaici per le imprese nel 2026 significa integrare valutazioni fiscali, tecniche e normative fin dalle prime fasi del progetto.
No. Per gli impianti FV il vincolo resta ed è legato al registro ENEA (sezioni b e c).
Solo moduli UE con celle ≥23,5% o moduli bifacciali/tandem ≥24% iscritti al registro ENEA.
Sì sopra i 300.000 €; sotto tale soglia è ammessa dichiarazione del legale rappresentante.
Sì, l’impianto deve essere destinato all’autoproduzione e autoconsumo.
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Il recupero fiscale sugli investimenti consente alle imprese di ridurre in modo significativo il carico IRES grazie a deduzioni fiscali che si affiancano all’ammortamento ordinario dei beni strumentali.
Il nuovo iperammortamento 2026-2028 non è un semplice “bonus” ma un potente moltiplicatore delle deduzioni fiscali: alla classica quota di ammortamento civilistico si aggiunge una deduzione extracontabile che abbatte la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF per le imprese individuali).
L’effetto reale? Su 1.000 € di investimento la sola maggiorazione può generare circa 432 € di risparmio IRES nel primo scaglione, cioè un recupero pari al 43,2% dell’investimento.
Il recupero dell’iperammortamento è il risparmio di imposte che un’impresa ottiene grazie alla maggiorazione del costo fiscale del bene rispetto al costo civilistico. Si traduce in una deduzione aggiuntiva (extracontabile) che si somma all’ammortamento ordinario, riducendo la base imponibile.
La Legge 199/2025 reintroduce l’iperammortamento come maggiorazione del costo di acquisizione, con deduzione extracontabile calcolata lungo il piano di ammortamento fiscale del bene.
In pratica:
È questo “doppio binario” che fa sì che il recupero iperammortamento sia molto più alto di una semplice aliquota percentuale sul costo.
L’iperammortamento non sostituisce l’ammortamento ordinario: si aggiunge. L’impresa continua a dedurre le quote civilistiche del bene e, in più, deduce una quota extra pari alla maggiorazione (180%, 100% o 50%) spalmata sugli anni di ammortamento fiscale.
La Guida Operativa sintetizza così gli scaglioni:
| Scaglione investimento | Maggiorazione | Costo fiscale riconosciuto |
| Fino a 2,5 mln € | 180% | 280% del costo |
| 2,5 – 10 mln € | 100% | 200% del costo |
| 10 – 20 mln € | 50% | 150% del costo |
| Oltre 20 mln € | 0% | 100% (nessuna maggiorazione) |
Questo significa che, nel primo scaglione, per 1.000 € di costo reale, il fisco ne considera 2.800 € ai fini della deduzione complessiva (100% ordinario + 180% extra).
Per ogni 1.000 € investiti nel primo scaglione, la sola maggiorazione (180%) genera un risparmio IRES di 432 €, pari al 43,2% dell’investimento, oltre alla deduzione ordinaria.
Quindi, solo la parte “iper” (non considerando l’ammortamento ordinario) vale già un recupero del 43,2% dell’investimento.
Se consideriamo anche l’ammortamento ordinario (1.000 € × 24% = 240 € di risparmio IRES lungo la vita utile), il risparmio complessivo IRES legato a quel bene arriva a:
Su un investimento di 100.000 € nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% consente di dedurre 180.000 € extra. Con IRES al 24%, il solo iperammortamento genera 43.200 € di risparmio fiscale.
Si consideri un investimento pari a 100.000 €, con piano di ammortamento al 20% annuo e maggiorazione del 180%.
Riassunto:
Applicando l’aliquota IRES del 24% alla sola parte “iper”:
L’ammortamento ordinario genera invece:
Totale IRES risparmiata sull’intera vita del bene:
43.200 + 24.000 = 67.200 €, cioè 67,2% del costo, distribuiti nel tempo.
Il recupero avviene lungo tutta la vita utile fiscale del bene, secondo i coefficienti di ammortamento del D.M. 31.12.1988. Nel primo anno la quota è dimezzata, poi si procede a piena aliquota, fino a completare il piano.
Il recupero iperammortamento decorre dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’esito positivo della comunicazione di completamento. La messa in funzione e l’interconnessione del bene sono requisiti tecnici necessari, ma la rilevanza fiscale è subordinata alla validazione formale da parte del GSE.
Il primo anno di deduzione può risultare inferiore rispetto agli esercizi successivi sia per l’applicazione della quota dimezzata sia per eventuali tempistiche di validazione della comunicazione di completamento da parte del GSE.
Nei materiali ufficiali, il focus del beneficio è chiaramente sull’abbattimento della base imponibile IRES (o IRPEF) tramite variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda l’IRAP, il trattamento può variare in base:
È prudente quindi valutare caso per caso con il supporto del consulente fiscale, evitando di considerare automaticamente l’iperammortamento come pienamente “replicato” anche a fini IRAP.
FI Group by EPSA Italia supporta CFO, responsabili fiscali e direzioni industriali nel:
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Nel primo scaglione (180%), la sola maggiorazione può valere un risparmio IRES del 43,2% del costo. Sommando la deduzione ordinaria, il beneficio complessivo può arrivare al 67,2% sul ciclo di vita fiscale.
Sì. L’iperammortamento è una deduzione: serve reddito imponibile per trasformarlo in risparmio effettivo. In caso di perdita, aumenta la perdita riportabile.
Il recupero fiscale inizia dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica l’esito positivo della comunicazione di completamento.
