



Le FAQ del 30 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che il credito d’imposta si dichiara quando il GSE comunica l’importo utilizzabile, mentre introducono regole stringenti sull’utilizzo delle perdite fiscali nell’IRES premiale.
Questo rappresenta uno snodo critico per CFO e Tax Manager impegnati nella pianificazione fiscale 2026–2027.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 va indicato nel periodo d’imposta in cui il GSE comunica l’importo effettivamente fruibile, non quando l’investimento è completato.
Questo principio è il cuore delle FAQ.
Perché è fondamentale
Molte imprese commettevano errori considerando:
In realtà, ai fini fiscali conta solo: comunicazione ufficiale del GSE.
Il credito Transizione 5.0 si dichiara nell’anno in cui il GSE comunica l’importo utilizzabile in compensazione tramite F24, indipendentemente dall’anno di investimento.
Le FAQ analizzano un caso reale:
| Fase | Anno |
| Investimento completato | 2025 |
| Comunicazione preventiva | 2025 |
| Comunicazione completamento | 2026 |
| Comunicazione GSE | 2026 |
Risultato:
Sì. Anche per il credito d’imposta disciplinato dall’art. 8 del DL 38/2026 vale lo stesso principio. Questo introduce una coerenza applicativa tra tutte le misure Transizione 5.0.
La fiscalità segue la procedura GSE, non il ciclo degli investimenti.
Questo implica che:
Collegamento operativo
Nel Piano Transizione 5.0:
Quindi: la gestione amministrativa è parte integrante della strategia fiscale.
Le FAQ del 25 giugno 2026 stabiliscono che i redditi “vincolati” non possono essere compensati con perdite fiscali.
Redditi vincolati principali
Posso usare le perdite per abbattere il reddito minimo?
No. Le perdite fiscali non possono ridurre il reddito minimo o altri redditi vincolati.
Caso:
| Voce | Importo |
| Reddito minimo | 1.000 |
| Reddito agevolabile | 900 |
| Perdite | 700 |
Risultato
Le perdite fiscali si applicano solo ai redditi “liberi” e non possono ridurre basi imponibili vincolate.
Queste FAQ introducono tre leve decisive:
Chi non coordina queste funzioni rischia inefficienze fiscali importanti.
| Aspetto | Credito d’imposta Transizione 5.0 | Iperammortamento (previgente) |
|---|---|---|
| Tipologia incentivo | Credito d’imposta diretto | Maggiorazione dell’ammortamento |
| Modalità di fruizione | Compensazione tramite F24 | Riduzione del reddito imponibile |
| Momento rilevante | Comunicazione del GSE | Entrata in funzione/interconnessione |
| Iter amministrativo | Complesso (procedura GSE obbligatoria) | Semplificato (senza GSE) |
| Ruolo della comunicazione GSE | Centrale: determina il diritto e il timing fiscale | Assente |
| Logica del beneficio | Monetaria (credito utilizzabile) | Fiscale (deduzione contabile) |
| Impatto sulla dichiarazione | Legato all’anno di comunicazione del credito | Legato all’ammortamento |
| Complessità operativa | Alta | Bassa |
| Controllo e monitoraggio | Elevato (comunicazioni multiple) | Limitato |
| Rischio errore fiscale | Alto (timing + iter procedurale) | Più contenuto |
| Integrazione con strategia fiscale | Necessaria (tax + GSE + bilancio) | Limitata |
| Focus dell’incentivo | Digitalizzazione + efficienza energetica | Investimenti 4.0 (solo tecnologici) |
In un contesto sempre più complesso, FI Group by EPSA si posiziona come partner strategico per:
Global Reach. Local Expertise.
Supportiamo CFO e gruppi multinazionali nell’allineamento tra strategia fiscale e operativa.
Quando il GSE comunica l’importo utilizzabile tramite F24.
No. La data di investimento non è rilevante ai fini dichiarativi.
No. Il reddito minimo è vincolato.
Sì, se le perdite azzerano il reddito agevolabile.

Una corretta valutazione richiede quindi un’analisi comparata tra scenario di regolarizzazione e scenario di difesa.
| Scenario | Livello di rischio | Scelta consigliata |
|---|---|---|
| Credito debole e non documentato | Alto | Sanatoria |
| Credito incerto | Medio | Valutazione tecnica |
| Credito solido e certificato | Basso | Difesa |
| Accertamento in corso | Alto | Spesso sanatoria |

I controlli sul credito R&S si basano su analisi automatizzate dei dati fiscali e verifiche tecniche ispirate al Manuale OCSE di Frascati, con l’obiettivo di accertare la reale natura innovativa degli investimenti dichiarati.
Per una panoramica completa sul quadro degli incentivi e del credito R&S nel 2026, consulta la guida aggiornata ai crediti d’imposta 2026.
Questi indicatori rappresentano i principali segnali utilizzati nei controlli credito R&S per avviare verifiche approfondite.
Per comprendere nel dettaglio le sanzioni applicabili e i rischi fiscali concreti sui crediti R&S, guarda la registrazione del webinar sulle sanzioni R&S.
In un contesto caratterizzato da crescente complessità normativa e aumento dei controlli sui crediti R&S, affidarsi a un partner specializzato rappresenta un fattore decisivo per ridurre il rischio fiscale e prendere decisioni strategiche informate.
FI Group by EPSA si distingue per un approccio integrato che combina competenze tecniche e fiscali, supportando le imprese in tutte le fasi: dall’analisi dei progetti alla gestione dei controlli e delle eventuali criticità.
Nel 2026, molte imprese si trovano esposte a controlli dell’Agenzia delle Entrate sempre più frequenti e tecnicamente approfonditi, basati su analisi dei dati fiscali e verifiche puntuali sull’effettiva natura innovativa dei progetti.
In questo scenario, anche crediti apparentemente corretti possono essere oggetto di contestazione, soprattutto in assenza di una documentazione tecnica strutturata o di una corretta qualificazione secondo i criteri OCSE.
FI Group by EPSA ti supporta nella valutazione del rischio e nella difesa fiscale.
Un approccio strutturato consente di trasformare un potenziale rischio fiscale in una decisione consapevole e gestibile.
I controlli credito R&S sono verifiche fiscali e tecniche dell’Agenzia delle Entrate per validare la corretta applicazione del credito d’imposta R&S.

Crediti d’imposta 2026, il sistema degli incentivi fiscali per le imprese italiane entra in una fase di consolidamento: meno misure disponibili, ma maggiore attenzione alla correttezza tecnica e alla compliance.
In sintesi:
Il quadro normativo dei crediti d’imposta è disciplinato da fonti ufficiali quali:
Per le imprese, questo significa una cosa chiara: serve una strategia strutturata e conforme per accedere agli incentivi in sicurezza.
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Nel 2026 restano attivi il credito ricerca e sviluppo (10%) e il credito design (10% solo per il 2026), mentre i crediti per innovazione tecnologica non sono più disponibili.
Tabella riepilogativa
| Incentivo | Aliquota 2026 | Massimale | Stato |
| Ricerca e sviluppo | 10% | 5 milioni € | Attivo |
| Design e ideazione estetica | 10% | 2 milioni € | Attivo (solo 2026) |
| Innovazione tecnologica | Non disponibile | — | Non attivo |
Il credito R&S 2026 riconosce un incentivo pari al 10% delle spese ammissibili, fino a 5 milioni di euro annui, utilizzabile in compensazione tramite F24 in tre quote annuali.
Il credito R&S rappresenta il principale strumento di supporto all’innovazione, disciplinato dalla Legge 160/2019.
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Nel 2026 il credito design sale al 10%, con un massimale di 2 milioni di euro e utilizzo in un’unica quota annuale.
Valido solo nel 2026. Particolarmente rilevante per:
Il plafond complessivo nazionale è limitato, rendendo la misura competitiva e time-sensitive.
Dal 2026 non sono più attivi i crediti per innovazione tecnologica, inclusi quelli 4.0 e green.
Questo impatta direttamente le imprese che avevano pianificato investimenti in:
È quindi necessario ridefinire la strategia di accesso agli incentivi.
La Legge di Bilancio 2026 conferma il credito R&S, potenzia il design e introduce nuove limitazioni all’utilizzo dei crediti in compensazione.
Per ottenere i crediti d’imposta è necessario rispettare requisiti normativi, documentare le attività e inviare comunicazioni al GSE prima dell’utilizzo in compensazione.
Le contestazioni derivano da errori nella qualificazione tecnica e nella documentazione delle spese.
La certificazione R&S consente di validare i progetti secondo criteri ufficiali, riducendo il rischio di contestazioni.
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Non si tratta solo di ottenere un incentivo, ma di gestire correttamente un asset fiscale strategico.
Il 10% delle spese ammissibili fino a 5 milioni di euro annui.