No. Il vantaggio fiscale si realizza progressivamente, attraverso le quote di ammortamento dedotte nei diversi esercizi, in funzione della vita utile del bene e della redditività aziendale.
Sì. In caso di mancata interconnessione, documentazione incompleta, cessione anticipata del bene o controlli fiscali negativi, l’Amministrazione può recuperare l’agevolazione fruita.
FI Group by EPSA Italia supporta le imprese nell’accesso e nella gestione degli incentivi fiscali, affiancandole nell’analisi di ammissibilità, nella corretta applicazione dell’iperammortamento e nella gestione documentale, riducendo i rischi fiscali e massimizzando il beneficio nel rispetto della normativa.

I sistemi HVAC – impianti di climatizzazione industriale, ventilazione, umidificazione/deumidificazione – diventano uno dei beni materiali agevolati più interessanti nell’iperammortamento 2026-2028.
La nuova normativa li colloca infatti tra i beni del primo gruppo dell’Allegato IV, ampliato e aggiornato, e li rende molto più facilmente agevolabili rispetto alle precedenti discipline.
Per CFO, direttori di produzione e responsabili tecnici, questa è una novità di grande rilevanza: gli HVAC non sono più considerati “impianti accessori”, ma beni funzionali, integrati e strutturalmente necessari al processo produttivo secondo logiche Industria 4.0.
I sistemi HVAC rientrano nel primo gruppo dell’Allegato IV, cioè tra gli “impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi”. Sono beni materiali 4.0 con requisiti chiari di interconnessione, integrazione e automazione, quindi oggi pienamente ammissibili.
I sistemi HVAC sono espressamente indicati nel primo gruppo come:
“Impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione)”.
Questa voce è nuova rispetto alle versioni precedenti dell’Allegato A della legge 232/2016, dove gli HVAC non comparivano in modo esplicito o erano molto più difficili da ricondurre ai requisiti 4.0.
Perché i sistemi HVAC sono stati formalmente inseriti tra i beni materiali 4.0 ammissibili, con requisiti tecnici chiari e coerenti. Non serve più “forzare” la loro inclusione: la norma li riconosce ora come beni funzionali al processo produttivo.
Nelle norme precedenti (IPEA 2017 2022) i sistemi HVAC non erano citati. Ora invece sì, in modo diretto e inequivocabile.
La normativa li riconosce come beni necessari alla qualità del processo, non come impianti accessori.
Gli HVAC moderni supportano nativamente:
Queste funzionalità rispondono ai requisiti del secondo e terzo gruppo dell’Allegato IV (interconnessione e capacità cyberfisiche).
Il DM attuativo semplifica l’accesso e chiarisce documentazione e perizie, riducendo incertezza interpretativa.
Il sistema HVAC deve essere interconnesso ai sistemi informativi aziendali, integrato nel processo produttivo, dotato di monitoraggio e controlli automatici e conforme ai requisiti del primo gruppo dell’Allegato IV.
Per i sistemi HVAC è richiesta una perizia asseverata quando il costo supera i 300.000 euro. Deve attestare: requisiti tecnici, interconnessione, funzionalità operativa e classificazione nell’Allegato IV.
Secondo il DM, il certificatore deve attestare:
È inoltre tenuto a verificare la documentazione che deve essere conservata per 10 anni, come previsto dal DM per i controlli GSE.
Il costo si recupera lungo la vita utile del bene tramite maggiorazione delle quote di ammortamento. Le aliquote sono +180% fino a 2,5M€,+100% fino a 10M€, +50% fino a 20M€.Il beneficio si spalma su 5 10 anni a seconda del coefficiente.
Il sistema HVAC viene contabilmente ammortizzato con il coefficiente civilistico del settore (solitamente 10–12 anni), ma ai fini fiscali si applica una maggiorazione della base ammortizzabile:
Se un HVAC costa 100.000 €:
Totale dedotto annualmente → 28.000 € (10.000 + 18.000)
L’IRES al 24% genera un risparmio:
→ 28.000 × 24% = 6.720 € all’anno
→ 33.600 € in 5 anni
→ 67.200 € in 10 anni
Il beneficio reale dipende quindi dal coefficiente di ammortamento del cespite.
L’accesso richiede comunicazione preventiva, conferma al 20% dei costi e comunicazione finale di completamento. Gli HVAC diventano agevolabili solo al momento della messa in funzione e interconnessione.
| Aspetto | Prima | Oggi |
| Riconoscimento normativo | Non esplicito | Espliciti nell’Allegato IV |
| Requisiti tecnici | Ambigui | Chiari e definiti (interconnessione, controllo) |
| Complessità perizia | Alta | Standardizzata dal DM GSE |
| Integrazione software | Limitata | Nativa (SCADA, EMS, IoT) |
| Accesso al beneficio | Difficile | Agevolato e più lineare se correttamente interconnessi |
FI Group by EPSA Italia è il partner strategico ideale per CFO e direttori industriali che vogliono accedere correttamente all’iperammortamento HVAC, garantendo:
Solo gli impianti industriali che rispettano i requisiti 4.0 e sono interconnessi ai sistemi aziendali.
Sono trainati: diventano agevolabili in quanto parte del sistema produttivo 4.0.
Sì, sopra 300.000 €.
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’esito positivo della comunicazione di completamento. La messa in funzione e l’interconnessione del sistema HVAC sono requisiti tecnici necessari, ma la rilevanza fiscale è subordinata alla validazione formale da parte del GSE.