No, è terminato il 31 dicembre 2025.
No, il potenziamento è limitato al 2026.
No, è utilizzabile solo in compensazione tramite F24.
Attraverso documentazione corretta, certificazione e consulenza qualificata.
Il 2026 segna un passaggio importante: meno incentivi disponibili, ma maggiore complessità normativa.
Le imprese che ottengono risultati sono quelle che:
FI Group by EPSA supporta le aziende in tutte le fasi:
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La sanatoria del credito R&S consente alle imprese di regolarizzare crediti d’imposta utilizzati indebitamente tra il 2015 e il 2019, restituendo il solo importo senza sanzioni e interessi, con possibilità di pagamento rateale.
Potresti essere esposto a controlli dell’Agenzia delle Entrate, oggi più frequenti e approfonditi.
La sanatoria consente di regolarizzare senza sanzioni:
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| Fase | Data |
|---|---|
| Domanda | 3 giugno 2025 |
| Prima rata | 3 giugno 2025 |
| Seconda rata | 16 dicembre 2025 |
| Terza rata | 16 dicembre 2026 |

Dal 12 giugno 2026 prende il via l’invio domande iperammortamento tramite la piattaforma del GSE, anche se inizialmente limitato alle sole comunicazioni preventive. L’apertura dello sportello rappresenta il passaggio definitivo verso l’operatività della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e regolata dal decreto attuativo interministeriale firmato il 7 maggio 2026.
Per le imprese, però, il vero cambiamento non è l’avvio della piattaforma, ma la trasformazione delle logiche di accesso all’incentivo.
Il nuovo iperammortamento segna una discontinuità netta rispetto ai precedenti strumenti di Transizione 4.0 e 5.0.
L’invio domande iperammortamento non è più un passaggio formale, ma un elemento vincolante dell’intero processo. Infatti:
In particolare, la comunicazione preventiva deve essere inviata prima dell’ordine o dell’avvio dell’investimento, pena la non ammissibilità.
Questo implica che l’invio domande iperammortamento diventa un passaggio strategico e non recuperabile a posteriori.
Scarica la guida dell’iperammortamento, qui.
La piattaforma GSE consente alle imprese di avviare la richiesta attraverso una serie di step strutturati, con un forte focus sul monitoraggio degli investimenti.
Il processo prevede:
Il numero di adempimenti è maggiore rispetto al passato, proprio per garantire il controllo della spesa pubblica.
Un altro elemento chiave da considerare è la natura dell’incentivo.
L’iperammortamento 2026:
Il beneficio si traduce quindi in una maggiore deduzione nel tempo, impattando le imposte (IRES/IRPEF) lungo la vita utile del bene.
Questo cambia radicalmente la logica di valutazione dell’incentivo, rendendo fondamentale una pianificazione fiscale preventiva.
L’iperammortamento 2026 introduce alcune modifiche che incidono direttamente sulle strategie aziendali:
Questi elementi rendono il nuovo incentivo più strutturato, ma anche più complesso da gestire.
In questa fase iniziale, le aziende devono evitare un approccio reattivo. L’invio domande iperammortamento deve essere preparato con attenzione.
È fondamentale definire i progetti ma evitare ordini anticipati prima della comunicazione preventiva.
Non tutti i beni 4.0 sono automaticamente ammissibili: serve un’analisi tecnica preliminare.
Si tratta del passaggio più critico, che determina l’accesso all’incentivo.
La procedura richiede:
L’iperammortamento è particolarmente efficace se combinato con:
Gli investimenti sono agevolabili fino al 30 settembre 2028, ma questo non significa che ci sia tempo per rimandare.
Infatti:
L’anticipo nella pianificazione farà la differenza tra accesso e esclusione.
L’avvio dell’invio domande iperammortamento segna l’inizio di una fase decisiva per le imprese italiane.
Non si tratta più solo di investire in tecnologie, ma di:
In questo nuovo scenario, il vantaggio competitivo appartiene alle aziende che sapranno muoversi con metodo, preparazione e visione integrata.
Scarica la guida dell’iperammortamento, qui.
Iperammortamento: ulteriori contenuti
Sistemi HVAC: cosa cambia con l’iperammortamento
Server e reti WiFi: nuovi cespiti 4.0 dell’incentivo 2026-2028
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L’iperammortamento 2026 introduce un nuovo meccanismo di cumulabilità con altre agevolazioni – come Nuova Sabatini, Credito ZES Unica, SIMEST e bandi nazionali o regionali – che cambia profondamente il modo di calcolare il beneficio fiscale.
La cumulabilità iperammortamento nel 2026 è infatti ammessa solo se la maggiorazione viene calcolata sul costo netto dell’investimento, ossia al netto dei contributi e delle sovvenzioni ricevute sullo stesso bene.
La maggiorazione non si applica più automaticamente al costo lordo, ma solo dopo aver sottratto gli aiuti ottenuti. Questo incide in modo significativo sulla convenienza delle combinazioni di incentivi e richiede ai CFO simulazioni fiscali più sofisticate e consapevoli.
La cumulabilità iperammortamento consente di utilizzare l’iperammortamento insieme ad altri incentivi, ma la maggiorazione si calcola solo sul costo netto dell’investimento, al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
Nel regime 2026, la cumulabilità iperammortamento è ammessa dal legislatore solo, a condizione che la base di calcolo dell’iperammortamento sia ridotta delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso bene.
Il comma 431 della Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabilisce che:
Con il nuovo iperammortamento la maggiorazione si applica al costo dell’investimento ridotto dei contributi ricevuti, non più al costo lordo.
In pratica, l’iperammortamento non scompare, ma si ridimensiona quando entra in gioco un contributo a fondo perduto o una sovvenzione.
In sintesi, la cumulabilità iperammortamento nel 2026 non è più automatica, ma richiede una valutazione puntuale del costo netto e delle sovvenzioni imputabili allo stesso investimento.
Partiamo da:
Costo netto:
C_netto = C − (K × C) = C × (1 − K)
Maggiorazione iperammortamento:
M = C_netto × α
dove α = 180%, 100% o 50%
Risparmio IRES (24%):
Risparmio = M × 24%
Beneficio totale:
Contributo diretto + risparmio IRES da iperammortamento
Nota: la sovvenzione riduce solo la base dell’iperammortamento, non il diritto alla maggiorazione.
Con la Sabatini la base iperammortamento si riduce del contributo ricevuto, ma il cumulo resta conveniente.
Investimento: 100.000 €
Contributo Sabatini (10%): 10.000 €
Base netta:
100.000 − 10.000 = 90.000 €
Maggiorazione 180%:
90.000 × 180% = 162.000 €
Risparmio IRES (24%):
162.000 × 24% = 38.880 €
Beneficio totale:
10.000 € (Sabatini) + 38.880 € = 48.880 €
Confronto:
Solo iperammortamento: 43.200 €
Iper + Sabatini: 48.880 €
👉 Il cumulo è positivo, ma l’effetto moltiplicatore è attenuato dal costo netto.
Con la ZES la base iperammortamento può ridursi molto, ma il beneficio complessivo resta elevato.
Investimento: 100.000 €
Credito ZES (60%): 60.000 €
Base netta:
100.000 − 60.000 = 40.000 €
Maggiorazione 180%:
40.000 × 180% = 72.000 €
Risparmio IRES:
72.000 × 24% = 17.280 €
Beneficio totale:
60.000 € + 17.280 € = 77.280 € (77,28% dell’investimento)
Fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili alla ZES e alla dimensione d’impresa.
Nel caso di combinazione tra iperammortamento e strumenti SIMEST, il principio applicabile è quello della nettizzazione del costo agevolabile.
In concreto:
L’iperammortamento continua quindi ad applicarsi, ma esclusivamente sul costo effettivamente sostenuto dall’impresa, al netto delle sovvenzioni direttamente imputabili allo stesso investimento, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e del limite del 100% del costo.
Un’impresa realizza nel 2026 un investimento 4.0 pari a 1.000.000 €.
L’investimento è supportato da:
Ai fini della cumulabilità con l’iperammortamento, la base di calcolo deve essere determinata come segue.
Base netta per iperammortamento:
1.000.000 − 200.000 = 800.000 €
La quota di finanziamento agevolato SIMEST, in quanto forma di debito e non di sovvenzione, non riduce la base di calcolo dell’iperammortamento
Maggiorazione 180%:
800.000 × 180% = 1.440.000 €
Risparmio IRES:
1.440.000 × 24% = 345.600 €
Beneficio totale: 545.600 €, pari a oltre il 54% dell’investimento.
Questo esempio evidenzia come, nonostante la riduzione della base iperammortamento, la combinazione tra contributo diretto e deduzione fiscale possa risultare significativamente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo iperammortamento.
Nota di compliance: Ai fini della cumulabilità, solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base dell’iperammortamento, mentre i finanziamenti agevolati non incidono sul costo netto. Resta fermo il rispetto del regime de minimis, dei massimali SIMEST e del divieto di doppio finanziamento sul medesimo investimento.
Il beneficio va sempre simulato confrontando scenari con e senza cumulo.
Formula sintetica:
Beneficio totale = contributo diretto + (base netta × aliquota iper × 24%)
È essenziale simulare più combinazioni prima di aderire a bandi o strumenti finanziari.
Le imprese dovrebbero:
Nel regime 2026, la cumulabilità degli incentivi non dipende solo dalle aliquote, ma anche dalla sequenza con cui vengono pianificati e applicati.
In particolare:
Una pianificazione non coordinata può ridurre sensibilmente il beneficio complessivo o generare criticità in fase di controllo.
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FI Group by EPSA Italia affianca CFO e direzioni fiscali con:
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Sì, ma solo se la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni sugli stessi costi. È vietato il cumulo con il credito beni strumentali 2025 e con Transizione 5.0 sul medesimo investimento.
Il costo netto riduce la base su cui applicare la maggiorazione del 180%, 100% o 50%, ma può aumentare il beneficio complessivo se il contributo diretto è rilevante.
No. In alcuni casi un contributo modesto riduce troppo la base dell’iperammortamento. Per questo la cumulabilità iperammortamento va sempre valutata tramite simulazioni preventive.
Sì. La cumulabilità iperammortamento è ammessa con SIMEST, ma la maggiorazione si applica solo al netto della quota a fondo perduto. La parte di finanziamento agevolato non riduce la base dell’iperammortamento.
No. Il costo netto incide solo sulla base di calcolo fiscale dell’iperammortamento. L’ammortamento civilistico resta calcolato sul costo lordo del bene iscritto in bilancio.
Il costo netto va dimostrato tramite documentazione contabile, certificazione dei contributi ricevuti e corretta imputazione delle sovvenzioni sugli stessi costi agevolati, in coerenza con perizia tecnica e certificazione contabile
No. Solo le sovvenzioni a fondo perduto riducono la base di calcolo dell’iperammortamento. I finanziamenti agevolati non incidono sulla base iperammortamento in quanto non rappresentano un contributo diretto sul costo del bene.

Il trasferimento tecnologico è oggi una delle principali leve di competitività industriale. Con la pubblicazione dell’Atto di indirizzo strategico 2026–2028, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) definiscono una strategia nazionale volta a trasformare l’eccellenza scientifica italiana in innovazione industriale, crescita economica e attrazione di investimenti.
Il trasferimento tecnologico è il processo che consente di trasformare i risultati della ricerca scientifica in applicazioni industriali, prodotti, servizi e modelli di business adottabili dal mercato.
Il trasferimento tecnologico include attività come:
Non si tratta solo di brevetti, ma di percorsi strutturati che accompagnano le tecnologie lungo i diversi livelli di maturità (TRL).
Nonostante l’elevata qualità della ricerca, l’Italia fatica a trasformare conoscenza in valore industriale. La strategia nazionale nasce per colmare questo divario strutturale.
Negli ultimi anni:
Il risultato è una frattura tra ricerca e impresa, che limita la capacità di scalare tecnologie e competere nei settori deep-tech.
Dal punto di vista delle imprese, la vera novità non è l’elenco degli strumenti previsti, ma il tentativo di coordinare in modo strutturale risorse che finora hanno operato in maniera frammentata.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico definisce priorità, strumenti e governance per rafforzare l’ecosistema italiano dell’innovazione nel triennio 2026–2028.
Il piano è formalizzato nell’Atto di indirizzo strategico 2026–2028 in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, adottato in attuazione della Legge 18 dicembre 2025, n. 190.
La consultazione pubblica, svoltasi tra aprile e maggio 2026, ha coinvolto:
Questo passaggio ha rafforzato l’impianto della strategia, rendendola più aderente alle esigenze del sistema produttivo.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico si articola in sette linee di intervento integrate.
Per le imprese innovative, la strategia apre la strada a percorsi più continui tra ricerca, sperimentazione e mercato, riducendo il rischio tipico delle fasi intermedie di sviluppo tecnologico e migliorando la prevedibilità degli investimenti in innovazione.
Viene istituita una Cabina di regia interministeriale MIMIT–MUR con funzioni di:
Le roadmap coprono l’intera catena del valore:
La strategia punta a ridurre la frammentazione attraverso:
Il Fondo orienta le risorse verso progetti capaci di superare la “valle della morte” tecnologica, con valutazioni basate su risultati concreti.
Nasce il programma EIC Ready, per aumentare il successo italiano in Horizon Europe ed EIC Accelerator.
La strategia mira a rafforzare:
La Pubblica Amministrazione (PA) assume un ruolo attivo nel trasferimento tecnologico, non solo come regolatore, ma come soggetto abilitante: mette a disposizione infrastrutture reali per la sperimentazione, utilizza appalti innovativi per sostenere nuove soluzioni e valorizza i dati pubblici come leva di innovazione.
La strategia individua quattro priorità tecnologiche in linea con le politiche europee.
Il Fondo per il trasferimento tecnologico finanzia progetti orientati al mercato lungo tutta la catena TRL.
Le risorse complessive arrivano fino a 250 milioni di euro, con valutazioni annuali basate su KPI.
La strategia nazionale sul trasferimento tecnologico crea nuove opportunità per le imprese innovative.
Il trasferimento tecnologico diventa così una leva strutturale di politica industriale.
Gli incentivi fiscali accelerano l’adozione industriale delle tecnologie sviluppate tramite il trasferimento tecnologico.
Gli strumenti come:
agiscono come vettori di assorbimento delle tecnologie mature nelle PMI.
Una gestione non strutturata del trasferimento tecnologico può ridurre l’impatto degli investimenti.
La strategia nazionale affronta questi rischi con strumenti di governance e valutazione più rigorosi.
FI Group by EPSA supporta imprese e centri di ricerca nella valorizzazione delle tecnologie e nell’accesso agli incentivi.
FI Group by EPSA affianca:
in tutte le fasi:
Il trasferimento tecnologico è al centro della nuova strategia nazionale per l’innovazione. Se attuata con continuità, la strategia 2026–2028 può trasformare l’eccellenza scientifica italiana in valore industriale, rafforzando la competitività delle imprese e il posizionamento del Paese nelle tecnologie strategiche del futuro.
La sfida non sarà definire nuove strategie, ma rendere operativi strumenti che, per la prima volta, mirano a funzionare come un sistema unico lungo l’intero percorso dalla ricerca al mercato.
È il processo che consente di trasformare i risultati della ricerca scientifica in prodotti, servizi o soluzioni industriali adottabili dal mercato, attrÈaverso brevetti, proof of concept, licensing e spin-off.
L’obiettivo dell’Atto di indirizzo è ridurre il divario tra eccellenza scientifica e applicazione industriale, sostenendo lo sviluppo di tecnologie mature, l’attrazione di capitali e la crescita delle imprese innovative.
È il piano definito da MIMIT e MUR per il periodo 2026–2028, finalizzato a rafforzare il collegamento tra ricerca e impresa e a migliorare la competitività del sistema produttivo italiano.
Possono beneficiarne imprese di ogni dimensione, PMI, startup innovative, spin-off universitari, centri di ricerca e soggetti dell’ecosistema dell’innovazione coinvolti in progetti di ricerca applicata e industrializzazione.
La Pubblica Amministrazione diventa un attore attivo: mette a disposizione infrastrutture per la sperimentazione, utilizza appalti innovativi per sostenere nuove tecnologie e valorizza i dati pubblici come leva di innovazione.
Il Fondo per il trasferimento tecnologico è uno strumento finanziario dedicato a sostenere progetti di proof of concept, prototipazione e dimostrazione industriale, con particolare attenzione alle fasi intermedie della maturità tecnologica.
Le tecnologie prioritarie sono: semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie. A queste si affiancano aree come energia, robotica, materiali avanzati e cybersicurezza.
Il trasferimento tecnologico alimenta lo sviluppo delle tecnologie, mentre Transizione 4.0 e 5.0 ne favoriscono l’adozione industriale attraverso incentivi fiscali, riducendo tempi e rischi di investimento per le imprese.
I rischi principali riguardano una valutazione errata del TRL, una protezione IP insufficiente, l’assenza di partner industriali e una scarsa integrazione con strumenti finanziari e capitale di rischio.
FI Group by EPSA affianca imprese e centri di ricerca nella strutturazione dei progetti, nell’accesso a fondi e incentivi, nell’integrazione con crediti d’imposta e bandi europei, garantendo compliance e riduzione del rischio. Richiedi una consulenza dedicata.